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LIBRETTO CODACONS ASSICURAZIONE IN CHIARO

L’assicurazione in cHiaro
L’assicurazione
RCAUTO 2
I testi del volume sono tratti dai contenuti della piattaforma informa-
tica www.formazioneaniaconsumatori.it, realizzata per la formazione a
distanza degli operatori e dei quadri delle associazioni dei consumatori.
I contenuti di tale piattaforma sono stati sviluppati da un apposito Gruppo
di lavoro composto da un rappresentante di ognuna delle associazioni
dei consumatori aderente all’accordo ANIA-Consumatori sulla formazione
in materia assicurativa: Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Cittadinan-
zattiva, Casa del Consumatore, Codacons, Codici, Confconsumatori,
Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento
Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.
Responsabile del progetto
Giacomo Carbonari
Coordinamento redazionale ed editoriale
Matteo Avico
Contenuti aggiornati a luglio 2013
Anno di pubblicazione 2013
Copyright Forum ANIA - Consumatori
La riproduzione anche parziale di testi e disegni della presente pubblicazione è
consentita solo citando la fonte. 1
L’assicurazione r.c. auto è la copertura assicurativa più diffusa nel nostro Paese.
La sua obbligatorietà serve a garantire tutela alle vittime di incidenti stradali. Allo stesso tempo, svolge l’importante fun-zione di tutelare il patrimonio personale e familiare di chi si è reso responsabile dei danni derivanti da un sinistro stradale, i quali possono essere anche molto ingenti.
Obiettivo di questa guida è illustrare le caratteristiche e il fun-zionamento dell’ assicurazione r.c. auto, le regole per il risarci-mento dei danni, le formule tariffarie, le garanzie accessorie.
Un capitolo ad hoc, inoltre, fornisce tutte le informazioni utili per risolvere in maniera rapida - attraverso una specifica pro-cedura di conciliazione a cui aderiscono imprese assicuratrici e associazioni dei consumatori - eventuali controversie relative a un sinistro r.c. auto.
inTroDuzione 2
il Forum ania - consumatori è una fonda-
zione costituita dall’ania (associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici) che
ha l’obiettivo di facilitare e rendere ancor più
costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di assicurazione
e i consumatori.
si avvale della partecipazione di rappresentanti delle imprese,
delle associazioni dei consumatori, nonché di autorevoli persona-
lità indipendenti dal settore assicurativo.
Fanno parte del Forum e siedono nel suo organo direttivo otto
associazioni di consumatori: adiconsum, adoc, cittadinanzattiva,
codacons, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento
Difesa del cittadino, unione nazionale consumatori.
a seguire i temi principali trattati finora dal Forum.
il welfare
assicuratori e consumatori hanno aperto all’interno del Forum un
confronto sull’attuale modello di welfare, sui nuovi assetti che si
vanno delineando e sul ruolo sociale dell’assicurazione. in questo
ambito si collocano le indagini sugli scenari del welfare condotte
insieme al censis, lo studio sulla vulnerabilità economica delle
famiglie italiane, nonché la promozione della ricerca europea
“share”, focalizzata sul tema dell’anzianità. 3
educazione e formazione assicurativa
il Forum ania - consumatori realizza attività di formazione con-
tinuativa per gli operatori delle associazioni dei consumatori in
materia di assicurazioni. inoltre, realizza “io&irischi”, schema
didattico rivolto agli studenti e finalizzato all’educazione al
rischio, alla prevenzione e alla mutualità (www.ioeirischi.it).
assicurazione r.c. auto
assicuratori e consumatori hanno condotto una approfondita
analisi sui fattori che determinano i costi complessivi del siste-
ma risarcitorio e dei prezzi dell’assicurazione r.c. auto. Frutto
di questo lavoro è la posizione comune “assicurazione r.c. auto.
Proposte di intervento finalizzate al contenimento dei costi e dei
prezzi”, in cui si avanzano sette proposte alle istituzioni finaliz-
zate ad abbattere i costi impropri che gravano sulla r.c. auto. La
fondazione, inoltre, ha promosso il “Patto per i giovani in tema
di sicurezza stradale e assicurazione r.c. auto”, con l’obiettivo di
incentivare tra i giovani la cultura della sicurezza stradale.
La sistematicità del confronto tra le parti all’interno del Forum
ania - consumatori consente inoltre di affrontare con immedia-
tezza temi rilevanti ed attuali per imprese e consumatori, come il
tema delle catastrofi naturali e delle eventuali soluzioni assicura-
tive finalizzate a gestirne i costi, la trasparenza dei contratti, la
conciliazione delle controversie.
www.forumaniaconsumatori.it 4
1 Dal codice civile all’assicurazione r.c. auto: cosa dice la legge? pag. 6
Il principio di responsabilità civile
Il diritto al risarcimento
La circolazione dei veicoli
La presunzione di colpa
Il principio di responsabilità solidale
La prescrizione
2 L’obbligo di assicurazione r.c. auto. pag. 10
Introduzione
Quali veicoli devono essere assicurati
Chi ha diritto al risarcimento dei danni subiti in un incidente
3 che cos’è un sinistro e come denunciarlo all’assicurazione. pag. 16
Cosa dice il Codice della Strada
La denuncia di sinistro
Come si compila il Modulo Blu
A chi va consegnato il Modulo Blu
4 Le regole per il risarcimento dei danni. pag. 22
A chi chiedere il risarcimento danni
La procedura di risarcimento diretto
La richiesta di risarcimento
Il contenuto della richiesta di risarcimento
Cosa fa l’impresa che ha ricevuto la richiesta di risarcimento
Casi di annullamento della procedura di risarcimento diretto
Il risarcimento dei sinistri con procedura ordinaria
Casi particolari
5 La procedura di conciliazione per le controversie r.c. auto. pag. 40
Introduzione
Chi può richiedere la conciliazione
Come avviare la conciliazione
Il modulo di richiesta di conciliazione
inDice 5
6 La normativa r.c. auto. pag. 48
L’assicurazione r.c. auto
La polizza r.c. auto
L’azione diretta
Le informazioni sul contratto
I massimali di polizza
Esclusioni di garanzia e rivalsa dell’assicuratore
I casi più ricorrenti di rivalsa
La rinuncia alla rivalsa da parte dell’assicuratore
Disdetta e tacito rinnovo
7 Le formule tariffarie: tutto quello che si deve sapere. pag. 56
Introduzione
La formula bonus-malus: particolarità del sistema
Le altre formule tariffarie
L’attestato di rischio
La risoluzione del contratto r.c. auto
Sospensione e riattivazione della polizza r.c. auto
8 Le garanzie accessorie. pag. 68
Introduzione
La garanzia furto
La garanzia incendio
La garanzia kasko e minikasko
Le altre garanzie accessorie
9 Domande e risposte. pag. 76
riferimenti utili. pag. 98
?

INDICE 6
L’assicurazione r.c. auto, responsabilità civile auto,
è regolata da alcuni principi fondamentali del codice
civile che definiscono il diritto al risarcimento del danno.
il principio di responsabilità civile
La responsabilità civile, in termini generali, è un istituto
giuridico composto da diverse norme che regolano l’in-
dividuazione del soggetto che ha leso un interesse altrui
giuridicamente tutelato. Queste norme sono contenute nel
Codice Civile.
il diritto al risarcimento
Un soggetto che arreca un danno ingiusto, con colpa o con
dolo, alle cose di terzi o a terze persone è obbligato al risar-
cimento.
Questa responsabilità è regolata
dall’art. 2043 (Risarcimento del
fatto illecito) del Codice Civile:
“qualunque fatto doloso o colposo,
che cagiona ad altri un danno ingiu-
sto, obbliga colui che ha commesso
il fatto a risarcire il danno”.
Nel caso della circolazione strada-
le il fatto illecito è la violazione del
codice della strada.
Dal codice civile
all’assicurazione
r.c. auto:
cosa dice la legge?
1
{
{ Per legge chi
provoca un danno ad altri,
anche senza l’intenzione
o la volontà
ma con colpa,
deve risarcirli. 7
Terzi sono tutti coloro che possono essere coinvolti in un
sinistro da circolazione, escluso il conducente.Per risarciMenTo si intende la somma di denaro che
l’assicurato versa al soggetto danneggiato per il danno
causato, nei massimali (cioè i massimi risarcimenti) imposti dalla propria compagnia di assicurazione. DoLoso è il comportamento di colui che, intenzionalmente,
provoca un danno. coLPoso è il comportamento di colui che, per negligenza, imperizia e imprudenza alla guida, viola le norme del codice
della strada, provocando un danno ad altri.
CAPITOLO 1 DAL CODICE CIVILE ALL’ASSICURAZIONE R.C. AUtO: COSA DICE LA LEGGE?
La circolazione dei veicoli
L’assicurazione r.c. auto garantisce alle vittime della strada
il risarcimento dei danni subiti da persone o cose. tale
obbligo è conseguente a questi presupposti:
1 il danno provocato a persone e cose è conseguente alla circola-
zione stradale di un veicolo a motore senza guida su rotaie;
2 il conducente del veicolo ha la responsabilità totale o par-
ziale del danno;
3 esiste un rapporto di causa-effetto tra il fatto illecito e il
danno ingiusto. 8
il FaTTo iLLeciTo è un’azione che, dolosamente o colpo-
samente, viola una norma comportamentale stabilita dal codice della strada.
il Danno ingiusTo è provocato da un comportamento ille-
cito che pregiudica un diritto giuridicamente tutelato.
Il primo comma dell’art. 2054 “Circolazione dei veicoli” pre-
scrive: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e a cose dalla
circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il pos-
sibile per evitare il danno”.
La presunzione di colpa
“Nel caso di scontro tra veicoli, si presume fino a prova con-
traria che ciascun conducente abbia
concorso ugualmente a produrre il
danno subito dai singoli veicoli. ” Il
comma 2 dell’art. 2054 del Codice
della Strada, presume che ciascun
conducente abbia provocato con
pari colpa i danni causati dallo
scontro, sia i propri che quelli ri-
portati dall’altro conducente, salvo
prova contraria. Pertanto, ciascun
conducente dovrà risarcire la metà dei danni subiti dall’altro
e sopportare una riduzione del diritto al risarcimento dei pro-
pri danni in egual misura.
il principio di responsabilità solidale
Altro concetto fondamentale stabilito dal Codice Civile è quello
di responsabilità solidale del proprietario col conducente. Ciò
significa che il risarcimento dei danni da circolazione stradale
può essere richiesto interamente sia al proprietario del veicolo
1
{
{ Tutti i conducenti
dei veicoli coinvolti
in uno scontro sono
ritenuti ugualmente responsabili dei
danni provocati, fino a prova contraria. 9
che al conducente responsabile del
sinistro. Infatti il comma 3 dell’ art.
2054 norma che “il proprietario del
veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario
o l’acquirente con patto di riservato
dominio (1522 ss) è responsabile in
solido col conducente, se non prova
che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Al proprie-
tario è assimilato anche il locatario in leasing”.
Proprietario
Locatario
conducente
usufruttuario
resPonsabiLiTà
soLiDaLe La circolazione contro
la volontà del proprietario esclude la responsabilità solidale del conducente a partire dal giorno
successivo alla denuncia presso l’autorità
di pubblica sicurezza.
CAPITOLO 1 DAL CODICE CIVILE ALL’ASSICURAZIONE R.C. AUtO: COSA DICE LA LEGGE?
La prescrizione
I termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno
subito, come indicato dall’art. 2947, comma 2, sono di due
anni per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione
dei veicoli di ogni specie. Entro tali termini il soggetto danneg-
giato può chiedere il risarcimento. tuttavia, se il fatto è consi-
derato reato (lesioni colpose), il diritto si prescrive in 5 anni.
La responsabilità
del proprietario viene meno se
il veicolo circolava
contro la sua volontà.
{
{
il PaTTo Di riserVaTo DoMinio è un contratto in base
al quale si acquisisce il diritto di proprietà solo dopo aver pagato l’intero prezzo, anche se si può godere del bene da subito (ad esempio, pagamento a rate). 10
L’obbligo
di assicurazione
r.c. auto.
L’assicurazione r.c. auto è un obbligo stabilito
dalla legge, ma anche una garanzia sociale
per tutti i guidatori.
introduzione
L’obbligatorietà dell’assicurazione r.c. auto, che è l’abbreviazio-
ne di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore, è stabilita da una norma di legge. Oltre a considera-
re tale obbligo come un dovere, per chi circola con un veicolo
a motore, bisogna pensarlo anche come una garanzia sociale
che garantisce il diritto al risarcimento per chi subisce il danno.
È impossibile immaginare una società moderna senza l’obbli-
go di assicurazione per i veicoli a motore circolanti. Infatti la
polizza r.c. auto offre alla persona che arreca danno a terzi la
copertura economica per il risarcimento del danno provocato, che in alcuni casi può essere di im-
porto molto elevato.
In definitiva, il fatto di essere assi-
curati è una garanzia per tutti: sia
per chi arreca il danno e deve risar-
cirlo che per chi lo subisce e deve
essere risarcito.
Il Codice Civile definisce i principi su
cui si basa il diritto al risarcimento
del danno:
È impossibile
immaginare una società moderna
senza l’obbligo
di assicurazione per i veicoli a motore
circolanti.
{
{
2 11 CAPITOLO 2 L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE R.C. AUtO
n la responsabilità civile;
n il diritto al risarcimento;
n la presunzione di colpa;
n la responsabilità solidale.
Le norme sull’assicurazione della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli sono contenute nel Codice delle
Assicurazioni che definisce anche quali veicoli devono essere
assicurati per la r.c. auto e chi ha diritto al risarcimento dei danni
da parte dell’assicuratore (art. 122 Codice delle Assicurazioni).
assicurazione r.c. auto
coDice ciViLe
responsabilità civile
Diritto al risarcimentoPresunzione di colpa
responsabilità solidale
codice delle assicurazioni 12
Quali veicoli devono essere assicurati
Innanzitutto il Codice delle Assicurazioni definisce quali veicoli
devono essere assicurati. L’assicurazione r.c. auto è obbligato-ria per tutti i veicoli a motore senza
guida di rotaie, compresi i filoveicoli e
rimorchi. E poi definisce dove: in cir-
colazione su strade di uso pubblico o
su aree a queste equiparate. Quindi,
posso parcheggiare la mia auto nella
strada sotto casa senza assicurazione
r.c. auto? No, perché sono considerati
in circolazione anche i veicoli in sosta
su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
Le aree eQuiParaTe a strade sono tutte le aree private,
aperte alla circolazione del pubblico senza limitazioni d’ac-cesso (ad esempio parcheggio di un centro commerciale).
2
{
anche le auto parcheggiate
su strada hanno l’obbligo
dell’assicurazione r.c. auto. {
codice
delle assicurazioni, art 122
obbligo
di assicurazione r.c. auto
sono considerati
in circolazione
anche i veicoli in sosta
su strade di uso
pubblico o su aree a queste
equiparate
In circolazione su
strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate sono equiparate
alle strade di uso
pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico
Tutti i veicoli
a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli
e i rimorchi
CHI
DOVE
DOVE
DOVE 13 CAPITOLO 2 L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE R.C. AUtO
chi ha diritto al risarcimento
dei danni subiti in un incidente
a. L’assicurazione r.c. auto copre:
n Danni (fisici e materiali) causati a terzi non trasportati;
n Danni (fisici) dei trasportati a bordo del veicolo assicurato.
L’assicurazione r.c. auto copre anche la responsabilità per
i danni causati nel territorio degli altri stati membri, se-
condo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni
nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla cir-
colazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie
eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione
dello Stato in cui stazionano abitualmente.
b. risarcimento ridotto:
n Il risarcimento del danno può essere parzialmente ridotto
per il trasportato a causa di:
√ mancato uso delle cinture di sicurezza;
√ mancato uso del casco;
√ oppure per concorso di colpa del danneggiato.
n L’assicurazione paga integralmente il terzo danneggiato
ma poi si rivale sull’assicurato nei seguenti casi:
√ guida in stato d’ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze
stupefacenti;
√ trasporto non conforme alle disposizioni della carta di cir-
colazione (ad esempio, trasportato a bordo di un ciclomo-
tore 50 c.c.);
√ mancata abilitazione alla guida, per non aver conseguito
la patente. 14
cHi sono i Terzi?
Il conducente del veicolo responsabile è considerato terzo.
Limitatamente ai danni alle cose non sono considerati terzi:
n il proprietario, il conducente, il locatario in leasing, l’usufruttua-
rio, l’acquirente con patto di riservato dominio;
n i soci a responsabilità limitata se l’assicurato è una società;
n i parenti dell’assicurato in relazione al gradi di parentela, com-
preso il convivente more uxorio e il coniuge non legalmente se-
parato. In particolare, non sono considerati terzi gli affiliati e gli
altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti,
quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’as-
sicurato provveda al loro mantenimento.
Per esempio, se due fratelli parenti collaterali di secondo grado
non convivono non sono terzi ma se convivono sì. Anche l’affine,
ovvero parente dell’altro coniuge, se convive con la nuora o il
genero non è considerata terza.

2
c. L’assicurazione r.c. auto non copre:
n Danni alle cose di chi non è considerato terzo.
L’assicurazione r.c. auto non ha effetti nel caso di circolazione
avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufrut-
tuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del 15 CAPITOLO 2 L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE R.C. AUtO
In viola sono evidenziati i parenti dell’as-
sicurato che non sono considerati terzi
limitatamente ai danni a cose.
In arancio sono evidenziati i familiari
dell’assicurato che non sono considera-
ti terzi qualora conviventi.
assicurato
genitori
Fratelli
nipoti
bisnonni
nonni
genitori
Figli
nipoti
suoceri
coniuge
genero
nuora
cognati
nipoti
locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno
successivo alla denuncia all’autorità di pubblica sicurezza.
In questi casi interviene il Fondo di garanzia per le Vittime
della strada.
L’assicurazione non comprende i danni alle cose trasportate
a bordo del veicolo responsabile del sinistro. 16
che cos’è un sinistro
e come denunciarlo
all’assicurazione.
art. 189: coMe coMPorTarsi in caso Di inciDenTe.
1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabi-
le al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare
l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano
subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni
misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione
e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non
venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per
l’accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i condu-
centi e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre,
ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le di-
sposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale,
in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio
alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta ur-
genza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità
dell’incidente.
☛☛
3
il c
odice della strada dedica
uno specifico articolo al comportamento
da tenere in caso di incidente.
cosa dice il codice della strada
L’incidente stradale è definito dalla Convenzione di Vienna
del 1968 come un evento in cui rimangano coinvolti veicoli,
esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale
derivino lesioni a cose, animali o persone. 17 CAPITOLO 3 ChE COS’È UN SINIStRO E COME DENUNCIARLO ALL’ASSICURAZIONE
che cos’è un sinistro
e come denunciarlo
all’assicurazione.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie ge-
neralità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarci-
tori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti,
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole
cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 250 a euro 1.000. In tale caso, se dal fatto
deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare
l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensio-
ne della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente
con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (1) Si applica
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono appli-
cabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del
Codice di Procedura Penale, anche al di fuori dei limiti previsti
dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procede-
re all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del Codice di Procedura
Penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone feri-
te, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. (1) Si ap-
☛ 18
La denuncia di sinistro
Dopo l’incidente, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone
diverse, i rispettivi proprietari devono informare del sinistro il
proprio assicuratore (mediante la cosiddetta “denuncia di sinistro”), avvalendosi preferibilmen-
te del modulo fornito dal medesimo
(il cosiddetto “Modulo blu”, o anche
“Modulo di Constatazione Amiche-
vole di Sinistro - Modulo cai”), il cui
modello è approvato dall’IVASS (art.
143 del Codice delle Assicurazioni).
Il sinistro deve essere denunciato en-
tro tre giorni da quello in cui si è veri-
ficato o l’assicurato ne ha avuta cono-
scenza (art. 1913 del Codice Civile).

in caso di incidente
è nostro dovere
fermarci, prestare
assistenza ai feriti, non disperdere le tracce
e non intralciare la circolazione.
{
{
plica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno
e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a co-
loro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immedia-
tamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quan-
do dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni
personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso
di flagranza di reato.
8bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore suc-
cessive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli
organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di
cui al terzo periodo del comma 6.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3
e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 78 a euro 311. (2)
(1) Parole così modificate dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e così da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008
3 19 CAPITOLO 3 ChE COS’È UN SINIStRO E COME DENUNCIARLO ALL’ASSICURAZIONE
L’iVa s s è l’istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni. Ha
il compito di controllare l’operato delle compagnie di assi-
curazione, esaminare i reclami degli assicurati e dei terzi e verificare l’osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte delle compagnie di assicurazione.
La denuncia di sinistro al proprio assicuratore deve essere
inviata anche quando si ha torto (e quindi non vi è diritto ad
alcun risarcimento).
La mancata presentazione della
denuncia, qualora per questo mo-
tivo sia derivato un pregiudizio alla
compagnia, può comportare il diritto
della stessa compagnia di rivalersi
sull’assicurato per il pregiudizio sof-
ferto (art. 1915 del Codice Civile).
Se al momento dell’incidente gli
automobilisti coinvolti non hanno un Modulo Blu da com-
pilare, possono compilarlo anche successivamente all’inci-
dente, dopo essersene procurata una copia presso il proprio
assicuratore.
In ogni caso, il sinistro può essere denunciato anche senza il
Modulo Blu, su carta libera, inserendo tutte le informazioni
necessarie che saranno indicate di seguito.
come si compila il Modulo blu
Il Modulo di Constatazione Amichevole di Sinistro (che in
seguito chiameremo sempre Modulo Blu) è un formulario spe-
cificamente studiato per facilitare la raccolta degli elementi
La denuncia
di sinistro
è obbligatoria
e deve essere fatta entro 3 giorni,
preferibilmente
con il Modulo blu.
{
{ 20
descrittivi del sinistro da parte degli assicurati e trasmetterli
all’impresa di assicurazione.
Il modello, approvato dall’IVASS, è identico in tutti i Paesi
dell’unione europea ed è costituito da 2 pagine, presenti in 4
copie in ogni modulo.
Premesso che è sempre meglio compilare integralmente il
Modulo Blu, occorre sapere che gli elementi indispensabili
per denunciare il sinistro sono i seguenti:
n targhe dei due veicoli coinvolti;
n nomi degli assicurati;
n nomi delle compagnie;
n descrizione delle modalità dell’incidente;
n data dell’incidente;
n firma dei due conducenti o assicurati (se possibile) o firma
di uno solo dei conducenti o assicurati in caso di disaccordo
sulle modalità dell’incidente.
La descrizione delle modalità
dell’incidente serve all’impresa per
attribuire la responsabilità (totale
o parziale) dell’incidente tra i due
soggetti coinvolti, secondo le regole
dettate dalla normativa vigente, che
verranno illustrate nel paragrafo
“cosa fa l’impresa che ha ricevuto la richiesta di risarci-
mento” nel Capitolo 4.
se il Modulo blu è firmato da entrambi i conducenti/assi-
curati, si accorciano i tempi del risarcimento. Per i danni al
veicolo e alle cose l’offerta di risarcimento o il rifiuto della
compagnia devono arrivare in breve tempo: entro 30 giorni
anziché 60.
Modulo blu:
sei informazioni indispensabili, meglio se
in doppia firma.
{
{
3 21 CAPITOLO 3 ChE COS’È UN SINIStRO E COME DENUNCIARLO ALL’ASSICURAZIONE
a chi va consegnato il Modulo blu
Una volta compilato il Modulo Blu, se è stato firmato da tut-
ti e due i conducenti, ciascuno dei firmatari trattiene due
copie del modulo: una per sé e una da consegnare al proprio
assicuratore. È importante sottolineare che le quattro co-
pie del modulo, essendo ricalcate su carta chimica, sono del
tutto identiche tra loro e non possono essere quindi modifi-
cate unilateralmente da uno dei due conducenti. Eventuali
aggiunte o correzioni sono possibili, ma devono essere fatte
congiuntamente, in modo che vengano riportate su tutte le
quattro copie.
Se il Modulo Blu non è firmato da entrambi i conducenti, e
quindi ciascuno ha deciso di compilare autonomamente la
propria copia, è sufficiente riempire solo due delle quattro
copie disponibili, e inviarne una all’impresa di assicurazione. 22
Le regole
per il risarcimento
dei danni.
È fondamentale seguire la procedura corretta, inviando
all’assicurazione tutto il materiale richiesto,
per ottenere il risarcimento nel più breve tempo possibile.
a chi chiedere il risarcimento danni
Il risarcimento dei danni va chiesto al proprio assicuratore
oppure all’assicuratore del responsabile, a seconda delle ca-
ratteristiche del sinistro.
In termini generali, il danneggiato
senza colpa (o solo parzialmente
colpevole) deve richiedere il risarci-
mento dei danni subiti all’assicurato-
re del veicolo ritenuto responsabile.
tuttavia, per i sinistri che riguardano
una collisione tra due veicoli a mo-
tore, entrambi con targa italiana,
identificati e regolarmente assicu-
rati (e cioè per la maggior parte degli incidenti che avvengono
in Italia) la normativa attuale prevede una specifica procedura:
la procedura di risarcimento diretto, che ha lo scopo di facili-
tare il danneggiato nell’ottenimento del risarcimento.
La procedura di risarcimento diretto
Secondo tale procedura, il danneggiato deve chiedere il
risarcimento dei danni subiti direttamente al proprio assi-
curatore (art. 149 del Codice delle Assicurazioni - procedura
La procedura
di risarcimento
diretto, richiedibile alla propria
compagnia,
anticipa i tempi di rimborso.
{
{
4 23 CAPITOLO 4 LE REGOLE PER IL RISARCIMENtO DEI DANNI
Le regole
per il risarcimento
dei danni.
di indennizzo diretto). La procedura viene chiamata risarci-
mento diretto proprio perché sarà l’assicuratore a risarcire
direttamente il proprio cliente che ha subito, senza propria
colpa, il danno da un incidente stradale, anticipando il rim-
borso che dovrebbe essere in realtà erogato dall’assicuratore
del responsabile.
L’assicuratore si rivarrà poi sulla compagnia dell’effettivo
responsabile dell’incidente. Questa procedura è in vigore dal
1° febbraio 2007 a seguito del d.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006
inerente il regolamento di attuazione degli articoli 149 e 150
del Codice delle Assicurazioni.
Di seguito si farà riferimento in primo luogo alla procedura di
risarcimento diretto e, successivamente, alla procedura co-
siddetta ordinaria, che prevede la presentazione della richie-
sta all’assicuratore del responsabile e viene utilizzata qualora
non operi il risarcimento diretto.
La richiesta di risarcimento
La richiesta di risarcimento è l’atto con il quale il danneggiato met-
te formalmente in mora la compagnia di assicurazione tenuta alla
liquidazione del danno. È solo con la presentazione di una richie-
sta di risarcimento che scattano i termini fissati dal legislatore a
carico della compagnia per formulare un’offerta risarcitoria. 24
La normativa vigente prevede che il diritto al risarcimento
derivante da sinistro stradale si prescrive in due anni dalla data
di accadimento (art. 2947 del Codice Civile), quindi la richiesta
di risarcimento può essere inviata anche dopo il termine dei tre
giorni che la legge prescrive per la denuncia di sinistro.
Le modalità per l’invio della richiesta di risarcimento sono:
n con raccomandata A/R;
n consegnata a mano, anche al proprio intermediario;
n con telegramma o fax;
n via e-mail (se non esclusa dal contratto).
Le modalità di denuncia e richiesta di risarcimento previste
dalla legge potrebbero essere integrate (ma non sostituite)
con forme di comunicazione più immediate (ad esempio, ope-
ratore telefonico) a seconda della compagnia.
Le modifiche apportate dalla legge n. 27/2012 all’art. 148 del
Codice delle Assicurazioni non prevedono più che la richiesta
di risarcimento sia corredata della denuncia di sinistro (Mo-
dulo Blu). Allegare tale documentazione è tuttavia necessario
in un’ottica di completezza delle informazioni sul sinistro.
La normativa della procedura di risarcimento diretto prevede un preciso obbligo di assistenza
delle imprese assicuratrici nei con-
fronti del proprio cliente danneggiato.
In particolare, oltre a tutto quanto
stabilito nel contratto, l’impresa
deve prestare al cliente il supporto
tecnico nella compilazione della
richiesta di risarcimento, anche ai
fini della quantificazione dei danni
alle cose ed ai veicoli, il suo controllo
e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei
criteri di responsabilità. (Codice delle Assicurazioni, art. 150 e
regolamentato dal d.P.R. 18 luglio 2006 n. 254).
La richiesta
di risarcimento
può essere inviata
anche dopo 3 giorni, obbligatori però per denunciare l’incidente.
{
{
4 25 CAPITOLO 4 LE REGOLE PER IL RISARCIMENtO DEI DANNI
il Danno a cose è descritto nel codice civile che definisce
per cose tutti i beni mobili e immobili, cioè tutto ciò che può diventare oggetto di diritti, animali compresi. si devono
includere sia l’alterazione dello stato fisico del bene, sia la sottrazione o perdita dello stesso, che lo rendono inutilizza-bile. il risarcimento del danno tiene conto sia della perdita
patrimoniale derivante dall’incidente, intesa come diminu-zione del valore della cosa danneggiata, sia come mancato guadagno derivante dall’indisponibilità del bene.Per Danno aLLa Persona si intende un danno provocato
da un comportamento o un’attività illecita causata da altre persone. consiste nei costi supportati dal danneggiato in
conseguenza della lesione subita (spese mediche, etc.) o è dovuto alla perdita totale o parziale della capacità lavo-rativa, ma anche dei mancati guadagni durante il periodo di malattia. comprende anche i danni di natura biologica o
morale che il danneggiato ha subito a seguito della lesione di cui è rimasto vittima.
il contenuto della richiesta di risarcimento
La richiesta di risarcimento per danni a cose deve contenere:
n gli estremi dei veicoli coinvolti (proprietario, targa, modello,
compagnia di assicurazione) e quelli del sinistro (data, loca-
lità e modalità); i dati degli eventuali testimoni (se presenti)
e l’indicazione della località dove il veicolo viene messo a
disposizione per la perizia.
In caso di danni alla persona, la richiesta va integrata con:
n l’età al momento del sinistro, attività lavorativa e reddito
del danneggiato (idonea documentazione fiscale), docu-
mentazione medica attestante l’entità delle lesioni, atte-
stazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o
senza postumi. 26
cosa fa l’impresa che ha ricevuto
la richiesta di risarcimento
L’impresa assicuratrice del veicolo “non responsabile”, in tut-
to o in parte, del sinistro, ricevuta la richiesta di risarcimento avanzata dal proprio assicurato, ne
valuta i contenuti e, dopo aver ac-
certato i requisiti di applicabilità del-
la procedura di risarcimento diretto,
procede all’istruzione della pratica.
a. controlla la completezza
della richiesta di risarcimento
Se la richiesta di risarcimento è
completa, la compagnia procede
all’accertamento dei danni, alla determinazione del grado di
responsabilità e alla formulazione dell’offerta di risarcimento
nei termini stabiliti per legge oppure comunica il rifiuto, ade-
guatamente motivato, al risarcimento.
Se la documentazione non è completa, l’assicurazione chie-
derà all’assicurato di integrare gli elementi mancanti. I ter-
mini per formulare l’offerta di risarcimento restano sospesi
fino al ricevimento dell’ulteriore documentazione, per ripren-
dere poi a decorrere, tenendo conto anche del periodo già
intercorso tra la richiesta di risarcimento e la richiesta di
integrazione di informazioni da parte dell’Impresa.
Decorso Dei TerMini in caso Di sosPensione
compilare
correttamente la richiesta
di risarcimento
significa accelerare le pratiche
di rimborso.
{
{
4
SOSPENSIONE
AB30/60/90 giorni AB
Denuncia e controllo,
richiesta di integrazione
Decorso dei termini ricezione informazioniriprende il decorso
B 27 CAPITOLO 4 LE REGOLE PER IL RISARCIMENtO DEI DANNI
b. Procede all’accertamento dei danni
n Danni a cose – Il danneggiato deve indicare sulla richie-
sta di risarcimento il luogo, i giorni e le ore in cui il veicolo
danneggiato è disponibile per l’ispezione diretta dell’accer-
tamento dei danni da parte dell’impresa di assicurazione.
Il veicolo danneggiato deve essere messo a disposizione
dell’impresa di assicurazione per non meno di cinque giorni
non festivi.
Decorso tale termine, senza un accertamento dei danni da
parte dell’impresa di assicurazione, il danneggiato può far
riparare il veicolo che verrà liquidato previa presentazione
della fattura. In ogni caso la compagnia di assicurazione può
provvedere all’accertamento dei danni, anche sul veicolo
già riparato, entro i termini per la formulazione dell’offerta
di risarcimento (30 o 60 giorni).
Se il danneggiato si rifiuta di rendere disponibile il veicolo
per l’accertamento dei danni, i termini per l’offerta risarcito-
ria rimangono sospesi.
Qualora il danneggiato si avvalga della facoltà di non far ri-
parare il veicolo danneggiato, la liquidazione del danno è co-
munque subordinata all’accertamento dei danni del veicolo.
n Danni alla persona – L’impresa assicuratrice può chiedere
al danneggiato che ha presentato richiesta di risarcimento
per danni alla persona di sottoporsi ad una visita medico-
legale presso un proprio medico fiduciario, nell’intento di
accertare l’entità dei danni subiti a seguito dell’incidente
stradale.
Anche in questo caso, se il danneggiato si rifiuta di sotto-
porsi agli accertamenti medico legali, i termini per la for-
mulazione dell’offerta rimangono sospesi. 28
c. Determina il grado di responsabilità
all’assicurato
Per determinare il grado di responsabilità dei conducenti
coinvolti nel sinistro, l’impresa si basa sulla descrizione del
sinistro fornita dal proprio assicurato con la denuncia effet-
tuata mediante il Modulo Blu ed utilizza i criteri stabiliti dalla
normativa vigente (d.P.R. n. 254/2006).
Si tratta, in particolare, di sette principi generali, più uno sche-
ma di ripartizione della responsabilità basato sulle diverse pos-
sibili combinazioni delle casistiche riportate sul Modulo Blu.
Ai fini dell’accertamento della responsabilità in ordine ai sini-
stri disciplinati dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, si
applicano i seguenti principi:
1 se due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla me-
desima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsa-
bile al 100% del sinistro;
2 se due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che
cambia fila è responsabile al 100% del sinistro. Se il con-
tatto tra due veicoli avviene senza cambiamento di fila, si
presume una responsabilità concorsuale al 50%;
3 se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazio-
ne da una posizione di sosta o uscendo da un’area privata
e urta un veicolo in circolazione, è responsabile al 100%;
4 se i due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o
sorpassando l’asse mediano della carreggiata, e si scontra-
no frontalmente, si presume una responsabilità concorsua-
le al 50%. Se invece è solo uno dei due veicoli a sorpassare
l’asse mediano della carreggiata, la responsabilità è inte-
gralmente a carico di quest’ultimo;
5 se i due veicoli provengono da due strade differenti, le cui
direzioni si intersecano o si congiungono, la responsabilità
è interamente a carico di quello che proviene da sinistra
4 29 CAPITOLO 4 LE REGOLE PER IL RISARCIMENtO DEI DANNI
a meno che le precedenze non siano indicate in maniera
differente da segnali stradali o semaforici;
6 se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta è inte-
ramente responsabile del sinistro;
7 se uno dei veicoli circola in retromarcia è responsabile del
sinistro.
D. Formula la propria offerta di risarcimento
I termini entro cui l’assicurazione deve provvedere all’offerta
o motivare il rifiuto sono:
n 30 gg per danni a cose con Modulo
blu a doppia firma;
n 60 gg per danni a cose con Modulo
blu a firma unica;
n 90 gg per danni a persone.
e. Liquida il danno
Dopo aver formulato l’offerta, l’im-
presa di assicurazioni è obbligata a
liquidare il danno entro 15 giorni al
danneggiato, sia che il danneggiato abbia accettato l’offerta,
sia che l’abbia rifiutata. Lo stesso vale nel caso in cui il dan-
neggiato non abbia risposto né in modo positivo né negativo
all’offerta di risarcimento. In quest’ultimo caso, se il danneg-
giato non si ritiene soddisfatto della somma inviata, può trat-
tenere l’importo a titolo di acconto ed eventualmente chiedere
all’impresa l’integrazione del risarcimento.
Se, compiuto questo passo, l’impresa e il proprio cliente riman-
gono ancora in disaccordo sulla quantificazione del risarcimen-
to o su altri elementi legati alla gestione del sinistro, è possibi-
le attivare apposite procedure conciliative che sono studiate
per proporre a chi vi fa ricorso, senza spese aggiuntive, una
soluzione rapida e condivisa all’eventuale controversia. {
{ nel caso di danni
alle sole cose, se entrambi i
conducenti firmano la constatazione amichevole,
si viene risarciti in 30 giorni. 30
casi di annullamento della procedura
di risarcimento diretto
Può capitare che in fase di istruzione della pratica di sinistro
la procedura di risarcimento diretto non risulti applicabile.
In questo caso l’assicurazione deve informare il danneggia-
to con raccomandata a/r entro 30 giorni dalla ricezione
della richiesta di risarcimento. L’impresa del danneggiato ha
l’obbligo di motivare la non applicabilità della procedura e di
trasferire la richiesta di risarcimento e l’eventuale ulteriore do-cumentazione istruttoria all’impresa
del veicolo civilmente responsabile,
se identificata.
Le cause di annullamento della pro-
cedura di risarcimento diretto sono
le seguenti:
n la perizia medico-legale ha stabi-
lito che le lesioni riportate nell’in-
cidente dal conducente sono supe-
riori al 9% di invalidità permanente.
In questo caso, il danno inerente alla persona verrà tratta-
to dall’impresa del responsabile, mentre il danno materiale
continuerà ad essere trattato direttamente dall’assicurato-
re del danneggiato. Il danneggiato, pertanto, riceverà due
risarcimenti separati: uno dal proprio assicuratore per il
danno alle cose, l’altro dall’assicuratore del responsabile
per il danno alla persona;
n nel sinistro non c’è stata collisione tra i due veicoli oppure
i veicoli coinvolti sono più di due;
n il sinistro è avvenuto con un veicolo immatricolato in un
paese diverso dall’italia;
n dalla verifica presso il SIC risulta che il veicolo che ha cau-
sato l’incidente non è assicurato presso la compagnia re-
sponsabile del sinistro.
4
se il risarcimento
diretto non è applicabile,
l’assicurazione deve avvisare il
danneggiato entro 30 giorni.
{
{ 31 CAPITOLO 4 LE REGOLE PER IL RISARCIMENtO DEI DANNI
il sic (sistema informativo integrato controlli auto) è un
servizio che mette a disposizione delle imprese un’infra-struttura informatica per verificare, attraverso una semplice interrogazione per targa, l’effettiva copertura assicurativa di un veicolo indicato come responsabile dell’incidente.
il risarcimento dei sinistri
con procedura ordinaria
Bisogna indirizzare la richiesta di risarcimento e la denuncia
all’assicuratore del veicolo civilmente responsabile (la proce-
dura cosiddetta “ordinaria”):
1 nel caso in cui siano coinvolti più di due veicoli, quando
non c’è stata collisione, quando l’incidente è avvenuto
all’estero, oppure quando è coinvolto un ciclomotore non
munito della nuova targa (prevista dal d.P.R. 6 marzo 2006
n. 153) o quando sono coinvolte delle macchine agricole;
2 nel caso in cui in un incidente tra due veicoli si verifichino
gravi danni fisici al conducente (e cioè qualora il pregiu-
dizio fisico sia stimato maggiore a 9 punti percentuali di
invalidità permanente), il danno alla persona viene risarcito
dall’assicuratore del responsabile mentre la procedura di
risarcimento diretto può continuare ad applicarsi per i danni
al veicolo o alle cose trasportate;
3 nel caso il responsabile abbia causato danni a terzi (per
esempio, pedoni, passeggero, vetrine...), senza collisione
con altri veicoli.
Il danneggiato deve richiedere all’assicuratore del responsa-
bile civile il risarcimento del danno mediante lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento, contenente:
n il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
n il luogo e gli orari in cui sia possibile per l’impresa di assicurazione ispezionare le cose danneggiate per accertare l’entità del danno. 32
4
La denuncia di sinistro deve essere inviata anche alla propria
assicurazione o all’agente autorizzato ai sensi dell’art. 1913
del Codice Civile.
nel caso in cui vi sia anche un danno alla persona, la richie-sta di risarcimento deve indicare:
n l’età;
n l’attività e il reddito della persona
danneggiata;
n l’entità delle lesioni subite;
n la certificazione medica attestan-
te l’avvenuta guarigione con o sen-
za postumi permanenti.
Il Codice delle Assicurazioni ha aggiunto a questi elementi an-
che la dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da
parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie
(ad esempio, INPS o INAIL) in relazione a quell’infortunio.
La richiesta di risarcimento, se completa, impone all’assicu-
ratore del responsabile di formulare una congrua offerta o
di motivare il rifiuto, entro un termine stabilito dalla legge a
partire dal ricevimento della richiesta:
n 30 gg per i danni materiali, se alla richiesta di risarcimento è
allegato il Modulo Blu sottoscritto da entrambi i conducenti;
n 60 gg per i danni materiali, se il Modulo Blu è firmato da
una sola parte;
n 90 gg per i danni alla persona.
Se nella richiesta di risarcimento mancano informazioni ne-
cessarie a valutare la richiesta di risarcimento, l’assicuratore
deve richiederne l’integrazione; in questo caso i termini ven-
gono interrotti e decorrono nuovamente dal momento in cui
vengono ricevute le informazioni richieste.
{
{ in caso di gravi
danni al conducentesi ricorre alla cosiddetta
procedura ordinaria. 33 CAPITOLO 4 LE REGOLE PER IL RISARCIMENtO DEI DANNI
Decorso Dei TerMini in caso Di inTerruzione
INTERRUZIONE 30/60/90 B
Denuncia e controllo,
richiesta di integrazione
Decorso dei termini ricezione informazioni nuovo decorso
30/60/90
Una volta presentata l’offerta, se il danneggiato dichiara di
accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al paga-
mento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta
al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta.
In questo caso il danneggiato tratterrà la somma corrisposta
a titolo di acconto sulla liquidazione definitiva del danno.
Qualora invece il danneggiato non faccia pervenire all’impresa
alcuna comunicazione, l’impresa dovrà lasciar decorrere 30
giorni decorsi i quali corrisponderà la somma offerta.
casi particolari
a. il danneggiato è un passeggero
Qualora si subiscano danni da un incidente stradale in qualità
di passeggero di uno dei veicoli coinvolti (cosiddetto terzo
trasportato), la richiesta di risarcimento va indirizzata sem-
pre all’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il dan-
neggiato era a bordo al momento del sinistro in qualità di
trasportato, a prescindere dall’accertamento della responsa-
bilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
b. il sinistro è provocato da un veicolo
non assicurato o da un veicolo non identificato
In caso di sinistro provocato da un veicolo privo di copertura
assicurativa o non identificato, il risarcimento del danno, ai 34
4
La FrancHigia è quella parte di danno che resta a carico
dell’assicurato.
sensi dell’art. 283 del D.lgs n. 209 del 7/9/05, è a carico del
Fondo di garanzia per le Vittime della strada (FGVS).
Il Fondo, istituito con legge n. 990 del 1969, è gestito sotto il
controllo del Ministero delle Attività Produttive e dalla Consap
(Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici).
n In caso di sinistro causato da un veicolo non assicurato,
il Fondo provvede a risarcire i danni alla persona nonché i
danni alle cose.
n In caso di sinistro causato da un veicolo non identificato, il
Fondo provvede a risarcire integralmente i danni alla persona
mentre i danni alle cose sono risarciti con una franchigia
di 500,00 euro solo in contestuale presenza di danni gravi
alla persona.
n Sono previsti altri casi particolari di intervento del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada (per approfondimenti
vedere Art. 283 del Codice delle Assicurazioni)
L’istruttoria e la liquidazione dei danni sono per legge di
esclusiva competenza dell’impresa designata (si veda la
tabella a pag. 35), individuata in base al luogo di accadimento
del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento
dei danni per l’apertura della pratica e nei cui confronti, in
caso di mancata definizione transattiva, deve essere eser-
citata l’eventuale azione giudiziaria. La designazione delle
Imprese, valida per un triennio, avviene per legge tramite
provvedimento dell’IVASS (l’ultimo attualmente in vigore è il
provvedimento n. 2496 del 28/12/2006).
L’intervento del Fondo è limitato al massimale di legge vigente
al momento del sinistro.
☛ 35 CAPITOLO 4 LE REGOLE PER IL RISARCIMENtO DEI DANNI
Le Imprese Assicurazioni Generali S.p.A., Ina Assitalia S.p.A. (ora Generali Italia S.p.A) e Alleanza
Toro Assicurazioni S.p.A. si avvalgono, per lo svolgimento in sede stragiudiziale delle attività
di accertamento e liquidazione dei danni posti a carico del Fondo di Garanzia della seguente
società di servizi: G.B.S. S.p.A. - Generali Business Solutions S.p.A. - Via Machiavelli, 4 - 34132
TRIESTE (sede legale) - Numero Verde: 800.86.43.16.
Si precisa che la richiesta di risarcimento, a mezzo raccomandata, ai sensi dell’art. 287 del Co-
dice delle Assicurazioni Private, va inviata direttamente alla sede legale dell’Impresa Designata
competente e alla Consap S.p.A. Per maggiori informazioni: www.consap.itALLIANZ S.p.A.
(già RAS)
GENERALI ITALIA S.p.A.
(già INA ASSITALIA)
GENERALI ITALIA S.p.A.
(già ASSICURAZIONI GENERALI)
FONDIARIA-SAI S.p.A.
SOCIETà REALE MUTUA
DI ASSICURAZIONI
SARA ASSICURAZIONI S.p.A.
ALLEANZA TORO
ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale
L.go U. Irneri, 1 - 34123 Trieste
Numero Verde: 800.55.33.99
Sede Legale e Direzione Generale
Via Marocchesa, 14
31021 Mogliano Veneto (TV)
Sede Legale e Direzione Generale
Via Marocchesa, 14
31021 Mogliano Veneto (TV)
Sede Legale
Corso Galileo Galilei, 12
10126 TORINO
Ufficio Liquidazioni Danni
P.zza della Libertà, 6 - 50129 Firenze
Numero Verde: 800.18.25.02
Sede e Direzione Generale
Via Corte d’Appello, 11 - 10122 Torino
Tel. 011.4314269
Sede e Direzione Generale
Via Po, 20 - 00198 Roma
Tel. 06.8475561 - Fax 06.8475877
Ispettorato di Perugia
Tel. 075.5172706
Sede e Direzione Generale
Via Mazzini, 53 - 10123 TorinoMarche
e Puglia
Lazio,
Basilicata
e Calabria
Veneto,
Friuli-Venezia Giulia,
Campania e Lombardia
Toscana,
Trentino-Alto Adige,
Emilia Romagna,
Repubblica di San Marino,
Abruzzo, Molise e Sicilia
Piemonte
e Valle d’Aosta
Umbria
Liguria
e Sardegna
Impresa incaricata Sede
Regione in cui si è
verificato il sinistro
Le iMPrese DesignaTe DaL FonDo Di garanzia
Per Le ViTTiMe DeLLa sTraDa

Fonte: Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) 36
4
c. sinistro causato in italia da un veicolo straniero
Nel caso in cui un cittadino italiano venga danneggiato in
Italia da un veicolo immatricolato all’estero, la richiesta di risarcimento a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento va
indirizzata all’uci (ufficio centrale
italiano), corso Sempione 39, 20145
Milano, oppure consultare il sito
www.consap.it. L’UCI provvederà a
verificare la copertura assicurativa del veicolo responsabile
e a liquidare il danno nei tempi previsti, dopo aver svolto i ne-
cessari accertamenti sulla copertura assicurativa nel Paese di
immatricolazione del veicolo.
Nel caso in cui il veicolo, immatricolato in un paese dello Spa-
zio Economico Europeo oppure in Svizzera o in Croazia, non
risultasse coperto da assicurazione, l’UCI provvederà comun-
que al risarcimento del danno per conto dell’omologo Ufficio
del Paese di immatricolazione del veicolo estero.
D. sinistro avvenuto all’estero
Il cittadino italiano danneggiato all’estero, anche in qualità
di pedone o di trasportato su un veicolo condotto da altri, ha
la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni in Italia da
un mandatario dell’impresa straniera, ma con l’applicazione delle norme e delle regole del Paese
in cui è avvenuto il sinistro.
Per conoscere il nominativo della
compagnia estera che assicura il
veicolo e del suo mandatario in Italia,
deve essere inoltrata una richiesta
{
{ Per conoscere
la compagnia estera scrivere a:
centroinformazio-ni@consap.it
{
{ La richiesta
di risarcimento va indirizzata all’uci. 37 CAPITOLO 4 LE REGOLE PER IL RISARCIMENtO DEI DANNI
La carTa VerDe, cioè la carta internazionale di assicu-
razione dei veicoli a motore, è il documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’assicurazione obbligatoria r.c. auto nei Paesi elencati sul documento stesso.
alla consaP, indicando chiaramente tutti gli elementi utili,
quali data e luogo di accadimento del sinistro, targa del vei-
colo responsabile, nazionalità e, se conosciuta, l’impresa di
assicurazione del veicolo responsabile.
Ottenuta questa informazione, è possibile formulare diretta-
mente al mandatario (il rappresentante obbligatoriamente
nominato in Italia dall’Impresa di assicurazione del responsa-
bile del sinistro) una normale richiesta di risarcimento.
Qualora il mandatario non fosse stato nominato o non prov-
vedesse al risarcimento, ci si può rivolgere a CONSAP SpA -
Gestione FGVS, organismo di indennizzo italiano, alla quale ci
si può indirizzare anche nel caso in cui il veicolo responsabile
sia rimasto sconosciuto o risulti non assicurato.
È importante evidenziare che ci si può avvalere di questa pro-
cedura solo se il veicolo responsabile sia immatricolato in uno
Stato dello Spazio Economico Europeo e il sinistro sia avve-
nuto sul territorio di uno dei ben più numerosi Paesi aderenti
al sistema della Carta Verde.
Negli altri casi, invece, occorrerà rivolgersi direttamente
all’impresa del responsabile se il fatto è avvenuto nel Paese di
immatricolazione del veicolo che ha causato il sinistro; oppure
al Bureau centrale del Paese in cui si è verificato l’incidente
se il veicolo appartiene a uno Stato diverso. 38

Fonte: www.ucimi.it
4
i Paesi nei QuaLi È necessaria La carTa VerDe
È necessario il possesso della Carta Verde per i veicoli italiani che inten-
dono recarsi nei seguenti paesi: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina,
Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Russia, tuni-
sia, turchia, Ucraina.
i Paesi nei QuaLi non serVe La carTa VerDe
I veicoli immatricolati in Italia possono entrare e circolare nei seguenti
paesi esteri senza Carta Verde, poiché la polizza di assicurazione r.c. auto
comprende l’estensione della garanzia anche a questi Stati: Andorra,
Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia (a partire dal
01/01/2012), Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. 39 CAPITOLO 4 LE REGOLE PER IL RISARCIMENtO DEI DANNI
e. sinistro in cui sono coinvolti almeno 40 veicoli
In questo caso le imprese di assicurazione applicano l’ac-
cordo per la gestione dei sinistri catastrofali, che facilita la
definizione rapida dei risarcimenti ai danneggiati o anche in
situazioni in cui la ricostruzione delle dinamiche e delle re-
sponsabilità sarebbe particolarmente complessa e lunga.
In base a tale accordo un maxi-incidente è considerato sini-
stro catastrofale quando vi siano coinvolti almeno 40 veicoli
a motore, oppure da 20 a 39 se la
responsabilità non sia chiaramente
imputabile ad uno di essi o ci sia
una delibera della Direzione Auto.
Stabilito il carattere catastrofale
dell’incidente, gli automobilisti coin-
volti potranno rivolgersi alla propria
compagnia per il risarcimento dei
danni, indipendentemente dall’ac-
certamento della responsabilità del
sinistro.
Secondo l’accordo sui sinistri catastrofali, le imprese aderenti
si impegnano a risarcire il danno fino a 1.500.000,00 euro
(salvo deroga) per ogni veicolo assicurato. Le imprese ade-
renti pagheranno i danni dei propri assicurati (veicolo, con-
ducente non colpevole, trasportati) e alle persone (fuori dai
veicoli) urtate dal veicolo assicurato.
in caso di sinistro
catastrofale, ci si
può rivolgere alla
propria compagnia
per il risarcimento,
indipendentemente dall’accertamento
della responsabilità.
{
{ 40
La procedura
di conciliazione per
le controversie r.c. auto.
5
La conciliazione è una soluzione semplice e rapida, studiata
come via alternativa a quella giudiziaria per risolvere un’even-
tuale controversia sorta a seguito di un incidente d’auto.
introduzione
La procedura di conciliazione è un’iniziativa concordata tra
ANIA e 17 Associazioni dei consumatori rappresentative a li-
vello nazionale: Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-
Consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro tutela
Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici,
Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Mo-
vimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unio-
ne Nazionale Consumatori.
Oggetto della procedura di conciliazione sono le controversie
inerenti alla gestione di sinistri del ramo r.c. auto, la cui richie-
sta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro.
chi può richiedere la conciliazione
Può accedere alla procedura di conciliazione il consumatore
che, avendo presentato una richiesta di risarcimento del danno
e avendo fornito all’impresa tenuta alla gestione del danno
tutte la informazioni necessarie per il suo accertamento e
valutazione:
1 non abbia ottenuto risposta dall’impresa nei termini previ-
sti dalla legge:
n per il danno al veicolo e a cose, termini decorrenti dalla 41
La procedura
di conciliazione per
le controversie r.c. auto.
ricezione della richiesta di risarcimento: 30 giorni nel caso
di presentazione della richiesta con allegato modulo cai
(o Modulo Blu) sottoscritto da entrambi i conducenti o da
entrambi gli assicurati; 60 giorni in caso di richiesta con
allegato modulo cai (o Modulo Blu) non sottoscritto da en-
trambi i conducenti o da entrambi gli assicurati;
n per il danno alla persona, termine decorrente dalla guari-
gione delle lesioni: 90 giorni dalla presentazione della do-
cumentazione medica da cui risulti possibile effettuare la
valutazione delle conseguenze della lesione), ovvero
2 abbia ricevuto un diniego di offerta di risarcimento da parte
dell’impresa, ovvero
3 non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di
risarcimento della compagnia.
come avviare la conciliazione
La procedura può essere attivata solo a condizione che il con-
sumatore:
1 non abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo
verso la compagnia;
2 non abbia già attivato la procedura di mediazione a fini
conciliativi;
3 nei sinistri rientrati nell’ambito di applicazione della proce-
CAPITOLO 5 LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PER LE CONtROVERSIE R.C. AUtO 42
dura di risarcimento diretto (art. 149 CdA) e della procedura
di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 CdA) abbia
indirizzato la richiesta di risarcimento all’assicuratore te-
nuto alla gestione del danno, vale a dire: per il risarcimen-
to diretto, all’assicuratore del veicolo non responsabile in
tutto o in parte e, per il risarcimento del terzo trasportato:
all’assicuratore del veicolo vettore.
Per accedere alla procedura di conciliazione il consumatore si rivolge ad una delle Associazioni dei
consumatori aderenti alla procedura,
indirizzandole una richiesta di con-
ciliazione comprensiva di mandato a
transigere, utilizzando l’apposito mo-
dulo fornito dall’Associazione dei Con-
sumatori prescelta e allegando copia
della documentazione in suo possesso
(richiesta di risarcimento, Modulo Blu
ed eventuale risposta dell’impresa).
Nel modulo vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti as-
sicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta
di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione
in cui l’utente conferisce mandato al conciliatore dell’associa-
zione dei consumatori prescelta a transigere la controversia.
La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30
giorni: in caso di esito positivo, le parti (conciliatore della
compagnia e conciliatore dell’Associazione dei consumatori
prescelta) sottoscrivono un verbale di conciliazione che ha
efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene
redatto, invece, un verbale di mancato accordo.
{
{ Per accedere alla
procedura di
conciliazione basta
rivolgersi a una delle associazioni
dei consumatori
aderente all’accordo.
5
☛ 43
acu • www.associazioneacu.org
aDiconsuM • www.adiconsum.it
aDoc • www.adoc.org
aLTroconsuMo • www.altroconsumo.it
assoconsuM • www.asso-consum.it
assouTenTi • www.assoutenti.it
casa DeL consuMaTore • www.casadelconsumatore.it
cenTro TuTeLa
consuMaTori uTenTi
VerbraucHerzenTraLe
suDTiroL • www.centroconsumatori.it
ciTTaDinanzaTTiVa • www.cittadinanzattiva.it
coDacons • www.codacons.it
coDici • www.codici.org
conFconsuMaTori • www.confconsumatori.it
FeDerconsuMaTori • www.federconsumatori.it
Lega consuMaTori • www.legaconsumatori.it
MoViMenTo
consuMaTori • www.movimentoconsumatori.it
MoViMenTo
DiFesa DeL ciTTaDino • www.mdc.it
unione nazionaLe
consuMaTori • www.consumatori.it
CAPITOLO 5 LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PER LE CONtROVERSIE R.C. AUtO
Le associazioni Dei consuMaTori
cHe aDeriscono aLLa conciLiazione r.c. auTo,
a cui ci si Può riVoLgere
Per aTTiVare La ProceDura
☛ 44

5
il modulo di richiesta di conciliazione da compilare dopo aver contattato l’associazione
dei consumatori prescelta 45

CAPITOLO 5 LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PER LE CONtROVERSIE R.C. AUtO
regoLaMenTo DeLLa ProceDura Di conciLiazione
Tra ania e associazioni Dei consuMaTori
in TeMa Di sinisTri r.c. auTo
arT. 1 - aMbiTo Di aPPLicazione e conDizioni Di accesso aLLa
ProceDura Di conciLiazione
Oggetto della procedura di conciliazione sono le controversie inerenti alla
gestione di sinistri del ramo r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento non
sia superiore a 15.000 Euro.
Può accedere alla procedura di conciliazione il consumatore che, avendo
presentato una richiesta di risarcimento del danno e avendo fornito all’im-
presa tenuta alla gestione del danno tutte le informazioni necessarie per il
suo accertamento e la sua valutazione:
1 non abbia ottenuto risposta dall’impresa nei termini previsti dalla leg-
ge (per il danno al veicolo e a cose, termini decorrenti dalla ricezione
della richiesta di risarcimento: 30 giorni nel caso di presentazione della
richiesta con allegato modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti
o da entrambi gli assicurati; 60 giorni in caso di richiesta con allegato
modulo CAI non sottoscritto da entrambi i conducenti o da entrambi
gli assicurati. Per il danno alla persona, termine decorrente dalla guari-
gione delle lesioni: 90 giorni dalla presentazione della documentazione
medica da cui risulti possibile effettuare la valutazione delle conseguen-
ze della lesione), ovvero
2 abbia ricevuto un diniego di offerta di risarcimento da parte dell’impre-
sa, ovvero
3 non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento
della compagnia.
La procedura può essere attivata solo a condizione che il consumatore:
a non abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo verso la compa-
gnia;
b non abbia già attivato la procedura di mediazione a fini conciliativi ai
sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
c nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione della procedura di ri-
sarcimento diretto (art. 149 CdA) e della procedura di risarcimento del
terzo trasportato (art. 141 CdA) abbia indirizzato la richiesta di risarci-
mento all’assicuratore tenuto alla gestione del danno, vale a dire: per il
risarcimento diretto, all’assicuratore del veicolo non responsabile in tut-
to o in parte e, per il risarcimento del terzo trasportato: all’assicuratore
del veicolo vettore.
Per accedere alla procedura di conciliazione il consumatore si rivolge ad
una delle Associazioni dei consumatori aderenti alla procedura, indirizzan- 46
5
dole una richiesta di conciliazione comprensiva di mandato a transigere,
utilizzando il modulo previsto dall’art. 6 e allegando copia della documen-
tazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventua-
le risposta dell’impresa).
arT. 2 - isTruzione DeLLa ricHiesTa Di conciLiazione
L’Associazione dei consumatori, ricevuto il “modulo di richiesta di concilia-
zione” e relativi allegati,
n verifica la presenza delle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 1;
n analizza il caso valutando la documentazione presentata dal consumatore;
n verifica se esistono i presupposti di fondatezza per dare seguito alla
richiesta di conciliazione.
L’associazione richiede in qualsiasi momento informazioni e ragguagli sul caso
in esame presso l’apposita struttura dell’impresa ovvero al consumatore.
Se l’associazione ritiene fondata la richiesta pervenutale, trasmette all’impresa
la domanda di conciliazione utilizzando l’applicazione internet a ciò deputata.
arT. 3- coMMissione Di conciLiazione
La commissione di conciliazione è formata da un rappresentante dell’im-
presa di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consu-
matori che ha ricevuto la domanda di conciliazione.
arT. 4 - La ProceDura Di conciLiazione
La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata nella data
in cui all’impresa perviene la domanda di conciliazione, redatta in con-
formità con quanto disposto all’art. 6, ad essa inviata - tramite l’apposita
applicazione internet - dall’Associazione dei consumatori che l’ha ricevuta
e che ha svolto le attività di cui all’art. 2.
L’impresa comunica tempestivamente all’associazione interessata l’im-
possibilità di procedere alla conciliazione per assenza delle condizioni di
ammissibilità previste dall’art. 1 o per problemi di carenza di copertura
assicurativa. In questo caso la conciliazione si intende non instaurata.
Dopo la presentazione della domanda di conciliazione, i componenti della com-
missione di conciliazione hanno accesso, nei limiti di legge, alle informazioni e
dati contrattuali in possesso dell’impresa e pertinenti al tentativo di concilia-
zione in corso, con congruo anticipo rispetto alle riunioni della commissione.
Prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione il rappresentante
del consumatore informa il proprio assistito dei termini della conciliazione
e non procede a sottoscrizione senza aver acquisito preventivamente il
suo assenso scritto.
☛☛ 47
Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione il consumatore si im-
pegna ad accettare integralmente il contenuto del verbale di conciliazione
quale espressione della propria volontà contrattuale.
La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione del-
la controversia entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da
parte dell’impresa. A tal fine la commissione si riunisce anche a distanza.
Nell’esperire il tentativo di conciliazione, i componenti della commissione
rappresentano, ciascuno sulla base di un pieno ed esclusivo mandato a
transigere, rispettivamente la posizione del consumatore parte nella con-
troversia e la posizione dell’impresa.
Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche. Com-
patibilmente con il sistema di contatto utilizzato, il consumatore potrà es-
sere ascoltato dalla commissione stessa prima dell’inizio delle riunioni.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, il procedimento si con-
clude con la sottoscrizione, da parte dei componenti della commissione, di un
verbale di conciliazione avente l’efficacia di un accordo transattivo.
Nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti della commis-
sione ne daranno atto, sottoscrivendo a conclusione del procedimento il
modulo di mancato accordo di cui all’art. 7.
L’Associazione dei consumatori dovrà inviare al consumatore copia del
verbale di conciliazione o del modulo di mancato accordo al recapito indi-
cato dal consumatore sulla domanda di conciliazione.
tutte le informazioni di cui i componenti della commissione di conciliazione
vengono in possesso nel corso della procedura devono considerarsi riservate.
arT. 5 - cosTo DeL TenTaTiVo Di conciLiazione
La procedura di conciliazione non comporta oneri per il consumatore fatta sal-
va l’eventuale iscrizione all’associazione a cui conferisce il proprio mandato.
arT. 6 - MoDuLo Di ricHiesTa Di conciLiazione
arT. 7 - iL conTenuTo DeL MoDuLo Di MancaTo accorDo
Si dà atto che in data ............................ la commissione di conciliazione non ha tro-
vato una soluzione consensuale al caso da essa sottoposto dal signor ...............
................................................................... con richiesta presentata in data ....................,
nei confronti dell’impresa assicuratrice..................................................................,
avente ad oggetto il sinistro n. ...................
CAPITOLO 5 LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PER LE CONtROVERSIE R.C. AUtO
☛ 48
La normativa
r.c. auto.
i contratti r.c. auto sono regolati sia dal codice civile sia
dalla legge, ma dal 2006 si fa riferimento al codice delle
assicurazioni che ha accorpato tutte le precedenti normative.
L’assicurazione r.c. auto
Con il termine assicurazione r.c. auto si fa riferimento all’assi-
curazione che tutela contro i danni causati a terzi dal veicolo
assicurato, obbligatoria dal 1969 per tutti i “veicoli a motore
senza guida di rotaie” e per i natanti (Legge 990 del 24 di-
cembre 1969, entrata in vigore nel 1971, dopo l’emanazione del
regolamento di esecuzione con d.P.R. n. 973/1970 e confluita,
insieme ai provvedimenti successivamente emanati in Italia e
nell’Unione Europea, nel Codice delle Assicurazioni private -
d.lgs n. 209 del 2005 - entrato in vigore il 1° gennaio 2006).
La finalità prioritaria della normativa in questa materia è la
tutela dei terzi da un’attività potenzialmente pericolosa come la circolazione stradale. A questo
fine la legge ha obbligato alcuni spe-
cifici soggetti a provvedere alla co-
pertura r.c. auto del veicolo/natante.
Oltre al conducente, che è il diretto
e principale responsabile della cir-
colazione del veicolo, sono obbligati
ad assicurare il veicolo/natante in
quanto responsabili insieme con il
conducente,
proprietario,
locatario, acquirente
con patto di riscatto
e usufruttuario sono obbligati a stipulare la polizza r.c. auto.
{
{
6 49 CAPITOLO 6 LA NORMAtIVA R.C. AUtO
conducente (“in solido”) anche il proprietario, che è legato
dal rapporto giuridico “più forte” con il veicolo stesso ed altri
soggetti legati ad esso da altri rapporti giuridici qualificati,
e precisamente il locatario in leasing, l’acquirente con patto
di riscatto e l’usufruttuario (art. 2054 Codice Civile e art. 91
Codice della Strada).
La polizza r.c. auto
La polizza di assicurazione della responsabilità civile auto è
il documento che serve per provare
l’esistenza del contratto
di assicurazione (art. 1882 del Codice Civile),
mediante il qua-
le l’assicuratore si impegna a tenere indenne l’assicurato di
quanto questi dovrebbe pagare, in caso di incidente, a titolo
di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi
e del quale risulta essere responsabile.
Il contraente è il soggetto che firma la polizza, si impegna a
pagare il premio assicurativo ed esercita i diritti derivanti dal
contratto (ad esempio, recesso, etc.). Contraente e proprieta-
rio assicurato di norma coincidono, ma possono anche essere
persone diverse (assicurazione per conto altrui).
Il premio assicurativo non è altro che la somma di denaro
pagata dall’assicurato alla compagnia assicuratrice che si ob-
bliga a risarcire i terzi (
entro i limiti convenuti e in particolare 50
entro i cosiddetti massimali di polizza ) per i danni causati dal
veicolo indicato in polizza.
L’azione diretta
L’azione diretta è una peculiarità di questo tipo di contratti:
il danneggiato può chiedere direttamente all’assicuratore il
rimborso dei danni subiti.
In altre parole l’impresa di assicurazione si sostituisce al
responsabile dell’incidente nel risarcimento dei danneggiati
secondo quanto stabilito nel contratto, evitando a questi ulti-
mi il rischio di un’azione nei confronti dei soggetti responsa-
bili, che potrebbero non disporre delle somme necessarie.
tale azione in linea generale non è consentita nelle altre
coperture assicurative della responsabilità civile, né era pre-
vista per la r.c. auto in molti Paesi dell’Unione Europea, fino
alla recente entrata in vigore della V Direttiva Auto.
Riepilogando:
n senza la copertura assicurativa r.c. auto: il danneggiato in
un incidente stradale chiede il risarcimento al danneggiante
che risponde con il proprio patrimonio;
n con la copertura assicurativa r.c. auto obbligatoria: il dan-
neggiato può rivolgersi direttamente all’assicuratore del re-
sponsabile. L’assicuratore copre i danni, secondo le previsioni
stabilite nel contratto, avvalendosi di una struttura imprendi-
toriale organizzata e sotto la Vigilanza delle Autorità prepo-
ste, vale a dire: l’Istituto per la Vigilanza sulle imprese private
(iVa s s) e il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise).
Le informazioni sul contratto
Dato il rilievo sociale della circolazione stradale e della corre-
lata assicurazione obbligatoria r.c. auto, il legislatore ha dato
preminente importanza all’informativa dei consumatori, sta-
6 51 CAPITOLO 6 LA NORMAtIVA R.C. AUtO
bilendo - fra l’altro - che le imprese r.c. auto debbano mettere
a disposizione del pubblico anche sui propri siti internet la
nota informativa per il contraente, le condizioni di assicura-
zione e le condizioni di premio tramite procedure di calcolo
dei preventivi.
In particolare, la Nota informativa per il contraente - il cui con-
tenuto e schema è regolamentato dall’IVASS - sintetizza le in-
dicazioni relative all’impresa e le informazioni essenziali relati-
ve al contratto r.c. auto, con particolare riferimento - fra gli altri
aspetti - alle esclusioni dalla garanzia e alle rivalse dell’assicu-
ratore, ai diritti e agli obblighi in caso di sinistro, nonché alla
procedura da seguire in caso di eventuale reclamo.
Con il regolamento 35 dell’IVASS è stato previsto il fascicolo
informativo per l’assicurato per rendere trasparente la norma
assicurativa e il criterio liquidativo adottato.
i massimali di polizza
La copertura offerta dall’assicuratore vale solo nei limiti sta-
biliti dai massimali, oltre ai quali il responsabile risponde con
il proprio patrimonio. Il livello minimo di questa soglia è sta-
bilito dalla legge, ma al momento della stipula della polizza si
può concordare, con una modesta maggiorazione del premio,
un massimale più elevato.
Il decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 198 di attuazione
della V Direttiva Auto (2005/14/CE) ha fissato la nuova soglia
minima dei massimali, modificando così l’art. 128 del Codice
delle Assicurazioni private e, più precisamente in:
Per MassiMaLe si intende il livello massimo risarcibile
dall’impresa di assicurazione. oltre questo livello, è l’assi-
curato a rispondere dei danni provocati. 52
n 5 milioni di euro, per i danni alla persona;
n 1 milione di euro, per i danni alle cose.
Nel dettaglio:
1 fino al 10 dicembre 2009 restano validi i vecchi massi-
mali minimi (774.685,55 euro per autovetture, ciclomoto-
ri e motocicli);
2 dall’11 dicembre 2009 i contratti, anche se già stipulati
a quella data, dovranno prevedere due massimali minimi
distinti: un massimale destinato esclusivamente al risar-
cimento dei danni alle persone pari a 2,5 milioni di euro
per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime,
più un massimale destinato esclusivamente per danni alle
cose pari a 500.000 euro per sinistro, indipendentemente
dal numero delle vittime.
3 dal 12 giugno 2012 i contratti r.c. auto dovranno contem-
plare almeno un massimale per danni alle persone pari
a 5 milioni di euro per sinistro, indipendentemente dal
numero delle vittime, e un massimale per danni alle cose
pari a 1 milione di euro per sinistro, indipendentemente
dal numero delle vittime.
Sempre a partire dal giugno 2012, i massimali sono automa-
ticamente indicizzati secondo la variazione dell’indice euro-
peo dei prezzi al consumo.
esclusioni di garanzia
e rivalsa dell’assicuratore
In alcune situazioni, che devono essere tassativamente
indicate in contratto, la copertura r.c. auto è esclusa. Quando
si verifica una di tali condizioni di non operatività della ga-
ranzia r.c. auto (esclusioni contrattuali), l’assicuratore ha il
diritto, dopo aver risarcito i danneggiati, di agire in rivalsa
6 53 CAPITOLO 6 LA NORMAtIVA R.C. AUtO
verso l’assicurato (conducente, pro-
prietario etc.).
Si ha la rivalsa totale quando l’im-
presa esige il pagamento del 100%
del danno liquidato, mentre la rivalsa
parziale si ha quando l’impresa agi-
sce in rivalsa entro una soglia pre-
determinata nel contratto, espressa
o in percentuale del danno ovvero
in valore assoluto.
Il contratto peraltro può prevedere
apposite clausole di rinuncia alla
rivalsa da parte dell’assicuratore, di norma verso pagamento
di sovrapremi (cosiddetti “ultra”).
A causa della loro importanza, le clausole di esclusione e
rivalsa devono essere segnalate sia nella “nota informativa
per il contraente”, sia nella polizza con caratteri di particolare
rilievo (ad esempio, in neretto).
i casi più ricorrenti di rivalsa
n Un difetto nell’abilitazione alla guida secondo quanto pre-
visto dalle disposizioni vigenti: ad esempio, per guida senza
patente, in quanto mai conseguita, il diritto di rivalsa è tota-
le; in caso di patente scaduta e successivamente rinnovata
non esiste rivalsa; nel caso di patente revocata o sospesa
la rivalsa è parziale. Per quanto riguarda i ciclomotori, (per
cui dal 1° luglio 2004 - per i minorenni - e dal 1° ottobre
2006 - per i maggiorenni sprovvisti di patente - è stato
introdotto il certificato di idoneità - cosiddetto patentino),
la guida senza patentino rappresenta un motivo di rivalsa
ed espone il genitore esercente la patria potestà e il titolare
del contratto assicurativo al rischio di dover rimborsare le
somme eventualmente pagate dall’assicuratore.
Le clausole
di esclusione
e di rivalsa devono essere ben
evidenziate nella nota informativa per il contraente
e nel documento di polizza.
{
{ 54
n Nei casi di assicurazione con limitazioni della tipologia
delle persone che possono guidare il veicolo: la guida da
parte di persona non appartenente alla tipologia autoriz-
zata (ad esempio, nel caso di guida solo da parte di condu-
centi esperti, si ha rivalsa se il conducente al momento del
sinistro è un neopatentato, etc.).
n La guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti.
n il trasporto irregolare sia di persone che di cose, cioè
il trasporto non conforme a quanto indicato dalla carta
di circolazione (ad esempio, trasporto di 7 persone su di
un’autovettura idonea a trasportarne 5; trasporto di per-
sone non addette ai lavori su di un autocarro).
La rinuncia alla rivalsa
da parte dell’assicuratore
La rinuncia alla rivalsa da parte della propria compagnia
di assicurazione è una clausola che comporta spesso una
maggiorazione del costo del premio assicurativo.
I casi più diffusi di rinuncia (totale o parziale) alla rivalsa
sono i seguenti:
1 guida da parte di conducente non abilitato a norma delle
disposizioni di legge in vigore. Ad esempio: rinuncia alla
rivalsa in caso di guida con patente scaduta, ma rinnova-
bile;
2 guida del veicolo da parte di persona che abbia superato
l’esame di idoneità alla guida ma sia in attesa del rilascio
della patente;
3 guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.
In questi casi l’impresa non rinuncia alla rivalsa nel caso
in cui il conducente sia affetto da etilismo cronico ovvero
6 55 CAPITOLO 6 LA NORMAtIVA R.C. AUtO
da certificata tossicodipendenza; raramente la rinuncia è
totale: di solito, per non favorire comportamenti estrema-
mente pericolosi e scorretti, viene lasciata comunque a
carico del responsabile una quota del danno causato;
4 trasporto irregolare sia di persone che di cose: ad esem-
pio nel caso di trasporto di persone non addette ai lavori
su autoveicoli destinati a trasporto di cose.
Disdetta e tacito rinnovo
Dal 1° gennaio 2013 il contratto cessa automaticamente alla
sua scadenza, ma la copertura rimane operante per un ulte-
riore periodo di 15 giorni.
Occorre quindi stipulare un nuovo contratto entro la data
di scadenza dei 15 giorni della polizza r.c. auto, onde evitare
di essere soggetti al sequestro del veicolo o a una sanzione
pecuniaria. 56
Le formule tariffarie:
tutto quello
che si deve sapere.
i contratti di assicurazione vengono stipulati
in base a condizioni di polizza che variano,
aumentando o diminuendo, di anno in anno.
introduzione
La determinazione del premio di polizza r.c. auto si basa su
varie tipologie di formule tariffarie. L’art. 133 del Codice delle
Assicurazioni prevede, infatti, che per i ciclomotori, i motocicli,
le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che pos-
sono essere individuate dall’IVASS, i
contratti di assicurazione devono es-
sere stipulati in base a condizioni di
polizza che prevedano, ad ogni sca-
denza annuale, la variazione in au-
mento o in diminuzione del premio
applicato all’atto della stipulazione o
del rinnovo, in relazione al verificarsi
o meno di sinistri nel corso di un cer-
to periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia
che prevedano un contributo dell’assicurato al risarcimento
del danno oppure in base a formule miste fra le due tipologie.
La formula bonus-malus: particolarità del sistema
La formula bonus-malus è la formula tariffaria più diffusa per
le autovetture e i motocicli e si basa su di un meccanismo che
premia gli automobilisti più disciplinati: a ogni scadenza an-
esistono diverse
formule tariffarie: è importante
scegliere quella più adatta
alla propria guida.
{
{
7 € 57
L’aTTesTaTo Di riscHio è il documento che riporta gli
incidenti denunciati negli ultimi 5 anni e va consegnato all’assicurato ad ogni scadenza annuale.
CAPITOLO 7 LE FORMULE tARIFFARIE: tUttO QUELLO ChE SI DEVE SAPERE
nuale il premio viene calcolato secondo una classe di merito
determinata in base al fatto che, entro un determinato ter-
mine (cosiddetto periodo di osservazione), l’assicurato abbia
provocato o meno incidenti. La classe di merito, sia quella di
provenienza sia quella di assegnazione per l’annualità suc-
cessiva, deve essere indicata nell’attestato di rischio.
a. La conservazione della classe di merito in caso di
furto del veicolo (art. 122 Codice delle Assicurazioni)
In caso di furto del veicolo, il proprietario ha diritto di assicu-
rare un altro veicolo in sostituzione di quello rubato, mante-
nendo la classe di merito già maturata al momento del furto.
Questa possibilità rimane valida anche se il proprietario de-
cide di rivolgersi a un’altra impresa. In tal caso l’assicuratore
che garantiva il mezzo rubato deve rilasciare entro 15 giorni
dalla richiesta del contraente l’attestato di rischio relativo
all’ultima annualità con periodo di osservazione concluso.
Questo documento dovrà essere consegnato al nuovo assicu-
ratore insieme alla denuncia di furto; al momento della stipula 58
della nuova polizza dovrà anche essere esibito il contratto di
assicurazione relativo al veicolo rubato.
b. classe cu - conversione universale
Nelle formule tariffarie di tipo bonus/malus in senso lato (che
comprendono quindi il bonus-malus vero e proprio, il no claim
discount, il pejus, etc.) le classi di merito utilizzate non sono
tutte uguali. Ogni impresa assicuratrice, infatti, ha un proprio
meccanismo di calcolo del bonus/malus e di assegnazione del-
le classi di merito, dette anche “classi di merito contrattuali”,
proprio perché inerenti allo specifico contratto in essere.
Per rendere confrontabili le proposte assicurative r.c. auto,
l’IVASS (Regolamento n. 4 del 9/8/06), ha elaborato una ta-
bella di conversione universale (CU), uniforme per tutto il
settore assicurativo, nonché apposite regole evolutive di tali
classi CU, che ricalcano il sistema di classi di merito e le regole
evolutive vigenti prima della liberalizzazione del 1994.
Ogni impresa deve indicare, oltre alle proprie classi di merito
contrattuali (di provenienza e di assegnazione del contrat-
to per l’anno successivo), anche la
classe CU di assegnazione, sia nel
contratto r.c. auto sia nell’attestato
di rischio relativo a veicoli assicu-
rati con formule tariffarie a bonus/
malus. tale disposizione può riguar-
dare le autovetture, i ciclomotori e i
motocicli per i quali queste formule
tariffarie sono le più diffuse, ma an-
che gli autocarri assicurati in bonus-
malus e in pejus. Le imprese devono
anche pubblicare sui propri siti internet una tabella che in-
dichi la corrispondenza delle proprie classi di merito bonus/
malus contrattuali con la tabella delle classi di merito CU.
sul sito internet
di ogni compagnia
si trovano le tabelle di corrispondenza tra le classi di
merito bonus-malus interne e le classi di merito cu.
{
{
7 € 59 CAPITOLO 7 LE FORMULE tARIFFARIE: tUttO QUELLO ChE SI DEVE SAPERE
c. Le disposizioni della legge n. 40/2007
(il cosiddetto decreto bersani ii)
Il d.l. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007, ha intro-
dotto (art. 5) una serie di disposizioni in materia di clausole
bonus/malus, alcune delle quali (ad esempio, bonus “familia-
re”, inapplicabilità del “malus” ai sinistri con responsabilità
paritaria) ne hanno modificato profondamente la struttura e
ne hanno sensibilmente ridotto l’efficacia come strumento di
personalizzazione del contratto e di incentivazione della con-
dotta virtuosa di guida:
1 estensione della validità temporale dell’attestato: il pe-
riodo temporale di validità dell’attestato di rischio è esteso
da un anno a cinque anni, in caso di cessazione del rischio
assicurato (ad esempio, vendita/rottamazione del veicolo
senza sua immediata sostituzione) o di sospensione del
contratto o di mancato rinnovo del contratto stesso (ad
esempio, fermo del veicolo custodito in garage);
2 cosiddetto bonus “familiare”: l’obbligo per le imprese di
applicare al contratto r.c. auto relativo a un ulteriore veicolo
acquistato dal proprietario del veicolo già assicurato o da
un componente stabile del suo nucleo familiare (neopaten-
tati inclusi), la medesima classe di merito bonus/malus as-
segnata al veicolo già assicurato;
3 divieto di applicazione del malus in caso di concorso di
colpa paritario: in caso di concorso di colpa, l’aggravamento
della classe di merito potrà riguardare solo il responsabile
“principale”. In caso di concorso paritario, per nessuno
dei conducenti coinvolti potrà esservi un peggioramento
della classe di merito; tuttavia tale circostanza sarà anno-
tata nell’attestato di rischio e potrà essere cumulata con
eventuali altre quote di responsabilità per sinistri acca-
duti nell’arco di un quinquennio, determinando lo scatto
del malus al raggiungimento o superamento di una quota 60
complessiva del 51%. Nessuna penalizzazione invece
deve essere applicata al conducente corresponsabile con
una percentuale di responsabilità minoritaria (ad esempio,
40% in caso di incidente fra due veicoli).
4 avviso: l’obbligo di avviso tempestivo dell’assicurato in
merito alla variazione di classe a seguito di sinistro.
D. rimborso del sinistro all’assicuratore
È utile evidenziare che, di solito, i contratti stipulati con la
clausola bonus/malus prevedono la facoltà di rimborsare
all’assicuratore l’importo dei sinistri causati per evitare la
maggiorazione del premio (malus). tale diritto va esercitato
rivolgendosi direttamente al proprio assicuratore nel caso di
sinistri r.c. auto gestiti secondo l’ordinaria procedura di
responsabilità civile.
Per il caso invece di sinistri rientranti nell’ambito della pro-
cedura di risarcimento diretto, il responsabile deve rivolgersi
alla consaP per conoscere l’importo del danno ed eventual-
mente rimborsarlo alla CONSAP stessa.
7 €
negli incidenti che hanno coinvolto due veicoli, per resPon-
sabiLe PrinciPaLe si intende quello al quale è stata attri-
buita una quota di responsabilità superiore al 50%, mentre negli incidenti con più di due veicoli si ha una responsabilità principale se a un conducente viene attribuita una quota di responsabilità superiore a quella degli altri automobilisti coinvolti. Per esempio, nel caso di un incidente che coin-volge tre veicoli in cui l’attribuzione di responsabilità è del 30% per il veicolo a, del 40% per il veicolo b e del 30% per
il veicolo c, il veicolo penalizzato è il veicolo b. 61 CAPITOLO 7 LE FORMULE tARIFFARIE: tUttO QUELLO ChE SI DEVE SAPERE
Le altre formule tariffarie
√ Formula con franchigia
Questa formula prevede che, in caso di sinistro, l’assicurato
partecipi al risarcimento del danno che ha causato, resti-
tuendo alla compagnia una certa percentuale di quanto que-
sta abbia dovuto versare.
Un’altra modalità di applicazione di tale formula - ancora dif-
fusa per le polizze r.c. auto di autocarri - detta franchigia fissa
ed assoluta prevede una riduzione del premio assicurativo
a fronte del rimborso da parte del contraente di un importo
predeterminato per sinistro convenuto nel contratto.
Se il danno da risarcire è inferiore all’importo della franchigia,
l’importo a carico del contraente sarà limitato a quello dell’in-
dennizzo stesso.
√ Formula bonus-malus con franchigia
La formula bonus-malus con franchigia prevede, oltre alla
scala di classi bonus-malus, una franchigia, cioè nel caso di
sinistro l’assicurato partecipa al risarcimento del danno che
ha causato, restituendo alla compagnia una cifra fissa oppure
una certa percentuale di quanto questa abbia dovuto ricono-
scere al danneggiato.
Nel caso in cui l’importo del danno rimborsato sia inferiore o
uguale alla franchigia, non verrà applicata la penalizzazione
(malus), il sinistro non verrà riportato sull’attestato e si otterrà
la diminuzione di classe (bonus).
√ Formula tariffa fissa
È una formula tariffaria utilizzata per lo più per le polizze r.c.
auto degli autocarri, autobus, macchine agricole e macchine
operatrici che prevede un premio fisso e invariabile a carico
dell’assicurato indipendentemente dagli incidenti causati. 62
7 €
Per quanto stabilito dall’art. 133 del Codice delle Assicurazioni
non può essere applicata alle autovetture, ai ciclomotori e ai
motocicli.
√ Formula tariffa fissa con pejus
Si applica una percentuale di maggiorazione del premio a
tariffa fissa per l’annualità assicurativa successiva in base al
numero dei sinistri causati nell’annualità precedente.
È ancora piuttosto diffusa per i veicoli adibiti al trasporto
cose (autocarri).
√ no claim discount
La formula prevede uno sconto sul premio in assenza di si-
nistri (No Claim Discount); sono stabilite riduzioni o maggio-
razioni del premio, rispettivamente in assenza o in presenza
di sinistri, nel periodo di osservazione definito in polizza.
È molto diffusa per i motocicli ed i ciclomotori.
√ Formula PaYD (Pay as You Drive)
È una clausola in base alla quale il premio – calcolato sulla
base di una delle formule tariffarie innanzi illustrate - varia in
funzione del numero di chilometri percorsi, del tipo di per-
corsi utilizzati (zone urbana o autostrade), degli orari di cir-
colazione, etc. Di norma richiede l’utilizzo di apparecchiature
del tipo clear-box.
L’attestato di rischio
L’attestato di rischio è il documento che registra la storia
assicurativa di un determinato veicolo ed è pertanto fonda-
mentale quando l’assicurato decide di cambiare impresa di
assicurazione.
Esso riporta i dati di maggiore importanza relativi ai sinistri e
al contratto r.c. auto. 63 CAPITOLO 7 LE FORMULE tARIFFARIE: tUttO QUELLO ChE SI DEVE SAPERE
n La data di scadenza del contratto.n Per i contratti con formula “bonus-malus”: la classe di merito contrat-
tuale (o interna) di provenienza e la nuova classe contrattuale (o in-
terna) di assegnazione del contratto stesso per l’annualità successiva.
n La corrispondente classe di conversione universale (CU) di assegna-zione del contratto per l’annualità successiva.
n Il numero dei sinistri causati negli ultimi 5 anni:
√ i sinistri pagati con responsabilità principale (questi ultimi peggiorano la classe contrattuale CU);
√ i sinistri pagati con responsabilità paritaria (questi ultimi non peggio-rano la classe contrattuale CU ma rientrano nel periodo di osserva-
zione);
√ i sinistri pagati chiusi;
√ i sinistri riservati a persona (si riferiscono a danni a lesioni) e sono sinistri in corso non ancora pagati;
√ i sinistri riservati a cose (si riferiscono a danni ai veicoli o a cose) e sono sinistri in corso non ancora pagati.
Il documento deve essere recapitato al domicilio del contraente
almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, unita-
mente alla comunicazione informativa contenente i dati relativi,
fra l’altro, al premio r.c. auto per l’annualità successiva, all’indi-
cazione della presenza o meno della clausola di tacito rinnovo,
alle modalità di disdetta del contratto con tacito rinnovo, etc.
tale comunicazione, peraltro, può rinviare per le informazioni 64
in questione all’intermediario/call center o direzione dell’im-
presa di assicurazione.
I sinistri pagati, di cui si fa menzione nell’attestato di rischio,
sono ora suddivisi in:
n sinistri con responsabilità “principale” (ad esempio, in
caso di incidente fra due veicoli, pari o superiore al 51%);
n sinistri con responsabilità “paritaria” (ad esempio, pari o
inferiore al 50%). Per questi ultimi deve essere indicata
anche la percentuale di responsabilità.
Il recepimento della V Direttiva Europea Auto (d.lgs. n.
198/2007) ha portato ad una modifica dell’art. 134 del
Codice delle Assicurazioni, che prevede ora il diritto per gli
assicurati di richiedere in qualunque momento, e non più
solo alla scadenza del contratto, l’emissione dell’attestato
di rischio relativo agli ultimi 5 anni di durata contrattuale. In
questo caso l’attestato, che deve essere rilasciato entro 15
giorni dalla richiesta, farà riferimento all’ultimo periodo di
osservazione concluso.
Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle se-
guenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva
all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione
definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione
risulti concluso, le imprese inviano al contraente la relativa
attestazione.
La risoluzione del contratto r.c. auto
In alcuni casi stabiliti dalla normativa vigente, in deroga all’ar-
ticolo 1896 del Codice Civile, la risoluzione del contratto r.c.
auto conferisce al contraente il diritto al rimborso del rateo
di premio relativo al periodo di assicurazione per il quale
7 € 65 CAPITOLO 7 LE FORMULE tARIFFARIE: tUttO QUELLO ChE SI DEVE SAPERE
sia stata pagata e non utilizzata
la garanzia assicurativa, al netto
dell’imposta (12,50%) e del contri-
buto obbligatorio al Servizio Sani-
tario Nazionale (10,50%).
Il diritto al rimborso del premio
r.c. auto netto pagato e “non godu-
to” è previsto nei seguenti casi di risoluzione del contratto
r.c. auto:
n trasferimento di proprietà del veicolo, a partire dalla data
della vendita (art. 171, comma 1, Codice delle Assicurazioni
private). In questo caso specifico, tuttavia, il venditore può
scegliere fra lo scioglimento del contratto r.c. auto con rim-
borso del premio e le seguenti altre due altre soluzioni: la
cessione del contratto di assicurazione all’acquirente; la so-
stituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo
di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio;
n furto del veicolo, dal giorno successivo a quello della
denuncia del furto (art. 122, comma 3, Codice delle Assi-
curazioni);
n cessazione della circolazione del veicolo per esportazio-
ne definitiva all’estero o per demolizione (art. 10 DM n.
86/2008).
Il contraente è tenuto a restituire all’impresa il certificato e il
contrassegno di assicurazione (e l’eventuale “carta verde”),
nonché documentazione idonea a provare una delle circo-
stanze elencate (ad esempio, copia dell’atto di compravendi-
ta, copia di denuncia di furto all’autorità di pubblica sicurezza;
oppure per la demolizione, la copia del certificato attestante
la consegna del veicolo ad una società autorizzata di autode-
molizione, etc.).
si può chiedere il
rimborso del premio non goduto in caso di vendita, furto e demolizione.
{
{ 66
sospensione e riattivazione
della polizza r.c. auto
Nel caso in cui vi sia una cessazione temporanea della circo-
lazione si può chiedere la sospensione temporanea del con-
tratto r.c. auto e l’eventuale successiva riattivazione del con-
tratto stesso. Di norma il contraente non deve fornire alcuna
motivazione per ottenere la sospensione del contratto.
Ove il contratto lo consenta, è prevista la sospensione anche
in caso di furto. In questo caso il contraente è tenuto a con-
segnare copia della denuncia di furto presentata all’Autorità
competente e la sospensione ha decorrenza dal giorno suc-
cessivo alla denuncia di furto. tutti i contratti r.c. auto per le
autovetture prevedono la possibilità della sospensione, non
tutti la prevedono invece per le moto.Quando il contratto viene sospeso,
il contraente deve restituire all’as-
sicuratore il certificato di assicura-
zione, il contrassegno e l’eventuale
carta verde: il veicolo è quindi privo
di garanzia e non può circolare.
Con l’entrata in vigore del decre-
to legge “Bersani bis”, inoltre, la classe di merito indicata
nell’ultimo attestato di rischio conseguito – che si riferisce
al proprietario del veicolo - può essere mantenuta per un
periodo di 5 anni, oltre che nell’ipotesi di cessazione del
rischio assicurato (vendita del veicolo, furto, demolizione
esportazione definitiva all’estero, etc.), anche nel caso di
mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del vei-
colo e nel caso di sospensione alla quale non sia seguita
la riattivazione nel termine contrattuale (art. 134, comma 3,
del Codice delle Assicurazioni). In tali casi non è necessario
che il contraente sia il medesimo, è indispensabile invece
7 €
Quando la polizza
è sospesa,
il veicolo non può circolare.
{
{ 67
che il proprietario del veicolo sia
sempre la stessa persona.
La durata massima del periodo di
sospensione è di 5 anni.
Nel caso in cui la sospensione abbia
avuto durata inferiore ai tre mesi,
la scadenza del contratto sospeso
non viene modificata e il premio pagato e non goduto relativo
al periodo della sospensione resta acquisito all’Impresa.
Quando l’assicurato chiede la riattivazione del contratto per
lo stesso veicolo oppure per altro veicolo di sua proprietà (o
del coniuge in comunione dei beni), non oltre il termine mas-
simo previsto nel contratto, l’assicuratore consegna nuova-
mente i documenti assicurativi e posticipa la scadenza della
nuova polizza per un periodo uguale a quello della sospen-
sione, effettuando l’eventuale conguaglio del premio r.c. auto
secondo la tariffa in vigore al momento della sospensione.
Se alla sospensione non segue la riattivazione nel termine
massimo previsto nel contratto - perché nel frattempo il vei-
colo è stato venduto, demolito, esportato definitivamente
all’estero oppure rubato - il contraente ha diritto a chiedere il
rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto
dell’imposta (12,50%) e del contributo al Servizio Sanitario
Nazionale (10,50%).
Il diritto al rimborso del premio spetta al contraente anche nel
caso in cui una delle circostanze elencate (vendita del veicolo,
etc.) si verifichi dopo che sia spirato il termine fissato dal
contratto per la riattivazione, purché la richiesta di rimborso
venga indirizzata all’assicuratore entro il termine di legge per
la prescrizione dei diritti contrattuali.
CAPITOLO 7 LE FORMULE tARIFFARIE: tUttO QUELLO ChE SI DEVE SAPERE
La classe di merito
può essere mantenutaper 5 anni.
{
{ 68
Le garanzie
accessorie.
esistono altre garanzie, non obbligatorie,
che tutelano il conducente in caso di furto, incendio,
eventi naturali,…
introduzione
L’assicurazione dei veicoli, oltre alla copertura di responsa-
bilità civile obbligatoria, comprende una serie di garanzie
non obbligatorie, le cosiddette garanzie accessorie. Queste ultime devono essere espressamen-
te richieste e richiamate in polizza,
come precisato nelle condizioni
contrattuali di assicurazione.
Le principali garanzie accessorie
sono:
n la garanzia furto;
n la garanzia incendio;
n la garanzia kasko.
La garanzia furto
La garanzia furto consente di ottenere l’indennizzo in base
al valore commerciale del veicolo rubato al momento del
sinistro (in base alle quotazioni di riviste specializzate quali,
a puro titolo di esempio, “Quattroruote” e/o “Eurotax”).
La garanzia furto di solito copre i danni al veicolo dell’assicu-
rato derivanti non solo dalla sottrazione del veicolo, ma an-
Prima di stipulare
una polizza, conviene
informarsi sulle
garanzie aggiuntive consigliate.
{
{
8 69 CAPITOLO 8 LE GARANZIE ACCESSORIE
che da danneggiamento, distruzione del veicolo o sue parti a
seguito di furto totale o parziale o rapina, anche solo tentati.
È opportuno verificare, quindi, se il contratto copra anche i
danni subiti dal veicolo a seguito di un semplice tentativo di
furto non andato a buon fine.
Un altro aspetto da verificare è l’eventuale applicazione di
franchigie o scoperti sull’indennizzo spettante, vale a dire
se e in quale misura il contratto pone a carico dell’assicu-
rato una parte del danno (ad esempio, una franchigia fissa
di € 500,00 oppure uno scoperto del 10%-20% del danno
liquidato).
In alcuni casi le condizioni di assicurazione prevedono la
possibilità di eliminare o ridurre la franchigia o lo scoperto
“standard”, verso il pagamento di un proporzionale sovrap-
prezzo.
L’indennizzo del furto
n Nel caso di distruzione o sottrazione del veicolo l’impresa
corrisponde all’assicurato l’indennizzo sulla base del valore
commerciale del veicolo al momento del sinistro.
n Nel caso di danneggiamento del veicolo, l’impresa rimborsa
i pezzi di ricambio tenendo però conto del degrado d’uso
subito dalle parti sostituite. 70
il DegraDo D’uso è la percentuale di riduzione che viene
applicata sulla parte del danno indennizzabile, relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro, in conseguenza appunto dell’usura/“invecchiamento” dei materiali stessi. La riduzione del valore è determinata dal rapporto tra valore commerciale e valore a nuovo del veicolo al momento del sinistro.
Alcune imprese prevedono nelle condizioni di polizza la scel-
ta tra l’assicurazione dell’autovettura a valore a nuovo, per i
primi 6-12 mesi di vita del veicolo (in caso di danno parziale
non tiene conto del degrado d’uso), e l’assicurazione a valore
commerciale (in caso di danno parziale viene applicato il
degrado d’uso).
cosa fare in caso di furto
L’assicurato deve presentare denuncia all’autorità e fornirne
copia alla propria impresa di assicurazione.
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, per proce-
dere al pagamento dell’indennizzo l’impresa può richiedere
documentazione comprovante l’annotazione della perdita di
possesso e, talvolta, l’estratto cronologico rilasciato dal PRA
(Pubblico Registro Automobilistico).
Occorre prestare attenzione al fatto che alcuni contratti di
assicurazione prevedono, in caso di furto, la consegna all’im-
presa da parte del contraente di tutte le chiavi in dotazione
del veicolo rubato. In presenza di tale clausola, nel caso in cui
le chiavi non vengano consegnate, al contraente può essere
opposta la non indennizzabilità del furto.
È pertanto importante, specialmente in caso di veicoli acqui-
stati usati, ottenere dal venditore tutte le copie delle chiavi in
dotazione. Qualora ciò non sia possibile, occorre verificare che
8 71
la polizza furto che si vuole stipulare per il veicolo acquistato
non contenga la clausola innanzi indicata, oppure chiederne
l’opportuna modifica consensuale al proprio assicuratore.
Di norma, peraltro, le polizze contro il furto prevedono - come
garanzia aggiuntiva “perdite pecuniarie” - la possibilità di
ottenere il rimborso delle spese sostenute per la sostitu-
zione delle serrature, delle chiavi, dei congegni elettrici per
l’apertura delle portiere in caso di
smarrimento o di sottrazione delle
stesse, di solito previa denuncia
dello smarrimento o della sottrazione
alle Autorità competenti.
L’art. 150-bis del Codice delle As-
sicurazioni prevede l’obbligo delle
compagnie di assicurazione di risarcire il danno derivante
da furto o incendio indipendentemente dal rilascio del cer-
tificato di chiusa inchiesta, ad eccezioni dei casi in cui vi sia
un procedimento giudiziario per il reato di cui all’art. 642 del
Codice Penale.
In questo caso il risarcimento del danno derivante da furto o
incendio dell’autoveicolo è effettuato previo rilascio del certi-
ficato di chiusa inchiesta.
cosa fare in caso di ritrovamento del veicolo
L’assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del ritro-
vamento del veicolo rubato o di parti di esso, di informare
subito l’impresa.
n In caso di ritrovamento del veicolo o parti di esso prima
della liquidazione dell’indennizzo, in base allo stato di fatto
in cui si trovi il veicolo recuperato, l’eventuale danno sarà
considerato totale o parziale e liquidato secondo i criteri
stabiliti nelle condizioni stesse di polizza.
CAPITOLO 8 LE GARANZIE ACCESSORIE
in caso di furto,
va presentatala copia
della denuncia
fatta alle autorità.
{
{ 72
n In caso di ritrovamento del veicolo dopo la liquidazione
dell’indennizzo, il veicolo rimane nella disponibilità dell’im-
presa, a cui l’assicurato ha rilasciato procura a vendere a
seguito del pagamento del sinistro.
L’assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del veicolo
ritrovato, restituendo all’impresa l’indennizzo ricevuto, al
netto di eventuali danni indennizzabili a termini di polizza.
effetto del furto sulla polizza r.c. auto
Ove il contratto lo preveda, è prevista la sospensione della
polizza r.c. auto in caso di furto.
In questo caso il contraente è tenuto a consegnare copia della
denuncia di furto presentata all’Autorità competente e la so-
spensione ha decorrenza dal giorno successivo alla denuncia
di furto.
Per ottenere la sospensione il contraente è tenuto a restituire
il certificato di assicurazione e la carta Verde, se ne è ancora
in possesso.
Successivamente può essere chiesta la riattivazione per al-
tro veicolo di proprietà della stessa persona o del coniuge in
regime di comunione dei beni. In questo caso l’assicuratore
consegna nuovamente i documenti assicurativi e posticipa
la scadenza della nuova polizza per un periodo uguale a
quello della sospensione, effettuando l’eventuale congua-glio del premio r.c. auto secondo la
tariffa in vigore al momento della
sospensione.
In alternativa alla sospensione, l’as-
sicurato può chiedere il rimborso
del rateo di premio della garanzia
di responsabilità civile relativo al
periodo di assicurazione residuo (ai
La polizza furto non
copre il “furto” di
un’auto dimenticata aperta con le chiavi all’interno.
{ {
8 73 CAPITOLO 8 LE GARANZIE ACCESSORIE
sensi dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni, al netto del-
le imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale).
Alcune imprese applicano una norma contrattuale di maggior
favore per gli assicurati, rimborsando “pro rata” anche le ga-
ranzie accessorie, sempre al netto delle imposte.
La garanzia incendio
La garanzia incendio copre i danni al veicolo derivanti da
incendio con sviluppo di fiamma determinato di norma da
agenti esterni, compreso il fulmine e lo scoppio del carburante,
e – soltanto qualora ciò sia espressamente previsto dalle con-
dizioni di assicurazione - anche a causa di fenomeni interni,
quali il corto circuito dell’impianto
elettrico o il surriscaldamento del
motore.
L’impresa di assicurazione si obbli-
ga a indennizzare i danni materiali
e diretti arrecati al veicolo sia fermo
che in circolazione.
n In caso di distruzione totale del veicolo, l’impresa corri-
sponde all’assicurato il valore commerciale dello stesso al
momento del sinistro.
n In caso di danneggiamento del veicolo, l’impresa paga il
costo delle riparazioni ridotto del degrado d’uso subito dalle
parti sostituite con ricambi nuovi.
Si segnala che, come per la garanzia furto, alcuni contratti
offrono la possibilità di eliminare il degrado d’uso nei primi
6-12 mesi di vita del veicolo.
L’applicazione di scoperti o franchigie, seppur meno fre-
quente rispetto all’assicurazione furto, va comunque veri-
ficata con il proprio assicuratore, con il quale va parimenti
verificata la possibilità di eliminare i predetti eventuali sco-
perti o franchigie.
Verificare con il
proprio assicuratore l’applicazione di
scoperti o franchigie.
{
{ 74
La garanzia incendio di norma assicura la responsabilità civile
per i danni diretti involontariamente cagionati a cose di terzi
e a persone a seguito dell’incendio del proprio autoveicolo,
quando lo stesso non è in circolazione.
La garanzia kasko e minikasko
La garanzia kasko copre i cosiddetti danni propri, cioè subiti
dal proprio veicolo per responsabilità totale o parziale del
conducente.
Esistono due forme di garanzia kasko: una forma più estesa
in cui, nei limiti del valore assicurato, l’impresa indennizza i
danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito
di collisione con altro veicolo identificato, urto, ribaltamento
o uscita di strada verificatisi durante la circolazione, indipen-
dentemente dalla responsabilità dell’assicurato.Esiste poi una forma meno estesa (det-
ta minikasko o danno da collisione) che
prevede il rimborso dei propri danni
materiali, sempre indipendentemente
dalla responsabilità, subiti dal veicolo
assicurato a seguito di collisione con
un altro veicolo identificato, cioè di
cui si possiedono i dati della targa.
Come per la garanzia furto, anche per
la garanzia kasko del veicolo si consi-
glia di verificare se esiste la possibilità e quanto costa l’elimi-
nazione di eventuali scoperti/franchigie.
Le altre garanzie accessorie
Altre garanzie accessorie sono:
n la garanzia cristalli che indennizza le spese per la sostitu-
zione o riparazione dei cristalli dell’autovettura assicurata a
causa di rotture provocate da terzi e da eventi accidentali.
È una polizza
molto costosa,
ma utile in caso di
guidatori neopatentati oppure di veicoli
nuovi e di grande
valore economico.
{
{
8 75 CAPITOLO 8 LE GARANZIE ACCESSORIE
n La garanzia tutela giudiziaria che dà copertura nel caso
in cui l’assicurato debba affrontare una controversia giu-
diziale o stragiudiziale, civile e penale, conseguente a un
sinistro in garanzia, sia nel caso in cui l’assicurato venga
chiamato in causa da terzi, sia quando lui stesso agisce a
difesa di un proprio diritto.
n La garanzia riguardante eventi socio-politici copre i danni
che il veicolo subisce a causa di atti di vandalismo, disor-
dini, scioperi, tumulti popolari e tutto ciò che rientra in un
atto doloso compiuto da terzi. In caso di danneggiamento
del veicolo vengono rimborsate le spese di riparazione
(non vengono rimborsate le eventuali migliorie apportate
al veicolo).
n La garanzia eventi atmosferici copre i danni subiti dall’au-
toveicolo assicurato a causa di grandine, tempeste, alluvio-
ni, trombe d’aria, etc. La garanzia opera come nel caso di
eventi socio-politici.
n L’assicurazione infortuni del conducente che opera nel
caso in cui il conducente del veicolo che ha provocato il
sinistro abbia subito danni fisici. Si rammenta infatti che il
conducente responsabile è l’unico soggetto non garantito
dalla copertura della r.c. auto obbligatoria della circolazione.
Si consiglia tale copertura a chi non abbia già una polizza
infortuni.
n La garanzia assistenza opera in svariate ipotesi in cui il
conducente o il proprietario del veicolo assicurato si tro-
vino ad avere la necessità di un supporto per fatti normal-
mente connessi alla circolazione stradale, quali ad esempio
il soccorso stradale a seguito di incidente o guasto del vei-
colo o per il recupero del veicolo finito fuori strada, etc. 76
1 Cosa comprende l’assicurazione obbligatoria per la r.c.
auto?
L’assicurazione r.c. auto copre:
n i danni fisici subiti dai passeggeri a bordo del veicolo assicurato;
n i danni (fisici e materiali) subiti da soggetti trasportati a
bordo di altro veicolo;
n i danni (fisici e materiali) subiti da pedoni e ciclisti e/o non
trasportati (ad esempio, pedoni, ciclisti);
n i danni materiali subiti da oggetti esterni ai veicoli (ad esem-
pio, cassonetto della spazzature, strutture della sede stra-
dale, etc.), relativamente a incidenti accaduti in Italia e nel
territorio degli Stati membri dell’Unione Europea, secondo
le condizioni e le leggi nazionali di ogni singolo Stato.
L’assicurazione r.c. auto non copre invece i danni fisici e ma-
teriali subiti dal conducente responsabile del sinistro, nonché
i danni alle cose trasportate a bordo del veicolo assicurato.
Il risarcimento del danno può essere invece ridotto nel caso
in cui il terzo trasportato abbia tenuto un comportamento
che ha contribuito ad aggravare il danno subito (ad esempio,
mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o del casco).
Domande
e risposte.
9 ?
“”
L’assicurazione obbligatoria r.c. auto 77
3
Facendo retromarcia con la mia auto, ho urtato contro
lo sportello dell’auto di mio figlio. Non siamo conviventi
e apparteniamo a due nuclei familiari diversi. La mia
assicurazione deve pagare il danno?
No. Secondo il Codice delle Assicurazioni (articolo 129, lettera
b) non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici
derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della
presente legge, limitatamente ai danni alle cose”, tra gli altri,
“il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti (genitori e
nonni) e i discendenti (figli e nipoti) legittimi, naturali o adotti-
vi” del conducente e del proprietario del veicolo responsabile
del sinistro, “nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino
al terzo grado dei sopra indicati soggetti, quando convivano
con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato prov-
vede abitualmente al loro mantenimento”. Si può avere una
visione schematica di chi viene considerato terzo a pag. 15.
Dal testo letterale della norma è evidente che l’esclusione
della qualifica di terzo tra ascendente e discendente è previ-
sta dalla legge e che a questo fine è irrilevante la mancanza
di convivenza tra questi soggetti.
Vorrei sapere se i danni provocati all’interno di un cor-
tile o di un’area comunque chiusa e privata (come, ad
esempio, un parcheggio, un magazzino, il giardino di
una villa) sono coperti dall’assicurazione r.c. auto. Nelle
polizze, infatti, si scrive che sono garantiti solo i danni
provocati dalla circolazione su strade ad uso pubblico
e quindi aperte alla circolazione.
Un cortile condominiale - alla stregua di qualsiasi area nella
quale l’accesso è consentito solo a chi è autorizzato - è da
considerarsi area privata. Secondo questa impostazione, 2 “”
“”
CAPITOLO 9 DOMANDE E RISPOStE 78
5
quindi, i sinistri avvenuti in tale area non rientrano nella ga-
ranzia assicurativa r.c. auto. tuttavia la maggior parte dei
contratti assicurativi contempla l’estensione della garanzia
assicurativa anche all’interno delle aree private.
In presenza di questa estensione i danni provocati a terzi da
un veicolo circolante all’interno del cortile sono integralmente
risarcibili.
Posteggio abitualmente la mia auto nella via sotto casa.
Questa mattina mi sono accorto che, durante la notte,
qualcuno aveva danneggiato la fiancata, provocando
un’ammaccatura e una rigata. è possibile essere risar-
citi dalla mia polizza furto e incendio, che comprende
anche gli atti vandalici?
Sembrerebbe, dalla sua domanda, che un automobilista inci-
vile abbia, magari in fase di parcheggio, provocato i danni. In
questo caso non è valida la clausola atti vandalici, che com-
prende, appunto, solo i danni materiali conseguenti a vandali-
smi. Il danno, in casi simili, rientra nei danni da responsabilità
della circolazione e, più in particolare, è tra quelli provocati
da un veicolo non identificato, il classico pirata della strada.
In questi casi la legge prescrive che il risarcimento sia effet-
tuato dal Fondo Vittime della Strada che, però, in questo caso,
risarcisce i danni alle cose, con una franchigia di 500 euro,
solo in presenza di gravi danni alla persona.
La mia auto, posteggiata sotto casa, ha riportato danni
a causa dell’incendio sviluppatosi da un’auto in sosta di
fianco alla mia. Chi mi paga i danni?
Il risarcimento dei danni della sua macchina è a carico dell’as-
sicuratore del veicolo dal quale si è sviluppato l’incendio. In-
9 ?
4



“ 79 CAPITOLO 9 DOMANDE E RISPOStE
fatti, una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n.
3108 dell’11 febbraio 2010) ha stabilito che anche la sosta di
un veicolo a motore su area pubblica o a essa equiparata co-
stituisce circolazione, con la conseguenza che risponde l’assi-
curatore dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in
sosta, sulle pubbliche vie o aree equiparate, anche se deter-
minato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione.
Fa eccezione il caso in cui l’incendio stesso derivi dall’azione
dolosa di terzi, la quale è da sola sufficiente a escludere il
nesso di causalità tra la circolazione e l’incendio.
Per i danni subiti dal veicolo da cui si è propagato l’incendio
opera la garanzia incendio, se prevista e sottoscritta nel con-
tratto stipulato.
La polizza r.c. auto
Il preventivo per il rinnovo della polizza della mia auto
è troppo elevato. Cosa posso fare? Sono anni che mi
rivolgo a quell’agenzia e speravo in un trattamento
migliore…
Sul mercato operano oltre 60 Compagnie di Assicurazione
che, a fronte del medesimo rischio, praticano prezzi tra loro
molto differenti. Se il preventivo della sua compagnia di assi-
curazione non la soddisfa, la cosa migliore da fare è chiedere
dei preventivi ad altri assicuratori.
Se è pratico di internet, per maggiore comodità può consul-
tare un preventivatore che in poco tempo le fornirà una vasta
rosa di proposte contrattuali.
In proposito suggeriamo il preventivatore dell’IVASS al se-
guente indirizzo: www.tuopreventivatore.it 6 “” 80
Se un autoveicolo causa un incidente lieve e viene ac-
certata la colpa del conducente, è obbligatorio da parte
dell’assicuratore far scattare la classe di merito?
Ogniqualvolta l’assicuratore sia chiamato a effettuare un ri-
sarcimento, anche se di modesta entità, il contratto con for-
mula tariffaria “bonus-malus” determinerà un peggioramen-
to della classe di merito dell’assicurato.
è possibile rimborsare alla compagnia quanto pagato
ai danneggiati per non perdere la classe di merito?
Le clausole contrattuali adottate dalle imprese per disciplina-
re la formula tariffaria “bonus-malus” o quelle assimilate (no
claim, discount, bonus-franchigiato, etc.), prevedono che il
contraente possa evitare le maggiorazioni di premio derivan-
ti dal “malus”, offrendo all’impresa il rimborso degli importi
da essa pagati per uno o più dei sinistri avvenuti nel periodo
precedente alla scadenza contrattuale. In tal modo il contra-
ente potrà fruire delle riduzioni di premio previste dalle rego-
le evolutive in caso di “bonus” (cioè guadagnare una classe al
rinnovo e beneficiare della connessa riduzione del premio).
Se il sinistro provocato dall’assicurato è stato gestito secondo
la procedura di risarcimento diretto, la compagnia di assicura-
zione non conosce l’effettivo importo liquidato al danneggia-
to dalla propria compagnia di assicurazione per suo conto. In
questi casi l’importo del risarcimento, che potrà essere even-
tualmente rimborsato, può essere conosciuto rivolgendosi
alla CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (via
Yser 14, 00198 Roma). Il rimborso del sinistro dovrà essere
effettuato a favore di CONSAP. Per maggiori informazioni si
suggerisce di consultare il seguente sito:
www.consap.it/Servizi/Rimborsodelsinistro
9 ?
7
8
“”
“” 81
10
9 “
CAPITOLO 9 DOMANDE E RISPOStE
Nell’attraversare un incrocio, un’auto che non ha rispet-
tato la precedenza mi è venuta contro. La mia auto, che
è del 1988, è rimasta distrutta ma, per fortuna, a parte
lo spavento, non mi sono fatto niente.
Ho portato l’auto dal carrozziere, il quale mi ha detto
che le spese di riparazione ammontano a 4.000 euro. Il
perito dell’assicurazione mi ha detto però che il valore
commerciale dell’auto è di 1.000 euro e che, quindi, il
risarcimento non può essere superiore a questa cifra.
Ha ragione?
Quando il costo delle riparazioni è superiore al valore com-
merciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del
danno è determinato, di norma, in base alla differenza tra il
valore commerciale del veicolo prima del sinistro e il valore
attribuito al veicolo danneggiato.
Nel suo caso il costo delle riparazioni è superiore al valore
commerciale, quindi, correttamente, la sua assicurazione le
ha indicato quest’ultimo (il valore commerciale) come limite
del risarcimento.
Il risarcimento può inoltre prevedere le spese relative alla
reimmatricolazione di un nuovo veicolo, il fermo tecnico per
il reperimento di analogo mezzo (FRAM), il costo del traino
del veicolo, etc.Mi hanno rubato la macchina: posso recuperare almeno
in parte il premio r.c. auto pagato? E la classe di merito?
Sì, è possibile. In caso di furto del veicolo, a differenza che nel
passato, le disposizioni del Codice delle Assicurazioni (articolo
122) prevedono che il contratto di assicurazione cessi i suoi
effetti a partire dal giorno successivo a quello della denuncia
del furto stesso all’autorità competente.

“” 82
9 ?
Da tale data la copertura del rischio della circolazione è po-
sta a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
(articolo 283 lettera d) e, perciò, all’assicuratore è oggi possi-
bile rimborsare la parte di premio pagata e non ancora usu-
fruita dal contraente (al netto delle imposte, pari al 12,50%
del premio, e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario
Nazionale, pari al 10,50% del premio stesso).
È inoltre possibile mantenere la classe di merito di “bonus-
malus” maturata per il veicolo rubato: l’assicurato, entro 1
anno dalla data del furto, può chiedere di usufruire di tale
classe - non solo al suo precedente assicuratore, ma anche a
qualunque altra impresa del settore - per altro veicolo di sua
proprietà, purché presenti una copia della denuncia di furto,
l’attestato di rischio relativo al veicolo rubato ed esibisca
copia della precedente polizza r.c. auto.
Sono proprietario di un’autovettura assicurata con po-
lizza in tariffa “bonus-malus”. Sulla polizza vedo indi-
cate due classi di merito: una classe detta “CU” e una
classe “contrattuale”. Di che cosa si tratta?
Premesso che ogni impresa di assicurazione può adottare
una propria “scala” di bonus-malus, per rendere più chiare e
più facilmente confrontabili le proposte assicurative r.c. auto,
l’IVASS (l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha ela-
borato una tabella di classi di merito di Conversione Univer-
sale “CU”, uniforme per tutto il settore assicurativo, nonché
apposite regole evolutive di tali classi CU.
Oggi ogni impresa deve indicare obbligatoriamente, nel rispetto
delle istruzioni dettate dall’IVASS, la classe CU su ogni con-
tratto r.c. auto e su ogni attestato di rischio relativo ad auto-
vetture, ciclomotori e motocicli e assicurati in “bonus-malus”.
Le imprese devono anche predisporre e pubblicare nei propri
11 “
” 83 CAPITOLO 9 DOMANDE E RISPOStE
siti internet una tabella che indichi la corrispondenza delle
proprie classi di merito “bonus-malus” - contrattuali o ”in-
terne” - liberamente predisposte, con la tabella delle classi di
merito CU stabilita dall’IVASS e riportare nei propri contratti
e negli attestati di rischio suindicati la corrispondente classe
contrattuale o “interna” accanto alla classe CU.
Sono contraente di una polizza r.c. auto per un veico-
lo del quale sono anche proprietario. Ho venduto tale
veicolo e vorrei trasferire la polizza a un veicolo di pro-
prietà di mio figlio. è possibile?
L’eventuale “trasferimento” del contratto, a seguito di vendita
del veicolo assicurato, su di un veicolo di proprietà di figli
conviventi, non è un diritto “automatico” previsto dalla legge.
L’articolo 171 del Codice delle Assicurazioni, infatti, prevede
esclusivamente che l’assicurato possa trasferire il contratto
r.c. auto su un altro veicolo di sua proprietà.
Non è tuttavia da escludere che alcune imprese possano pre-
vedere nel contratto anche tale possibilità, nel rispetto delle
istruzioni e dei limiti fissati dall’IVASS, l’Istituto che vigila sul
settore assicurativo, in materia di classe di merito “bonus-
malus” CU (di Conversione Universale).
In particolare, secondo l’Istituto, la classe CU - che è quella
uniforme per tutte le imprese assicuratrici - non può essere
mantenuta nell’eventuale “trasferimento” da padre a figlio,
poiché cambia il soggetto proprietario, ma in questi casi ogni
impresa può liberamente prevedere nelle proprie condizioni
generali di assicurazione che sia mantenuta la classe “interna”
o contrattuale, o che sia assegnata al contratto “trasferito”
una classe interna più favorevole di quella stabilita per l’ipo-
tesi di cambiamento della proprietà del veicolo nel caso di
soggetti non appartenenti allo stesso nucleo familiare.
12 “” 84
15 “”
14 “

9 ?
Sono proprietario di un veicolo che non intendo né
vendere né demolire. Ho acquistato un nuovo veicolo
sempre di mia proprietà. Posso trasferire il contratto
stipulato per il primo veicolo al secondo?
No. Le disposizioni vigenti di legge e le istruzioni impartite
dall’Istituto di Vigilanza consentono il trasferimento del con-
tratto solo a seguito di vendita o documentata consegna in
conto/vendita del veicolo, oppure di demolizione, di espor-
tazione definitiva all’estero e di cessazione definitiva della
circolazione con restituzione delle targhe al PRA (Pubblico
Registro Automobilistico).
La mia polizza auto scade fra 2 giorni. Solo oggi ho no-
tato che la proposta di rinnovo della mia compagnia
prevede un aumento del 10% del premio r.c. auto. Vor-
rei valutare anche proposte di altri assicuratori: even-
tualmente è troppo tardi per cambiare?
Non è troppo tardi: il Codice delle Assicurazioni (art. 170bis),
infatti, non prevede il tacito rinnovo del contratto.Ho venduto la mia auto e non intendo sostituirla. Ho
diritto al rimborso del premio pagato e non goduto?
Sì. Nel caso di vendita del veicolo, se l’assicurato decide di non
sostituire con altro il veicolo venduto, oppure non cede il con-
tratto assicurativo all’acquirente, il Codice delle Assicurazioni
(articolo 171, lettera a) gli attribuisce il diritto al rimborso del
premio r.c. auto pagato (al netto delle imposte, pari al 12,50%
del premio, e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario
Nazionale, pari al 10,50% del premio stesso) in proporzione
del periodo di tempo decorrente dal perfezionamento della 13 “
” 85
18
17 “
CAPITOLO 9 DOMANDE E RISPOStE
vendita fino alla scadenza annuale della polizza, ovvero fino
alla scadenza della rata infrannuale pagata.
Quali sono i documenti da presentare all’assicurazione
in caso di furto dell’auto?
Dipende da compagnia a compagnia e da contratto a contratto.
Verrà comunque richiesta la denuncia del furto all’Autorità di
Pubblica Sicurezza. Sono inoltre richiesti, di solito, l’estratto
cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico
(PRA), con l’annotazione della perdita di possesso, una copia
del certificato di proprietà e la serie di chiavi dell’auto.
Ho acquistato uno scooter, posso usufruire della stessa
classe di merito della mia autovettura?
tenuto conto che lo scooter e i motoveicoli in genere appar-
tengono a una categoria diversa da quella delle autovetture,
la nuova polizza assicurativa non potrà fare riferimento alla
stessa classe di merito di cui beneficia l’autovettura.
Come funziona il contratto bonus-malus franchigiato?
Questo tipo di clausola contrattuale assomiglia alla classica
formula “bonus-malus” nel senso che prevede una maggiora-
zione del premio in caso di causazione di sinistro con responsa-
bilità e una riduzione in caso di assenza di sinistri. A differenza
del “bonus-malus” prevede inoltre una franchigia contrattuale,
ovvero una quota di danno che rimane a carico dell’assicurato
responsabile. Nei casi in cui il valore complessivo del danno e
quello della franchigia coincidono, all’assicurato non viene ap-
plicato il malus a condizione che abbia provveduto al rimborso
della franchigia contrattuale a favore del proprio assicurato.
16 “”

“” 86
19 “
Liquidazione dei sinistri.
a chi chiedere il risarcimento?
Ho subito un sinistro in Italia provocato da un veicolo
immatricolato all’estero. A chi mi devo rivolgere per ot-
tenere il risarcimento del danno?
La richiesta danni, tramite lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, va indirizzata all’UCI, Ufficio Centrale Ita-
liano - Corso Sempione, 39 - 20145 Milano, indicando ogni
notizia utile a rendere più semplice, e quindi più veloce, il
lavoro dell’UCI.
In particolare andranno indicati i seguenti dati:
n nazionalità e targa del veicolo estero;
n caratteristiche tecniche del veicolo estero:
√ tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, etc.);
√ marca e modello (Fiat Punto, Opel Astra, etc.);
n cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo
estero;
n cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo
estero;
n nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero;
n estremi dell’autorità eventualmente intervenuta dopo l’in-
cidente;
n copia della constatazione amichevole d’incidente (modulo
cai), se disponibile;
n copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo
estero, se disponibile;
n descrizione dell’incidente.
Se l’incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre
indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate
sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità
del danno.
9 ?
” 87
20 “

CAPITOLO 9 DOMANDE E RISPOStE
Se l’incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare
l’età, l’attività, il reddito, l’entità delle lesioni, l’attestazione
medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza
postumi permanenti.
L’UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, prov-
vederà a incaricare della trattazione del sinistro il corrispon-
dente nominato dalla compagnia di assicurazione.
Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono
di individuare chiaramente la compagnia di assicurazione del
veicolo estero che ha causato il danno, l’UCI svolgerà accer-
tamenti nel Paese di immatricolazione del veicolo, sia per rin-
tracciare la compagnia assicuratrice sia per verificare se, in
mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per
applicare la Direttiva 166/72.
Le ricerche vengono svolte dall’UCI interessando il Bureau
nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero e
possono richiedere anche tempi lunghi. Per questo motivo è
interesse del danneggiato indicare fin dalla prima richiesta di
risarcimento, tutti gli elementi utili in suo possesso.
Ho subito un sinistro all’estero provocato da un veicolo
immatricolato all’estero. A chi mi devo rivolgere per ot-
tenere il risarcimento del danno?
Ci sono due possibilità:
A) rivolgersi direttamente all’Impresa del responsabile nel
Paese che assicura il veicolo che ha provocato il danno;
B) se il sinistro si è verificato in uno dei Paesi aderenti al
Sistema Carta Verde (vedi pag. 38) a opera di un veicolo imma-
tricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Econo-
mico Europeo, in applicazione della IV Direttiva Europea per
la richiesta di risarcimento del danno, ci si può rivolgere al
rappresentante obbligatoriamente nominato in Italia dall’im- 88
21 “
presa di assicurazione del responsabile del sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (co-
siddetto mandatario) deve essere inoltrata una richiesta al
centro informazioni consaP, Concessionaria Servizi Assi-
curativi Pubblici - Via Yser, 14 - 00198 Roma - e-mail: cen-
troinformazioni@consap.it, indicando chiaramente tutti gli
elementi utili a risalire ai soggetti interessati quali: data e
luogo di accadimento del sinistro, targa del veicolo respon-
sabile, nazionalità e, se nota, l’impresa di assicurazione del
veicolo responsabile.
Ho subito un sinistro per responsabilità di un veicolo
che poi si è dato alla fuga e che, quindi, non è stato
identificato. A chi mi devo rivolgere per ottenere il ri-
sarcimento del danno?
Come disposto dal Codice delle Assicurazioni (art. 283, lettera
b) la richiesta di risarcimento del danno, sia per i danni ma-
teriali che per i danni alla persona, deve essere indirizzata al
Fondo di garanzia per le Vittime della strada c/o CONSAP
- Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - Via Yser, 14 -
00198 Roma. La liquidazione del danno è effettuata dall’im-
presa designata per il territorio in cui si è verificato il sinistro.
Dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.
198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per
i danni alle cose, con una franchigia di euro 500,00, in caso di
danni gravi alla persona.
L’intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è limitato al massi-
male di legge vigente al momento del sinistro (dall’11.12.2009
2.500.000,00 euro per danni a persona per sinistro e
500.000,00 euro per danni a cose per sinistro).
L’elenco delle imprese designate a livello territoriale dal Fondo
di Garanzia delle Vittime della Strada, è consultabile a pag. 35.
9 ?
” 89
23 “

CAPITOLO 9 DOMANDE E RISPOStE
Ho subito un sinistro per responsabilità di un veicolo
che è risultato non assicurato. A chi mi devo rivolgere
per ottenere il risarcimento del danno?
Come disposto dal Codice delle Assicurazioni (art. 283, let-
tera b) la richiesta di risarcimento del danno, sia per i danni
materiali che per i danni alla persona, deve essere indirizzata
al Fondo di garanzia per le Vittime della strada c/o la CONSAP
- Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - Via Yser, 14 -
00198 Roma.
La liquidazione del danno è effettuata dall’impresa designata
per il territorio in cui si è verificato il sinistro. A seguito del
decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, i danni alle
cose vengono risarciti integralmente poiché non si applica
più la franchigia di 500 euro.
Ho subito, la settimana scorsa, il furto della mia auto,
che era assicurata per 10.000 euro. Ora il mio perito
mi vuole liquidare solo 6.000 euro, sostenendo che
è questo il suo valore di mercato. è corretto? Come
funziona il calcolo?
Il perito, probabilmente, ha valutato il valore del suo modello
di auto sulla base di pubblicazioni specializzate come Quat-
troruote o Eurotax.
La differenza potrebbe dipendere dal fatto che, ogni anno, il
valore assicurato deve essere adeguato a quello commercia-
le. È quest’ultimo il valore sulla base del quale viene risarcito
il danno, perché, secondo l’articolo 1909 del Codice Civile, il
risarcimento di un danno non può essere superiore al danno
subito.
Le compagnie - a ogni scadenza annuale del contratto - infor-
mano di questo i propri assicurati. 22 “
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24 “
9 ?
Denuncia di sinistro
Come si compila la denuncia di sinistro?
L’art. 143 del Codice delle Assicurazioni prevede che i pro-
prietari dei veicoli sono obbligati a denunciare il sinistro alla
propria compagnia di assicurazione utilizzando il modulo di
constatazione amichevole, meglio conosciuto come modulo
CAI o Modulo Blu.
Premesso che sarebbe opportuno compilare il modulo in ogni
sua parte, per una corretta denuncia di sinistro sono suffi-
cienti i seguenti dati:
a la data del sinistro: si tratta di un elemento fondamentale
che consente alla compagnia di assicurazione di verificare
la regolarità della copertura assicurativa del veicolo alla
data del sinistro;
b le generalità delle parti: è necessario indicare nome,
cognome e codice fiscale del conducente o dell’assicurato,
se persona diversa dal conducente;
c le targhe dei due veicoli coinvolti: si tratta di un’informa-
zione imprescindibile senza la quale la procedura di liqui-
dazione del sinistro non può neppure essere aperta. È per-
tanto fondamentale trascriverle in maniera chiara e senza
commettere errori;
D la denominazione delle rispettive imprese: anche questa
è un’informazione indispensabile, onde evitare inutili per-
dite di tempo nella ricerca dell’assicuratore che presta la
garanzia al veicolo coinvolto nel sinistro. Non fidarsi del
nome della compagnia che alcuni Modulo Blu riportano
prestampato al loro interno. È sempre meglio verificare
tale informazione sul contrassegno esposto sul parabrezza
o controllando sugli altri documenti assicurativi;
” 91
e la descrizione, anche solo grafica, delle circostanze e
delle modalità del sinistro: i conducenti dei veicoli devono
limitarsi a descrivere la dinamica dell’incidente, barrando
le caselle riportate nella parte centrale del modulo (dove
sono riportate tutte le tipologie di sinistro) e avvalendosi
eventualmente del grafico per rappresentare meglio le cir-
costanze dell’incidente. Scrivere semplicemente “ho torto”
oppure “ho ragione” non serve a niente dato che è il liqui-
datore della compagnia che deve accertare le responsabi-
lità dell’incidente.
F ove possibile, la firma dei due conducenti o assicu-
rati coinvolti nel sinistro. La firma dei due conducenti
sul Modulo Blu accelera la procedura di liquidazione.
In caso contrario esiste il rischio che l’altro conducente
rappresenti al proprio assicuratore una dinamica dell’inci-
dente completamente opposta (ad esempio, un conducente
denuncia una dinamica di tamponamento e l’altro una
dinamica di retromarcia).
ricorda!
n È importante richiedere sempre all’altro conducente un
recapito telefonico così in caso di dimenticanze potrete rin-
contrarvi e completare il modulo con i dati mancanti.
n Se il Modulo Blu è firmato dai due conducenti è vietato ap-
porre unilateralmente integrazioni o correzioni alle infor-
mazioni sopra indicate! Se ci fosse la necessità di corregge-
re uno dei predetti dati, occorre che i conducenti compilino
un nuovo modulo firmandolo nuovamente. Questa opera-
zione è possibile a condizione che il modulo non sia già stato
inviato alla compagnia di assicurazione.
CAPITOLO 9 DOMANDE E RISPOStE 92
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27 “

26 “
9 ?
Chi trattiene le quattro copie del Modulo blu dopo che
è stato compilato?
Ciascuno degli automobilisti trattiene due copie del Modulo
Blu: una per sé e una da consegnare al proprio assicuratore.
È importante ricordare che le quattro copie del modulo devono
essere del tutto identiche tra loro.
Eventuali aggiunte sono possibili, ma devono essere fatte
congiuntamente, in modo che vengano riportate su tutte le
quattro copie.
Procedura di risarcimento diretto
Il Modulo blu deve essere compilato integralmente per
utilizzare la procedura di risarcimento diretto?
Dal 1° febbraio 2007, in caso di incidente tra due veicoli a mo-
tore regolarmente immatricolati in Italia e assicurati, è obbli-
gatorio rivolgersi alla propria compagnia.
La procedura di risarcimento diretto si applica a prescindere
dalla compilazione della denuncia di sinistro (Modulo Blu).
È tuttavia opportuno che il Modulo Blu venga compilato e fir-
mato dai 2 conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
In questo caso, infatti, i tempi per il risarcimento dei danni
sono dimezzati: 30 gg anziché 60 gg.
Si può applicare la procedura di risarcimento diretto se
nell’incidente c’è stato un ferito?
Assolutamente sì. La procedura di risarcimento diretto è ap-
plicabile, non solo per i danni al veicolo ma anche per i danni
” 93
29 “”
28 “”
CAPITOLO 9 DOMANDE E RISPOStE
alla persona del conducente, purché non superiori al 9% di
invalidità biologica permanente.
Anche se non è necessario che eventuali lesioni subite dal
conducente o dai passeggeri risultino sul Modulo Blu, è op-
portuno che tale circostanza venga comunicata quanto prima
all’assicuratore tenuto al risarcimento del danno.
La procedura di risarcimento diretto è inoltre applicabile an-
che se nel sinistro siano rimasti feriti i passeggeri (risarcibili
dall’assicuratore del veicolo che li trasportava) o altre persone
esterne al veicolo (ad esempio, pedoni e ciclisti). Queste ul-
time dovranno essere tuttavia risarcite dall’assicuratore del
veicolo responsabile.
Nell’incidente sono coinvolti più di due veicoli: posso
utilizzare la procedura di risarcimento diretto?
Se risulta che nel sinistro è stato coinvolto un terzo veicolo,
non responsabile e non identificato, la procedura di risarci-
mento diretto è comunque applicabile.
Se invece dal Modulo Blu o da altra documentazione (ad
esempio, verbali delle Autorità) risulta che il sinistro sia sta-
to provocato da un terzo veicolo oppure risulti coinvolto un
terzo veicolo identificato, la procedura di risarcimento non è
applicabile.
La procedura di risarcimento diretto si applica a tutti
i veicoli?
La procedura di risarcimento diretto riguarda tutti i veicoli
a motore con esclusione delle sole macchine agricole e dei
natanti. 94
31 “
9 ?
30
reclami
Il mio assicuratore mi riferisce che la procedura di risarci-
mento diretto non è applicabile perché dalle banche dati
ANIA risulta la scopertura del veicolo di controparte...
L’art. 149 del Codice delle Assicurazioni che disciplina la pro-
cedura di risarcimento diretto prevede, come requisito per
l’applicazione della procedura, che entrambi i veicoli coinvolti
nella collisione debbano essere identificati e assicurati.
La verifica di tale requisito viene effettuata dalla compagnia
di assicurazione del veicolo non responsabile (in tutto o in
parte), consultando una banca dati ANIA nella quale sono ri-
portate le coperture assicurative r.c. auto di tutti i veicoli in
circolazione. Se la consultazione della banca dati dà un esito
negativo (copertura non presente o scaduta), la procedura di
risarcimento diretto non è applicabile.
tenuto conto che la banca dati viene alimentata quotidiana-
mente da tutte le compagnie di assicurazione nel momento in
cui emettono nuovi contratti o rinnovano quelli in essere, può
capitare che vi siano ritardi da parte delle stesse nel processo
di alimentazione del data base.
In questi casi l’esito negativo della verifica di copertura assi-
curativa può essere modificato attraverso un contatto diretto
tra le due compagnie che viene effettuato mediante una spe-
cifica funzione web ANIA.
La mia compagnia mi ha offerto un importo che non
reputo congruo: come mi devo comportare?
Se l’offerta non le sembra congrua, può accettare l’importo
del risarcimento a titolo di acconto e chiedere alla compagnia
l’integrazione dell’importo dovuto. “”
” 95
Occorre tenere presente che in molti casi l’IVA sulle riparazioni
viene risarcita solo se il danneggiato dimostra l’avvenuta ri-
parazione del veicolo attraverso l’esibizione della fattura alla
propria compagnia.
Se non è stata effettuata un’offerta di risarcimento nei termini
di legge (60 gg per i danni a cose e 90 gg per i danni alla per-
sona), può essere avviata un’azione giudiziaria.
La mia compagnia mi attribuisce una responsabilità
che non mi compete, come mi devo comportare?
Se la compagnia la ritiene responsabile in tutto o in parte del
sinistro, deve provare le sue ragioni producendo validi ele-
menti probatori a sua discolpa (testimonianze o verbali delle
Autorità intervenute sul luogo del sinistro). Bisogna ricordare
che il danneggiato ha comunque diritto ad accedere agli atti
del sinistro per verificare gli elementi probatori prodotti dalla
controparte. In caso di falsa testimonianza è opportuno pre-
sentare una querela nei confronti del falso teste.
Ho problemi con la mia compagnia sulla gestione del
danno, come mi devo comportare?
ha comunque diritto di ricevere dalla sua compagnia un’of-
ferta di risarcimento. Se l’offerta non le sembra congrua, po-
trà comunque richiedere l’integrazione alla sua compagnia
ed eventualmente avviare nei suoi confronti un’azione giu-
diziaria.
Esiste comunque la possibilità di rivolgersi a una delle as-
sociazioni dei consumatori per attivare la procedura di con-
ciliazione, che non è comunque preclusiva di un’eventuale
successiva azione legale.
32 “”
33 “

CAPITOLO 9 DOMANDE E RISPOStE 96
9 ?
34 “
” Venti giorni fa, mentre ero fermo al semaforo, sono sta-
to tamponato. L’altro automobilista ha subito ammesso
le sue responsabilità e abbiamo firmato entrambi il Mo-
dulo blu. Il giorno dopo ho inviato il Modulo blu alla mia
compagnia, ma non ho ancora ricevuto alcuna risposta.
è mia intenzione mettere in mano la questione a un
avvocato e avviare una causa di risarcimento contro la
compagnia. Come è meglio fare?
Lei può avviare una causa di risarcimento nei confronti della
compagnia solo dopo che siano decorsi 60 giorni (oppure 90
in caso di danno alla persona), decorrenti dal giorno in cui
è stato chiesto il risarcimento alla compagnia. La richiesta
va inviata con raccomandata A/R. L’impresa di assicurazione
deve provvedere all’offerta di risarcimento (o a motivare un
rifiuto) entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta in caso
di soli danni a cose o veicoli, con firma congiunta del Modulo
Blu; entro 60 giorni in caso di danni a cose e/o veicoli ma
senza firma congiunta; entro 90 giorni in caso di danni alla
persona. Ricevute le proposte di risarcimento, può accettarle
o rifiutarle: in entrambi i casi riceverà dalla compagnia, en-
tro 15 giorni, questa somma, senza che questo pregiudichi il
suo diritto di richiedere un’eventuale integrazione del risar-
cimento. Nel caso infine decida di non rispondere all’offerta
della compagnia, riceverà comunque, entro 30 giorni, il risar-
cimento proposto. 97 CAPITOLO 9 DOMANDE E RISPOStE 98
riFeriMenTi uTiLi
www.forumaniaconsumatori.it Il Forum ANIA - Consumatori è una fon-
dazione promossa dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assi-
curatrici) che ha l’obiettivo di facilitare e rendere ancor più costruttivo e
sistematico il dialogo tra le imprese di assicurazione e le associazioni dei
consumatori. Sul sito è possibile visionare tutte le iniziative e i campi di
attività della fondazione.
www.adiconsum.it è il sito dell’Associazione Difesa Consumatori e Am-
biente, che opera in molteplici settori per la tutela dei cittadini, collabora
con istituzioni italiane e internazionali e pubblica numerosi periodici di
informazione.
www.adoc.org è il sito dell’ADOC, Associazione Nazionale per la Difesa e
l’Orientamento dei Consumatori, degli utenti, dei risparmiatori, dei ma-
lati, dei contribuenti. Offre assistenza continua in diversi campi: salute,
sicurezza alimentare, servizi bancari, assicurativi, telefonici, dei trasporti
e dei gestori di energia, gas e acqua.
www.cittadinanzattiva.it è il sito di Cittadinanzattiva, movimento di par-
tecipazione civica, riconosciuta dal CNCU (presso il Ministero dello Svi-
luppo Economico), che opera in Italia e in Europa per la promozione e la
tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori.
www.codacons.it è il sito di Coordinamento delle Associazioni per la Dife-
sa dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori. Al Codacons
aderiscono numerose associazioni che operano per la tutela degli utenti
di numerosi servizi.
www.federconsumatori.it è il sito della Federconsumatori, associazione
promossa dalla Cgil che ha come obiettivi prioritari l’informazione e la
tutela di consumatori e utenti. Promuove molteplici iniziative, incontri,
dibattiti, conferenze, ricerche e campagne informative, a diversi livelli:
locale, nazionale ed europeo.
www.legaconsumatori.it è il sito della Lega Consumatori, movimento
consumerista promosso dalle Acli, attivo con iniziative sul costo della
vita, sugli infortuni domestici, sul credito, le banche, le assicurazioni e
contro le forme di usura. 99 RIFERIMENTI UTILI
wwww.mdc.it è il sito del Movimento Difesa del Cittadino, movimento in-
dipendente che opera con l’obiettivo di promuovere la tutela dei diritti
dei cittadini, informandoli e dotandoli di strumenti giuridici di autodifesa,
o di assistenza tramite esperti.
www.consumatori.it è il sito dell’Unione Nazionale dei Consumatori, la
più antica associazione al servizio di consumatori e utenti dal 1955. È
impegnata a livello nazionale ed europeo in iniziative di educazione nelle
scuole, di informazione e difesa dei consumatori.
www.ania.it è il sito dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese As-
sicuratrici), l’associazione che rappresenta le imprese di assicurazione
operanti in Italia. La sua finalità principale, riconosciuta dallo Statuto,
è tutelare gli interessi della categoria, coniugandoli con gli interessi ge-
nerali del Paese, nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibi-
le riconosciuto dalle Istituzioni e dall’opinione pubblica. L’associazione
rappresenta i soci ed il mercato assicurativo italiano nei confronti delle
principali istituzioni politiche ed amministrative, inclusi il Governo ed il
Parlamento, le organizzazioni sindacali e le altre forze sociali.
www.conciliazioneauto.ania.it è il sito dedicato alla procedura di conci-
liazione per le controversie r.c. auto, iniziativa concordata da ANIA e 17
associazioni dei consumatori. A pag. 43 è possibile trovare l’elenco delle
imprese assicurative aderenti all’accordo.
www.ivass.it è il sito dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicu-
razioni), istituto che ha recentemente sostituito l’ISVAP. È una Autori-
tà indipendente che opera per garantire la stabilità e il buon funziona-
mento del sistema assicurativo e la protezione dei consumatori. Sul sito
dell’IVASS è presente l’elenco di tutte le imprese di assicurazione italiane
e il tuOpreventivatOre, uno strumento per confrontare i preventivi più
convenienti del mercato assicurativo.
www.consap.it è il sito della CONSAP (Concessionaria Servizi Assicura-
tivi Pubblici S.p.A.), la società che ha per oggetto principale l’esercizio
in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonché l’esple-
tamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidatele sulla
base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni.
La missione istituzionale prevede, in particolare:
n la gestione dei Fondi di Garanzia e Solidarietà;
n il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano;
n la gestione della Stanza di Compensazione.
www.ucimi.it è il sito dell’UCI (Ufficio Centrale Italiano), l’Ufficio Nazionale
di Assicurazione per l’Italia per i veicoli a motore in circolazione interna-
zionale. L’UCI si occupa di gestire le problematiche relative al risarcimen-
to dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o regi-
strati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia e, con alcune
particolarità, anche degli incidenti subiti all’estero da veicoli italiani. noTe
100 Una nuova collana di guide per conoscere da vicino il mondo
delle assicurazioni e prendere confidenza con le principali so-
luzioni utili per la tutela del proprio benessere e della propria
famiglia.
Con “L’Assicurazione in chiaro”, Forum ANIA – Consumatori
intende promuovere l’informazione e la cultura assicurativa,
dedicando questa collana a chi vuole capire le caratteristiche
delle polizze, nei loro aspetti sia normativi che pratici, per
scegliere in modo consapevole e informato la protezione ade-
guata alle proprie esigenze.
Dopo questa guida sull’assicurazione r.c. auto, che inaugura la
collana, verranno trattati altri temi quali l’assicurazione vita, chi può vendere assicurazioni e
in che modo deve farlo, la tute-
la per la casa e la famiglia e altri
temi assicurativi utili per i citta-
dini consumatori.
una collana di guide
per il consumatore.
L’ASSICURAZIONE IN ChIARO Fanno parte del Forum e siedono nel suo organo direttivo otto associazioni dei consumatori.