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RIFORMA PROFESSIONE FORENSE1

RIFORMA DELLA PROFESSIONE FORENSE: IL CODACONS CONTRO I NUOVI REQUISITI IMPOSTI AGLI AVVOCATI PER MANTENERE L'ISCRIZIONE
Ecco gli elementi distintivi della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15) recante Nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense.
L'obiettivo delle nuove disposizioni è di consentire l’accesso e la permanenza nella
professione di avvocato ai più meritevoli e a chi esercita effettivamente, garantire
una maggiore qualificazione e preparazione dei professionisti, la trasparenza verso
i cittadini ed un maggiore controllo sulla correttezza.
In particolare le principali novità previste dalla riforma riguardano:
• specifica competenza stragiudiziale: per evitare gli abusi a danno dei cittadini;
• accesso alla professione: tre prove scritte e una orale da svolgersi nella stessa
sede, senza codici commentati; confermata la procedura di sorteggio che abbina
sedi e scritti ai fini della correzione;
• assicurazione: obbligo per il legale, pena l’illecito disciplinare, di stipulare una
polizza di assicurazione per la responsabilità civile volta a coprire anche
documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito;
• formazione permanente: l'avvocato ha l’obbligo di curare il costante e continuo
aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la
qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della
professione nell’interesse dei clienti, così superando il sistema dei crediti
formativi;
• illeciti disciplinari: maggiore tipizzazione;
• pubblicità: è consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della
professione, purché in maniera trasparente, veritiera, non suggestiva, nè
comparativa ;
• società tra avvocati: sono ammesse, anche di natura multidisciplinare; sono altresì
previste società di capitali senza il socio esterno a garanzia dell'autonomia della
prestazione professionale;
• specializzazioni: contano l'importante apporto delle associazioni specialistiche
forensi;
• tariffe: il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l’avvocato è tenuto
a render nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento (in mancanza di accordo si
applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo);
• torna il divieto del patto di quota lite;
• tirocinio: la durata della pratica è di 18 mesi. Decorso il primo semestre, possono
essere riconosciuti al praticante avvocato un’indennità o un compenso per
l’attività svolta per conto dello studio;
• difesa d'ufficio: assume un ruolo centrale;
• permanenza dell'albo: la prova dell'effettività dovrà prescindere dal reddito.
Le nuove regole sono, a giudizio dei nostri legali, in contrasto con la libertà di iniziativa
economica e il principio di libera circolazione degli avvocati in ambito UE: pertanto il
CODACONS avvia un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica aperto a tutti gli
iscritti all'albo.
Per gli avvocati è cambiato un po’ tutto. Infatti l'art. 21 della succitata legge 247 del 2012
(“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”), a proposito della
permanenza dell'iscrizione all'albo, essa diventa subordinata all'esercizio della professione
“in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in
riferimento ai primi anni di esercizio professionale”. L'obiettivo dichiarato delle nuove
disposizioni è di consentire l’accesso e la permanenza nella professione di avvocato ai più
meritevoli e a chi esercita effettivamente. Nulla di male, almeno nelle intenzioni: il
problema, però, sta nei criteri espressi dal “Regolamento recante disposizioni per
l'accertamento dell'esercizio della professione forense” (decreto n. 47 del 2016), emanato
- in attuazione della legge - dal Ministero della Giustizia.
Il Regolamento prevede, infatti, che per dimostrare di esercitare la professione forense in
modo “effettivo, continuativo, abituale e prevalente” l'avvocato debba essere in possesso
di questi requisiti:
• Essere titolare di una partita IVA attiva o fare parte di una società̀
o associazione
professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
• Avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento
dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società̀
professionale o
in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in
condivisione con altri avvocati;
• Avere trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è
stato conferito da altro professionista; • Essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio
dell’Ordine; Avere assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità
e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
• Avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante
dall’esercizio della professione.
La mancanza di tali requisiti, accertata dal Consiglio dell'Ordine competente, determina il
provvedimento della cancellazione dall'albo dell'avvocato.
Il Codacons ha deciso, quindi, di intervenire a tutela degli interessi degli avvocati. Secondo
il parere dei nostri legali, infatti, i requisiti previsti dal Regolamento per la permanenza
nell'albo sono in contrasto con la libertà di iniziativa economica, nonché con il principio di
libera circolazione degli avvocati nello spazio UE, poiché limitano la possibilità di rimanere
iscritti all'albo in ragione di criteri non conformi alla deontologia e alla dignità
professionale.
Per questi motivi, la nostra Associazione ha avviato un ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ed all'iniziativa possono aderire - entro il 29 luglio 2016 - tutti gli avvocati
iscritti agli albi professionali sul territorio nazionale.