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ILLECITI CIVILI E PENALI FACEBOOK
GLI ILLECITI CIVILI E PENALI IN CUI È POSSIBILE INCORRERE UTILIZZANDO FACEBOOK
Qualunque attività effettuata in Internet è registrata sui siti in cui viene eseguita (da un
minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni, in funzione della legislazione dello Stato di
origine del gestore), e l'autore è, generalmente, SEMPRE rintracciabile da parte degli
organi di controllo preposti (Polizia Postale, Carabinieri, Guardia di Finanza).
Chi utilizza uno dei principali socialnetwork ovverosia Facebook sa che tale esso è,
essenzialmente, quello più semplice da utilizzare. Chiunque, anche se digiuno di qualsiasi
conoscenza relativa alla programmazione di un sito, è in grado di pubblicare qualcosa di
proprio.
Purtroppo, sia per superficialità, sia per scarsa dimestichezza con il mezzo virtuale, si è
indotti a pensare che il nostro mondo rimanga appannaggio di una schiera di pochi eletti
(amici), ignorando che attraverso Facebook (e qualunque altro social network) rischiamo
di mettere letteralmente "in piazza" la parte più intima di noi (e dei nostri amici).
Proprio per questo, tutti gli utenti dei socialnetwork rischiano, seriamente (anche solo per
ignoranza) di incorrere in reati civili e penali .
Due sono principalmente i reati consumabili attraverso Facebook.
1 - Utilizzo di Facebook per intenti illeciti
In questo caso, il social network è un semplice mezzo che viene utilizzato al fine di
ottenere qualcosa.
Sono considerati reati e punibili le seguenti azioni:
invio di materiale pubblicitario non autorizzato (spamming);
raccolta e l'utilizzo indebito di dati personali, attività espressamente vietate dal T.U.
sulla privacy (d.lgs. n. 196 del 2003);
utilizzo dei contatti per trasmettere volutamente virus informatici (art. 615-quinquies
codice penale);
utilizzo dei contatti per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi
informatici (art. 615-quater c. p.);
scambio di immagini pedopornografiche che integra gli estremi del reato ad es. di
cessione di materiale pedopornografico (art. 600-ter c.p.);
inviare messaggi di propaganda politica, di incitamento all'odio e alla discriminazione
razziale.
2 - Utilizzo di Facebook per comunicare con altri utenti (in modo "sbagliato")
Alcuni reati più comuni, che se perpetrati a voce possono passare quasi inosservati, su
Facebook assumono delle caratteristiche che risultano sanzionabili d'ufficio, anche in
assenza di una denuncia da parte dell'interessato.
Vediamo nel dettaglio quali sono:
Art. 595 c.p. Diffamazione
Il reato, punito con pene, nella forma aggravata, fino a 3 anni di reclusione (con annesso
diritto al risarcimento nei confronti della parte lesa), prevede l'inserimento di frasi
offensive (quali possono essere alcune battute "pesanti"), notizie riservate la cui
divulgazione provoca pregiudizi, foto denigratorie o comunque la cui pubblicazione ha
ripercussioni negative, anche potenziali, sulla reputazione della persona ritratta.
Art 494 c.p. Sostituzione di persona
La Cassazione, nel 2007, ha ritenuto che rientri in tale reato il comportamento di chi crea
un falso account di posta elettronica, intrattenendo corrispondenze informatiche con
altre persone e spacciandosi per persona diversa (quindi come su FB). Anche se per
integrare il reato di cui all'art. 494 c.p. è necessario il fine di conseguire un vantaggio o
recare un danno, tali requisiti sono intesi in modo molto ampio, come non comprensivi
solamente di vantaggi e/o danni di tipo economico ed è molto facile ravvisarli nei casi
concreti.
E' reato quindi (anche su Facebook) spacciarsi per persona diversa, creare un profilo
proprio di altre persone al fine di indurre in errore gli altri utenti, attribuirsi un nome falso
o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il
fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un
anno
Art. 498 c.p. Usurpazione di titoli o di onori
Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o
impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una
professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa
abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire duecentomila
a due milioni. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli,
decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli
uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La condanna importa
la pubblicazione della sentenza. E’ reato, dunque, attribuirsi su facebook, lauree o
specializzazioni non possedute nella realtà o
Art. 314 c.p. Peculato
Recentemente è fatto espresso divieto ai dipendenti pubblici di utilizzare Internet (e
quindi anche Facebook) nel luogo di lavoro. E' stato messo in evidenza da una sentenza
della Cassazione che risponde di peculato il dipendente pubblico che accede
indebitamente a internet (non dunque per attività autorizzate che a lui competono per il
lavoro che svolge), anche quando il contratto di erogazione del servizio stipulato dalla
Pubblica amministrazione è un contratto a forfait (che prevede cioè un pagamento di una
tariffa fissa indipendentemente dalla durata della navigazione). Anche se tale
comportamento non provoca alcuna lesione al patrimonio della Pubblica
Amministrazione è comunque tale da ledere l'altro bene giuridico tutelato dalla norma
che punisce il peculato, cioè il buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Avv. Maria Cristina Rizzo
Ufficio Legale Codacons Campania