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ETICHETTATURA ALIMENTARE
ETICHETTATURA ALIMENTARE: più tutela per il consumatore!Il 22 novembre 2011 è stato approvato il Regolamento Europeo n. 1169 riguardante le
informazioni ai consumatori sugli alimenti. La normativa entrata in vigore il 13 dicembre 2011 ha
trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di
etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e dal 13 dicembre 2016 per quanto
riguarda le disposizioni sull’etichettatura nutrizionale. Il nuovo regolamento risponde alla
necessità di armonizzare e modernizzare le norme, già esistenti, sull’etichettatura dei prodotti
alimentari e fornire una corretta informazione con il duplice obiettivo di garantire la libera
circolazione degli alimenti all’interno dell’Unione europea e porre il consumatore in condizione
di compiere scelte consapevoli e utilizzare in modo sicuro gli alimenti. La principale novità è
costituita dal campo di applicazione della normativa poichè l’obbligo di informazione non
riguarda più soltanto i prodotti preconfezionati ma, sebbene con modalità diverse, tutti i prodotti
alimentari destinati al consumatore finale ivi compresi quelli preparati dalla ristorazione collettiva
e quelli venduti a distanza (acquisti on line). La normativa, ad esempio, stabilisce l’obbligo di
informativa sulla presenza di alcune sostanze che provocano allergie e intolleranze alimentari.
In base alle nuove norme la presenza di queste sostanze per i cibi preimballati deve essere
riportata sulle confezioni o sull’etichetta, mentre per i prodotti “sfusi”, le informazioni devono
essere trasmesse all’operatore che sarà responsabile della comunicazione al consumatore
finale. L’obbligo della segnalazione, come prima evidenziato, è previsto anche per pubblici
esercizi. Dal 13 dicembre 2014 ristoranti, bar, mense, gelaterie hanno l’obbligo di evidenziare
la presenza, nei piatti e nei prodotti smerciati ai consumatori, di ingredienti che possono
provocare allergie e intolleranze. Ogni piatto del menù quindi deve essere accompagnato
da un elenco che indichi con precisione la presenza eventuale di ingredienti a rischio. In
particolare, devono essere segnalati: tutti i cereali che contengono glutine, i crostacei, il pesce,
le arachidi, la soia, il latte, il lattosio, le arachidi, la frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci,
pistacchi), i semi di sesamo, la senape, il sedano, l'anidride solforosa e i solfiti (superiori a
determinate concentrazioni), i molluschi e i lupini. L’informazione deve essere fornita
evidenziando la sostanza in questione nell’elenco degli ingredienti con carattere distinto dagli
altri per colore stile e dimensioni in maniera da richiamare l’attenzione del consumatore. A
partire dal 15 aprile del 2015, invece, è divenuta obbligatoria l’indicazione di origine per le carni
fresche suine, ovine, caprine e volatili prima prevista soltanto per le carni bovine per le quali
oggi deve essere indicato anche il luogo di macellazione. Per la carne e i prodotti della pesca o
i loro derivati, inoltre la presenza di acqua aggiunta in quantità superiore al 5% deve essere anch’essa indicata in etichetta, così come deve essere specificato nella denominazione se si
tratta di carne o pesce ricomposto. Infatti la indicazione CSM, ad esempio, che sta per Carne
Separata Meccanicamente, corrisponde allo scarto dell’industria alimentare animale (in
particolare di pollo e tacchino): le ossa, la cartilagene e la poca carne che vi rimane attaccata
viene triturata con degli appositi macchinari e ridotta ad una poltiglia rosa particolarmente
malleabile e lavorabile. La carne ricomposta, invece, corrisponde alla triturazione di diverse
parti di carne con l’aggiunta di altri emulsionanti (per lo più acqua ed enzimi). In questo caso,
sia che si tratti di carne che di pesce,l’etichetta deve specificare quali parti dell’animale siano
state utilizzate. Entrambe le pratiche sebbene siano consentite tuttavia danno origine ad un
prodotto povero di nutrimento, ricco di sale, e molto costoso, per la qualità che offre, che,inoltre
se consumato in maniera eccessiva ed abituale, può rivelarsi nocivo per la salute. Da oggi
queste preparazioni che sono alla base di gran parte di polpettoni, cotolette, crocchette, wurstel
e tortellini preconfezionati grazie alle nuove informazioni previste in etichetta oggi saranno più
facilmente individuabili. Il 13 dicembre 2016,infine è entrata in vigore l’ultima disposizione
attuativa del regolamento che prevede l’indicazione obbligatoria dell’etichetta nutrizionale, prima
prevista soltanto per i prodotti indicati come dietetici e facoltativa per tutti gli altri. La
dichiarazione obbligatoria
, prevista per tutti i prodotti preconfezionati, anche artigianalmente,
riguarda il contenuto calorico (energia) i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico
riferimento agli zuccheri e il sale, espressi come quantità per 100 g o per 100 ml o per porzione.
In conclusione il Regolamento UE 1169/2011, voluto e ideato dalle autorità europee al fine di
armonizzare e modernizzare le norme sull’etichettatura dei prodotti alimentari e garantire una
corretta informazione al consumatore,nonostante i buoni propositi ha solo parzialmente
raggiunto questi obiettivi
. Non è tutto oro ciò che luccica! La nuova norma sull’informazione al
consumatore si prestava all’introduzione di novità importanti, ma non sempre il legislatore ha
avuto la lungimiranza o la volontà di farlo. È il caso, per esempio, degli alimenti sfusi e di quelli
preincartati (cioè gli alimenti confezionati presso i punti vendita, eventualmente su richiesta del
consumatore), per i quali ancora una volta l’Europa ha demandato agli Stati membri il compito
di scegliere le indicazioni da fornire al consumatore finale e le modalità con cui devono essere
eventualmente fornite nel punto vendita. Unica eccezione gli allergeni, la cui presenza dovrà
sempre inderogabilmente
essere segnalata al consumatore. Ancora,tra le occasioni mancate,
nonostante l’insistente richiesta dei consumatori, è sicuramente da annoverare l’esenzione,
riconfermata per le bevande alcoliche (1,2% volume), dal riportare in etichetta l’elenco degli
ingredienti e le informazioni nutrizionali. In tema di informazioni nutrizionali, non è stata accolta
la richiesta, avanzata da tempo dalle organizzazioni di consumatori europee, di fornire tali indicazioni obbligatoriamente sul fronte della confezione, che rappresenta la porzione di
etichetta che il consumatore può osservare con maggiore facilità al momento dell’acquisto.
Anche l’utilizzo dei colori, auspicato per una migliore comprensione delle informazioni
nutrizionali, è stato di fatto archiviato. Da ultimo va evidenziata, come elemento positivo, il
profilo della responsabilità dell’operatore che individua questi come unico e immediato referente
nei confronti del consumatore nonostante tutti i passaggi che subisce il prodotto dalla filiera di
produzione al suo confezionamento. Ciò è importante soprattutto per i cd “private label” ossia
quei prodotti che vengono marcati con la stessa denominazione della catena distributiva,
fenomeno molto diffuso negli ultimi anni, per i quali la responsabilità dell’informazione e la
sicurezza del prodotto non ricade sul produttore ma sul distributore. Ciò comporta l’adozione di
una politica di responsabilità del “marchio” che funge da garante per il consumatore.
Avv. Raffaella D’Angelo Ufficio Legale Codacons
avv