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Autore/i: Dott. Roberto Laiso Tag: Normative
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA AL VIATUTTE LE DIFFICOLTÀ…
Da martedì 18 aprile la domanda principale che devono porsi i contribuenti è una sola: ho tutto l’occorrente
per visionare e scaricare il modello?
Nessun problema per gli oltre 5 milioni di italiani che sono già in possesso delle credenziali di Fisconline.
Tutti loro hanno libero accesso al sito delle Entrate. Se invece il Pin non dovesse più essere riconosciuto dal
sistema evento raro ma non impossibile lo si può “rigenerare” recandosi in un qualsiasi ufficio territoriale
delle Entrate.
Per chi non possiede ancora le credenziali di accesso al sito delle Entrate, la via più rapida è rivolgersi
direttamente a un ufficio territoriale dell’Agenzia. Servono un documento di riconoscimento e il modulo di
richiesta. In ufficio verranno consegnate le prime 4 cifre del Pin e la password per il primo accesso. La
richiesta di abilitazione può essere presentata all’ufficio anche tramite un delegato: attenzione, però,
perché in questo caso la seconda parte del Pin e la password di primo accesso non potrà essere recuperata
direttamente online dal delegante, ma gli arriverà per posta a casa entro 15 giorni.
Chi non vuole recarsi direttamente a un ufficio dell’Agenzia, può richiedere il Pin direttamente online,
anche tramite la App delle Entrate. Se sceglie questa strada, però, il contribuente deve fornire alcune
informazioni, non sempre immediate da recuperare: il codice fiscale, il tipo di dichiarazione presentata nel
2016, a chi è stata presentata la dichiarazione (Sostituto/Intermediario, Poste, Servizi telematici, Ufficio
Agenzia Entrate) e il reddito complessivo dichiarato nel 2016 (anno d’imposta 2015). Inseriti questi dati, il
contribuente riceverà subito la prima parte del Pin, mentre la seconda parte e la password di primo accesso
gli arriveranno per posta entro 15 giorni. Chi ha fretta, dunque, dovrà fare in modo di recarsi di persona in
ufficio.
C’è anche la possibilità di ottenere il Pin di Fisconline utilizzando la Carta nazionale dei servizi (Cns), in
modalità smart-card, ma per farlo bisogna avere a disposizione un lettore attrezzato, o con il Pin dispositivo
dell’Inps, che consente di visionare la dichiarazione dei redditi direttamente dal sito dell’Istituto
previdenziale. Attenzione, però: dev’essere il Pin “dispositivo”, un codice per così dire di secondo livello,
che consente all’utente di richiedere prestazioni con contenuto economico
Un’altra via d’accesso alla precompilata è NOiPA, l’utenza riservata per i servizi online del portale della
pubblica amministrazione. Infine, anche lo Spid, la nuova password per accedere ai servizi della Pa consente
di accedere alla precompilata. Attraverso una di queste modalità, sarà possibile consultare la precompilata
e verificare che le informazioni inserite dall’Agenzia siano corrette e complete. Se così non fosse, sarà
possibile modificare, integrare e poi inviare la dichiarazione. Le eventuali correzioni e l’invio possono essere
fatte direttamente dal contribuente, oppure dal Caf o dal professionista delegato.
Trasmettere alle Entrate la dichiarazione precompilata senza apportare modifiche che incidano sulla
determinazione del reddito o dell’imposta garantisce al contribuente il vantaggio di non essere sottoposto
a controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all’agenzia delle
Entrate dai soggetti terzi.
L’operazione 730 precompilato anche quest’anno parte all’insegna della sperimentazione . Del resto il
meccanismo, con oltre 30 milioni di contribuenti coinvolti e migliaia di dati trasmessi ed elaborati, è
inevitabilmente complesso: pur essendo al terzo anno di applicazione, anche questa volta si aggiungono
nuove informazioni, con nuovi soggetti chiamati a trasmetterle,e dunque nuove criticità. Anche quest’anno,
infatti, tutti i soggetti coinvolti dovranno approcciare le procedure armandosi di pazienza e di attenzione,
verificando sul campo la conferma delle soluzioni ai problemi emersi negli scorsi anni e le problematiche
che porranno i nuovi dati, su cui devono concentrarsi in misura ancora maggiore i controlli.
Quest’anno fanno il loro debutto nel modello precompilato i dati trasmessi da: • esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
• iscritti agli albi degli psicologi;
• iscritti agli albi professionali degli infermieri;
• iscritti agli albi professionali delle ostetriche;
• iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
• ottici;
• iscritti agli albi professionali dei veterinari;
• soggetti che erogano rimborsi delle spese universitarie;
• amministratori di condominio per interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto
mobili e grandi elettrodomestici eseguiti nel 2016.
L’esperienza dei primi due anni insegna che la prima trasmissione è sempre difficoltosa, caratterizzata da
dati che poi risultano grezzi o incompleti, anche per via delle difficoltà interpretative non ancora risolte.
Prima di confermarli, quindi, occorre particolare attenzione.
In linea generale, le difficoltà si possono suddividere in tre categorie.
Alla prima fanno riferimento gli oneri che, pur essendo deducibili o detraibili, non sono ancora entrati nel
sistema della dichiarazione precompilata, che pertanto andrà, giocoforza, integrata. Si tratta, ad esempio,
delle detrazioni per spese scolastiche, di quella collegata della frequenza dei figli all’asilo, delle erogazioni
liberali a soggetti qualificati, dei versamenti ai consorzi di bonifica e così via.
La seconda casistica riguarda gli oneri che compaiono nella precompilata, ma che possono essere suddivisi
in maniera differente tra i contribuenti. Si pensi alle spese sostenute per i familiari a carico o a quelle
trasmesse dagli amministratori di condominio in relazione agli interventi condominiali meritevoli del 50-
65%. Senza dimenticare che, anche in questi casi, se i dati presenti nella precompilata sono errati (ad
esempio relativi a un familiare non più a carico oppure a una spesa sostenuta da altro soggetto)
l’amministrazione ha sempre affermato l’obbligo del contribuente alla correzione.
Infine, va ricordata la casistica degli oneri che sono presenti nella precompilata ma che, per essere
deducibili o detraibili, devono osservare determinati requisiti che solo il contribuente può conoscere.
Si pensi, ad esempio, alla detraibilità degli interessi passivi su mutui, oppure, alle detrazioni del 50-65% sui
lavori immobiliari, per le quali il contribuente potrebbe aver erroneamente utilizzato il bonifico “parlante”
per pagare un intervento che non è detraibile (ad esempio, perché di manutenzione ordinaria su una
singola unità immobiliare). Nel complesso si ha la netta sensazione che, nonostante gli sforzi compiuti
dall’amministrazione e da tutti i soggetti coinvolti, il risultato sia sempre condizionato dalla complicazione
insita nel nostro sistema tributario. È arduo far coesistere una dichiarazione precompilata con un sistema
che necessita di 111 pagine di istruzioni per il solo 730 (che è il modello più semplice). Anche perché le
istruzioni sono solo una traccia per la compilazione e, per ogni caso particolare, la risposta va cercata
altrove. Procedure semplici richiedono, alla base, adempimenti concettualmente semplici e, su questo,
l’impressione è che ci sia ancora molto da lavorare.
Roberto Laiso
Dottore Commercialista