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Autore/i: Codacons Campania Tag: sociale

DIRITTO DI RIPENSAMENTO CONSUMATORI


IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO NEI CONTRATTI DEI CONSUMATORI
Una delle domande più frequenti che riceviamo dai consumatori riguarda il cosiddetto
diritto di ripensamento in materia di acquisti.
In molti credono che in tutti gli acquisti si abbia diritto al recesso o ripensamento, ma così
non è.
Ed infatti il diritto di recesso si applica solamente ai contratti stipulati “fuori dai locali
commerciali”, oppure nei contratti a distanza, ovvero conclusi a mezzo internet o altri
mezzi di comunicazioni quali telefono etc.
La logica di tale “vantaggio” per i consumatori è facilmente comprensibile; fuori dal locali
commerciali o quando si stipulano contratti a distanza, non è il consumatore che decide di
fare acquisti ma l’acquisto molto spesso gli viene proposto per cui egli non ha la lucidità
che potrebbe avere nel caso in cui invece avesse deciso di entrare in un negozio.
Spesso quando veniamo contattati ad esempio per telefono (basti pensare al mercato
dell’energia o della telefonia che utilizzano, prevalentemente tale mezzo, per acquisire
nuovi clienti) ci sorprendono in un momento della nostra giornata in cui si è presi da altre
cose. La poca lucidità con la quale spesso accettiamo offerte viene ricompensata con il
diritto di ripensamento che giuridicamente è un vero e proprio diritto di recesso, ovvero il
consumatore “annulla” il contratto.
L’effetto di tale annullamento consiste nel diritto del consumatore di avere la restituzione
di quanto eventualmente pagato e restituire la merce eventualmente ricevuta.
Solo i costi della restituzione di quanto eventualmente già ricevuto, sono a carico del
consumatore.
Tale diritto ovviamente non si applica quando siamo noi ad entrare in un negozio per fare
acquisti; in questo caso, non esiste diritto di ripensamento ma la merce può essere
cambiata solo su discrezione del venditore o se il prodotto è difettoso (in quest’ultima
ipotesi si applicherà la disciplina dei prodotti difettosi o le norme sul diritto di garanzia).
Mai, in questi casi, il recesso o ripensamento può essere un diritto.
Ma vi è di più.
Il codice del consumo (art. 52 e segg. Del D.Lsg 206 del 2005) infatti stabilisce che per le
proposte contrattuali a distanza, ovvero negoziate fuori dai locali commerciali, il
consumatore ha diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo,
entro il termine di 14 giorni lavorativi. (Termine originariamente di 10 giorni, poi
modificato da direttiva Europea ).
Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro il termine suddetto di una comunicazione
scritta alla sede legale del professionista, azienda o gestore; la comunicazione può essere
inviata anche a mezzo fax o mail ma, entro le 48 ore successive, deve essere confermata
sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il codice del consumo ha dunque previsto, a tutela del consumatore che si possa
esercitare il diritto di ripensamento anche senza indicare la motivazione; in poche parole
il consumatore che concluda un contratto a distanza può anche semplicemente cambiare
idea senza che ciò possa pregiudicare la sua volontà di recede.
In tale ottica, perciò, nessuna penale è dovuta per il ripensamento.
Nel caso in cui il professionista ometta di indicare termini e modalità del recesso, in tale
tipologia di contratti, il consumatore può esercitare lo stesso il diritto ma il termine passa
da 14 giorni a 12 mesi dalla conclusione del contratto; anche in questo caso, non si
applicherà alcuna penale a carico del consumatore.
Ma da quando inizia a decorrere il termine per il recesso?
Nei contratti di servizi il termine inizia a decorrere dalla conclusione del contratto, per cui
ad esempio se abbiamo accettato una offerta telefonica, il termine di 14 giorni inizia a
decorrere da quando abbiamo ricevuto la telefonata; nei contratti di vendita anche se
conclusi telefonicamente, invece il termine inizia a decorrere da quando entriamo in
possesso del bene, per cui dal momento della consegna; per i contratti di fornitura (
energia elettrica, telefonia etc) il termine inizia a decorrere dal giorno di conclusione del
contratto.
La disciplina del diritto di ripensamento, infine, non si applica per i contratti, conclusi a
distanza, che abbiano ad oggetto:
servizi finanziari;
fornitura di prodotti alimentari;
costruzione, vendita o locazione di immobili;
giornali, periodici o riviste;
servizi di scommesse o lotterie;
beni confezionati su misura o personalizzati;
beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazione dei tassi del mercato finanziario non
controllabile dal venditore;
prodotti audio-video o software sigillati che siano stati aperti dal consumatore.
Salvo diverso accordo delle parti, inoltre, il recesso è escluso per tutti quei servizi che
prima della scadenza del termine (14 giorni) siano stati già eseguiti con il consenso del
consumatore.