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PIANO DEL CONSUMATORE ARTICOLO

Piano del Consumatore
Tra i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il
legislatore ha previsto con la Legge n. 3 del 2012 anche il cd. Piano del
Consumatore.
Tale strumento è rivolto esclusivamente ai consumatori, ovvero alle
persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività
professionale eventualmente svolta e può essere un valido rimedio contro il
sovraindebitamento.
Con questa terminologia, si indica la situazione di perdurante squilibrio tra
le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, ovvero
l’incapacità del consumatore a far fronte a tutte le obbligazioni assunte nel
corso del tempo.
Per accede a tale piano il consumatore deve presentare al Tribunale
competente per territorio (ovvero quello del luogo di residenza), un’istanza
affinché venga nominato un professionista che svolga le funzioni di
Organismo di Composizione della Crisi. Nell’istanza il debitore (in questa
fase non c’è la necessità di assistenza legale) deve semplicemente indicare i
suoi creditori, l’ammontare dei debiti ed indicare eventuali suoi beni
immobili o entrate patrimoniali (ad esempio se ha busta paga etc).
Il Tribunale ricevuta l’istanza, nomina un professionista il quale dovrà
effettuare indagini (ad esempio all’anagrafe tributaria, all’Agenzia delle
Entrate, Ufficio del Territorio) al fine di ricostruire la situazione non solo
debitoria ma anche soprattutto quella patrimoniale del consumatore.
Quest’ultimo dovrà quindi proporre al professionista delegato una proposta
di piano di consumatore, ovvero dovrà indicare le modalità di pagamento
ma soprattutto le garanzie che offre affinché i creditori possano essere
soddisfatti. I crediti in questa fase possono subire una decurtazione, tranne
che non siano crediti muniti di privilegio (in tal caso il debitore deve pagare
tali debiti per intero).
È ammesso un pagamento rateale e a seconda dei casi i vari Tribunali
hanno ritenuto ammissibile addirittura una rateizzazione che superi i 5
anni.
Se la proposta del piano una volta ritenuta fattibile dal professionista
delegato viene depositata in Tribunale per l’omologa.
In questa fase i creditori a cui deve essere notificata l’udienza di omologa
possono solamente presentare delle osservazione, ad esempio sul quantum
attribuito dal consumatore ma non possono approvare la proposta.
Eventualmente potranno solo impugnare il decreto di omologa.
Tale procedimento, a tutela come detto di tutti i consumatori che non
riescono a far fronte ai debiti contratti, (basti pensare ai debiti con le
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società finanziare spesso contratti per chiudere vecchi prestiti), è un valido
strumento per ripianare la propria situazione debitoria.
Unici presupposti richiesti dalla normativa, al di là dello status di
consumatore sono:
- Non aver fatto ricorso nei precedenti 5 anni a procedimenti previsti
dalla legge n. 3 del 2012 (che oltre al piano del consumatore,
prevede l’accordo con i creditori e la liquidazione del patrimonio);
- Non aver subito un provvedimento di revoca dell’omologazione di
un precedente piano;
- Avere fornito documentazione che non ha consentito di ricostruire
compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
Avv. Maria Cristina Rizzo
Ufficio Legale Codacons Campania