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MEDIAZIONE TRIBUTARIA ARTICOLO
Il procedimento di mediazione tributaria si applica alle controversie in materia tributaria e ha lo scopo di richiedere all’Agenzia delle Entrate l’annullamento di un atto che si ritiene illegittimo e per il quale si intende presentare ricorso

MEDIAZIONE TRIBUTARIA ARTICOLO

Il procedimento di mediazione tributaria si applica alle controversie in materia tributaria e ha lo scopo di richiedere all’Agenzia delle Entrate l’annullamento di un atto che si ritiene illegittimo e per il quale si intende presentare ricorso


Mediazione Tributaria: cos’è e come funziona
Il procedimento di mediazione tributaria è stato introdotto nel nostro
ordinamento giuridico con il Decreto Legge 98/2011: esso si applica alle
controversie in materia tributaria e ha lo scopo di richiedere all’Agenzia
delle Entrate l’annullamento di un atto che si ritiene illegittimo e per il
quale si intende presentare ricorso.
Dal 1° gennaio 2018, per effetto dell’art. 10 del DL.50/2017 è entrata in
vigore la nuova mediazione tributaria che differisce da quella originaria su
alcuni punti.
Con la nuova normativa se il contribuente presenta un semplice ricorso si
apre in automatico una nuova fase amministrativa che può concludersi con
l’accoglimento del reclamo o con una mediazione tra il contribuente ed un
ente quale Agenzia delle Entrate, Regioni, comuni, etc.
Tale fase amministrativa ha la durata di 90 giorni e si attiva, a differenza di
ciò che accadeva prima, senza che il contribuente presenti un’apposita
istanza di mediazione.
Novità sono state introdotte anche per la soglia del valore delle liti.
Attualmente tale soglia è salita a 50.000,00, ovvero al di sotto di tale soglia
è obbligatorio prima di presentare un ricorso alla Commissione Tributaria,
cercare di mediare con l’Ente impositore.
Il reclamo /mediazione tributaria può concludersi o:
- Con l’accoglimento delle richieste del contribuente e quindi con
l’annullamento dell’atto;
- Con l’accoglimento della proposta di mediazione e pagamento delle
relative sanzioni nella misura del 35% del minimo di legge (prima
della riforma era del 40%). In caso di accoglimento della mediazione
la stessa si perfeziona solo con il pagamento, entro 20 giorni dalla
sottoscrizione dell’accordo, dell’intero importo dovuto o in caso di
rateizzazione in massimo 8 rate della prima rata;
- Mancato accoglimento del reclamo, in tale caso il contribuente deve
costituirsi dinanzi alla Commissione Tributaria di competenza entro
il termine di 30 giorni.
La mediazione obbligatoria, segue ovviamente gli atti che possono
impugnarsi dinanzi alla Commissione Tributaria, ovvero avvisi di
accertamento, avvisi di liquidazione, estratti di ruolo Agenzia della
Riscossione dinieghi o revoche di agevolazioni o rigetti di domande
di definizione.
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Il ricorso può essere presentato dal contribuente o da un
procuratore generale o speciale, ovvero da un difensore munito di
apposita procura.
Se l’istanza viene accettata dall’Agenzia delle Entrate il contribuente
che non ottiene l’annullamento dell’atto può comunque conseguire
un notevole vantaggio ovvero una riduzione automatica del 40%
delle sanzioni amministrative.
Con l’entrata in vigore del DL 35/2013 è stata introdotto poi la
possibilità per il contribuenti di poter pagare la somma proposta e
accettata dall’Agenzia delle Entrate mediante la presentazione
dell’istanza utilizzando la compensazione dei crediti non prescritti e
che siano certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 nei
confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni e
degli enti locali oltre che del Sevizio sanitario nazionale per
somministrazioni, forniture ed appalti.