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BUONI FRUTTIFERI POSTALI ARTICOLO

CODACONS CAMPANIA ONLUS
Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori
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BUONI FRUTTIFERI POSTALI: la beffa dei buoni trentennali!
Nei primi anni 80 vennero emessi dei Buoni Fruttiferi Postali, individuati con il
numero di serie “O” e “P/O” con scadenza trentennale, che prevedevano condizioni
di rimborso molto vantaggiose . La garanzia dell’investimento, proveniente da un
azienda all’epoca ancora pubblica , e la realizzazione di un discreto capitale alla
scadenza del termine indusse molti r isparmiatori all’acquisto dei suddetti titoli
anche per piccole somme. Il buono, così, in quel periodo divenne il regalo per la
nascita, la comunione il matrimonio e per ogni altro evento importante. Ebbene c iò
nonostante i possessori di buoni che dal 2012 in poi ne hanno richiesto il rimborso
hanno ricevuto un importo di gran lunga inferiore alle loro aspettative. Infatti a
dispetto di quanto fosse stato riportato sul testo del titolo rilasciato, in realtà l’art.
173 D.P.R 29/03/1973 cd Codice Postale, modificato nel 1974 prevedeva la
possibilità di una modifica degli interessi in corso di rapporto attraverso l’
emanazione di Decreti Ministeriali. In virtù di tale disposizione nel 1986 era
intervenuto un De creto del Ministro del Tesoro che aveva previsto una modifica
in peius delle condizioni di rimborso. Tale situazione ha determinato un vasto
contenzioso innanzi ai giudici di merito. Il Tribunale di Nocera Inferiore, in
accoglimento di un ricorso proposto in difesa di risparmiatori associati al Codacons,
difesi da chi scrive, ha ritenuto prevalenti le ragioni di questi rispetto all’interesse di
Poste Italiane condannando quest’ultima al pagamento della differenza di valore non
corrisposta al momento dell’i ncasso. Il G.U. in applicazione del principio indicato
dalla Corte di legittimità con la Sentenza del 15-6-2007 n° 13979 che statuiva che
nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, il rapporto tra Poste Italiane Spa e il
sottoscrittore dei titoli si formava sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di
volta in volta acquistati ha ritenuto che nel caso di specie il dato letterale
incorporasse l’impegno contrattuale assunto dalle parti al momento della emissione
dei buoni e che eventuali modifiche uni laterali avrebbero dovuto essere
opportunamente segnalate al risparmiatore per metterlo in condizione di effettuare
una scelta consapevole. Allo stato attuale d opo alterne pronunce, non sempre
favorevoli ai consumatori, la questione è stata ancora una volt a portata CODACONS CAMPANIA ONLUS
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all’attenzione degli Ermellini anche dal CODACONS Campania . L’ordinanza
interlocutoria n. 21543/2018, depositata il 31 agosto 2018, con la quale, la I
sezione investita della decisione, ha richiesto il rinvio della questione all e
Sezioni Unite, ha evidenziato la necessità, di una specifica previsione di tale
potere nel contesto del contratto che, nel concreto fonda l’investimento: si che il
risparmiatore ne sia effettivamente avvertito e possa valutare appieno le
opportunità e rischi che lo ste sso comporta rappresentando che in questa
direzione si porrebbe, prima di tutto, il sistema specifico dei buoni postali, nel
quale l’informazione resa al risparmiatore al momento della sottoscrizione e
riportata sul retro del buono assume valore deter minante secondo quanto già
affermato dalla Corte con la sentenza a SS.UU. n. 13979/ 2007 . Si apre così
uno spiraglio per i numerosi giudizi pendenti che lascia intravedere , dopo
alterne vicende, una soluzione favorevole per i consumatori. RISPARMIATO RI
non ingogliate il rospo!
Avv. Raffaella D’Angelo Resp. Uff. Legale Codacons Campania