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CEDOLARE SECCA LOCALI COMMERCIALI

CEDOLARE SECCA LOCALI COMMERCIALI
La legge di bilancio 2019 tra le novità fiscali prevede la possibilità di scegliere il regime della cedolare secca
anche per i contratti di locazione aventi ad oggetto locali commerciali. In particolare si tratta dei locali
classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe ovvero locali per attività commerciale per
vendita o rivendita di prodotti) e relative pertinenze ma solo se locate congiuntamente al C/1. Tuttavia, il
Legislatore pone dei limiti dimensionali e vincoli temporali. Anche per tali locali la scelta della cedolare può
avvenire (con Modello RLI) in sede di registrazione del contratto oppure anche successivamente alla
scadenza delle annualità successive. Per i contratti di affitto stipulati fino al 31/12/2018, ossia prima
dell’intervento della Manovra di Bilancio 2019, l’opzione per la cedolare secca poteva essere esercitata solo
per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati)
locate a uso abitativo e per le relative pertinenze. La cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia
nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito
dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e
l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
Chi decide di avvalersi della cedolare secca ha l’obbligo di comunicarlo preventivamente all’inquilino con
lettera raccomandata (salvo che l’intenzione di scegliere il regime in commento sia già indicata nel
contratto di locazione). Con la comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento
del canone, anche se era previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Istat. La cedolare secca
per i locali commerciali si rivolge ai contratti di locazione stipulati nell’anno 2019 relativi a locali
commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie nonché alle relative
pertinenze locate congiuntamente.
il regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in
essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto
anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito
dalle parti.
Ecco quali sono i locali classificati con categoria catastale C/1:
• i locali dei barbieri, orologiai,
• le ricevitorie postali, i banchi del lotto, le esattorie delle imposte dirette;
• le agenzia bancarie o assicurative;
• le biglietterie, le sale d’aspetto delle linee automobilistiche di servizio pubblico; • ambulatori medici, ecc. posti in comuni locali che hanno ingresso diretto dalla strada pubblica e le
comuni caratteristiche dei locali per bottega;
• i locali adibiti ad esposizione o a “music-store”;
• locali dove si effettua la vendita, con prevalenza al dettaglio di merci, di
manufatti, prodotti, derrate;
• locali dove la vendita si accompagna con servizi come trattorie e ristoranti, pizzerie, panetterie
(intese come locali di vendita al minuto del pane), bar, caffè.
In breve, affinché si possa godere del regime agevolato di cedolare secca al 21 per cento per un negozio
affittato si dovranno rispettare questi requisiti:
• negozi (quindi immobili a uso commerciale) di categoria catastale C/1;
• con una superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze;
• nuovi contratti.
A trarne vantaggio non saranno soltanto i proprietari di immobili locati a fini commerciali, ma anche lo
Stato in termini di risultati sul contrasto all’evasione fiscale e contributiva.
Si evidenzia che “a partire dall’introduzione della cedolare secca sugli affitti abitativi, il divario fra gettito
teorico e gettito effettivo del comparto è diminuito del 42% e la propensione all’inadempimento (ad
elusione ed evasione, in sostanza) si è ridotta del 40%. In sostanza con l’estensione alle attività commerciali
si dovrebbe proseguire con tale trend positivo.
Roberto Laiso
Dottore Commercialista
studiolaiso@hotmail.com