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ADDIO ALLO SCONTRINO FISCALE

ADDIO ALLO SCONTRINO FISCALE !
Alla luce della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 151/2019 della conversione in legge del decreto
Crescita e della diffusione, da parte dell’agenzia delle Entrate, della circolare 15/E, a partire dal 1 luglio 2019
scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate per gli
operatori IVA che hanno conseguito, nell’anno 2018, un volume d’affari superiore a 400 mila euro. A partire
dal 1 gennaio 2020 tale obbligo verrà esteso alla totalità dei contribuenti. Si ricorda che tra i soggetti di cui
all’articolo 22 del D.P.R. 633/72 sono enumerati, oltre che i commercianti, anche tutti i soggetti che
effettuano prestazioni di servizi in luoghi aperti al pubblico.
Si tratta tipicamente, di soggetti che attualmente emettono ricevuta fiscale, quali parrucchieri, saloni di
estetica, officine meccaniche, alberghi, ristoranti, ecc.
Al fine di ottemperare all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi i
contribuenti dovranno dotarsi, ai sensi delle disposizioni di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate nr. 182017 del 28/10/2016 di un Registratore Telematico, il quale andrà a sostituire gli attuali
registratori di cassa. Esso dovrà essere “attivato e messo in servizio” mediante una procedura di attivazione
da eseguirsi sulla piattaforma Fatture e Corrispettivi. Per rendere meno gravoso l’adeguamento o l’acquisto
dei nuovi registratori telematici, sarà riconosciuto anche un bonus fiscale: sarà previsto un credito d’imposta
pari al 50% della spesa sostenuta per il registratore di cassa per un massimo di 250 € in caso di acquisto e un
minimo di 50 € per l’adeguamento. Con l’avvio della trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle
Entrate, non sarà più necessario tenere il registro dei corrispettivi, il quale dovrà essere mantenuto solo
fintanto che non si utilizzeranno i corrispettivi telematici, oppure per le attività per cui l’obbligo di
corrispettivi telematici non sussiste.
Lo scontrino elettronico emesso dovrà riportare dei dati obbligatori, quali:
1. dati del soggetto emittente (denominazione, ragione sociale, nome e cognome, partita IVA ed
ubicazione dell’esercizio);
2. descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
3. numero progressivo;
4. ammontare del corrispettivo dovuto e pagato.
Il cliente riceverà non più uno scontrino o una ricevuta fiscale, bensì un documento commerciale, il quale
varrà a titolo di garanzia, ma non avrà valore ai fini fiscali (per far valere detrazioni), a meno che esso non sia
integrato con codice fiscale o partita iva del cliente.
La trasmissione telematica dei corrispettivi dovrà avvenire entro 12 giorni dalla data di effettuazione
dell’operazione, fermo restando l’obbligo di memorizzazione giornaliera. Un particolare esonero, inerente
l’introduzione dell’obbligo dei corrispettivi elettronici, riguarda gli impianti di distribuzione di carburante. Si ricorda inoltre che restano fuori dall’obbligo, in quanto già non obbligati al rilascio di scontrino fiscale o
ricevuta fiscale o fattura, anche i seguenti soggetti (ex articolo 12 L. 431/1991 e DM specifici): Associazione
italiana della Croce rossa; settore delle telecomunicazioni; enti concessionari di autostrade; esattori comunali
e consorziali; esercenti somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di
fognatura, se i corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali; esercenti somministrazione di acqua, gas,
energia elettrica, vapore e teleriscaldamento; esercenti il servizio di traghettamento di automezzi
commerciali e privati tra porti nazionali; enti e società di credito e finanziamento; esercenti utilizzo di
infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti,ecc.
L’inosservanza dell’obbligo di certificazione telematica dei corrispettivi equivale a quella che oggi è la
mancata emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale nei casi d’obbligo. Si rende pertanto applicabile la
sanzione pari all’imposta corrispondente all’importo non documentato. Inoltre, nel caso in cui vengano
compiute quattro violazioni nel corso di un quinquennio, scatta la sospensione dell’autorizzazione
dell’attività.
Roberto Laiso
Dottore Commercialista
studiolaiso@hotmail.com