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VACANZA ROVINATA

DANNO DA VACANZA ROVINATA: NOVITA’
Navigando nel Web o semplicemente leggendo riviste turistiche, ci si imbatte sempre più
spesso nel termine vacanza rovinata , ma, su cosa tale termine significhi o sul perché tale
fattispecie debba trovare nel nostro ordinamento un diritto risarcitorio non v’è molta
chiarezza. Il rischio è che il turista, vittima di un “pregiudizio” durante la propria vacanza ,
cada nell’errore d i pensare di poter richiedere chissà quale risarcimento, così da imbarcarsi
in costose, quanto infruttuose azioni legali . Tralasciando eccessivi tecnicismi che possono
trarre in inganno il lettore, è possibile definire il danno da vacanza rovinata come il
pregiudizio sofferto dal turista a causa dell’inadempimento contrattuale dell’organizzatore
turistico durante l’esecuzione del viaggio tutto compreso . Dall’inadempimento contrattuale
dell’organizzatore del viaggio , quindi possono derivare al viaggi atore due tipi di danno , il
primo di natura patrimoniale (esempio la perdita del bagaglio), il secondo di natura non
patrimoniale (lesione del periodo di svago e riposo determinato dalla mancanza di indumenti
e beni personali) , ossia il c.d. “ danno da vacanza rovinata ”.Con Sentenza del 12 marzo 2002,
n. C -168/00, la Corte di Giustizia dell’U.E. amm ise per la prima volta la risarcibilità di natura
non patrimoniale (danno morale risarcibile) del danno da “vacanza rovinata” rilevan do che
«in linea di principio il consumatore – turista – ha diritto al risarcimento del danno morale
derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione
di un viaggio “tutto compreso”». La Corte di Giu stizia dell’ U.E., dunque, recepì il principio
secondo cui il consumatore di servizi turistici ha diritto al risarcimento anche del danno
morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in
esecuzione di un contratto turistico. Dopo una vasta produzione giurisprudenzale al
riguardo , anche a fasi alterne, a causa della difficoltà del raggiungimento della prova del
danno subito oggi il danno da vacanza rovinata trova piena risarcibilità nel nostro
ordinamento. Il D.lgs 206 del 2005 - cd Codice del Consumo - che ha recepito ed incluso
negli artt. dall’ 82 al 100, tutte le disposizioni in materia di viaggio organizzato oggi trova
nuova conferma nel CODICE DEL TURISMO con il quale il legisl atore si pronuncia, in
particolare sulla quantificazione di tale evento dannoso che deve essere collegata al tempo
di vacanza inutilmente trascorso, all’irripetibilità dell’occasione perduta e alla motivazione
del viaggio . Avv. Raffaella D’Angelo Uff . Legale CODACONS CAMPANIA