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POLIZZE VITA VANTAGGI E INSIDIE ARTICOLO
Polizze vita: vantaggi e insidieNon sono poche le famiglie che impiegano i risparmi nelle polizze vita, strumento considerato una
valida soluzione d'investimento. Certo, i rendimenti sono contenuti ma sicuri, garanzia non di poco
conto viste le turbolenze che imperversano.
Il mercato offre polizze caratterizzate da un rendimento minimo garantito, altre legate a fondi
d’investimento senza garanzie finanziarie, altre ancora presentano elementi delle une e delle altre.
Infine, vi sono le polizze tradizionali, quelle mirate esclusivamente a far fronte alle conseguenze della
morte dell’assicurato, con garanzia per la famiglia superstite di incasso di una somma predefinita.
Al di là del riparo offerto dalle scosse del mercato, il prodotto è appetibile principalmente per due
ragioni: il regime fiscale agevolato e l'impignorabilità delle somme.
La disposizione che rassicura è l'articolo 1923 del Codice civile: le somme dovute dalla compagnia
al contraente o al beneficiario sono inattaccabili, non possono sequestrarsi né essere pignorate.
Sembra tutto tranquillo, quindi, per il cliente. Non è proprio così, sono tante le sfaccettature, o forse
dovremmo dire le insidie, che il sottoscrittore deve considerare con attenzione.
La Corte di Cassazione, con una sentenza del 2018, ha ribadito, richiamando anche pronunce
precedenti, che le polizze vita sono da considerarsi tali solo se garantiscono la restituzione del capitale
a scadenza, altrimenti esse sono ordinari contratti di investimento.
In sostanza, nella polizza assicurativa sulla vita il rischio dell’assicurato viene assunto in toto
dall’assicuratore, mentre in quelle connesse agli investimenti finanziari il rischio di performance
ricade sull’assicurato.
La riqualificazione di una polizza assicurativa in un mero prodotto della finanza comporta diversi
effetti, sia in ambito fiscale che in ambito successorio e di protezione patrimoniale.
Quando il prodotto è qualificato come polizza vita è possibile beneficiare del cosiddetto “tax deferral”
meccanismo grazie al quale la tassazione viene posticipata solo al momento del riscatto totale o
parziale della polizza. Se si considera lo stesso come un investimento finanziario, il risultato della
gestione è tassato invece annualmente sulla base delle plusvalenze realizzate e rendicontate
all’investitore.
Altro discorso va fatto per le imposte indirette, il decreto legislativo numero 346 del 31 ottobre 1990
prevede l’esclusione dalla formazione dell’attivo ereditario delle somme corrisposte agli eredi in
forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto. Si escludono, quindi, tali
somme riconosciute ai beneficiari dal patrimonio del defunto.
Come si vede, il mondo delle polizze vita è tutt'altro che semplice, occorre la giusta consapevolezza
per il sottoscrittore perché una riqualificazione di una polizza vita in un prodotto finanziario potrebbe
avere effetti molto significativi, sia dal punto di vista tributario che successorio.
Pierluigi Morena
ufficio legale Codacons