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I VIAGGI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
I VIAGGI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS.La diffusione del contagio da COVID 19 ha dato vita ad un evento eccezionale che ha
comportato una serie di provvedimenti specifici da parte del governo e per tali motivi
costituisce una causa cd di forza maggiore che determina una modifica dell’operatività delle
regole ordinarie previste in caso di rimborso per un viaggio non effettuato. Le situazioni che
si possono ipotizzare sono essenzialmente tre: 1) La cancellazione disposta d’imperio da
parte delle AUTORITA’: l’annullamento delle gite scolastiche, il blocco dei voli da e per la
CINA e altre destinazioni, ove siano stati corrisposti dei pagamenti, da diritto al rimborso
integrale a prescindere dalle regole previste in caso di disdetta previste dal singolo servizio.
2) Quando l’annullamento del viaggio viene disposto in via precauzionale dall’organizzatore,
pur non rientrando nelle fattispecie oggetto di provvedimento autoritativo, il consumatore
avrà diritto al rimborso da parte dello stesso di ogni somma pagata. 3) Se invece la disdetta
del viaggio viene effettuata dal consumatore, indipendentemente dai casi indicati in
precedenza, per
paura del contagio , e non rientra nell’ambito di tempo e spazio indicati dalle
disposizioni contingenti, questi non avrà diritto ad alcun rimborso e l’annullamento potrà
essere soggetto, in virtù delle regole previste in materia, al pagamento di una penale. Quindi
non sarà possibile annullare oggi un viaggio che abbiamo in programma di compiere dopo
il 3 aprile p.v. a meno che non sia in località anch’essa” a rischio”. In questo caso ove si
tratti di un cd pacchetto turistico, si applicherà la regola prevista dal CODICE DEL TURISMO
in virtù della quale il consumatore, prima dell’inizio del viaggio, ha il diritto di esercitare la
disdetta senza penali ed ha diritto al rimborso di somme versate, quando nel luogo di
destinazione si verifichino degli eventi straordinari e inevitabili che possano incidere
sull’esecuzione del programma di viaggio o di trasporto dei passeggeri. Tuttavia l’emissione
del D.P.C.M. del 9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio le misure di
contenimento del virus limitando, tra l’altro, la libertà di circolazione fatta
eccezione per motivi di necessità, lavoro e salute, costituisce causa di forza
maggiore applicabile a tuti i contratti di viaggio in programma nel periodo di
vigenza della disposizione. Ciò consente la risoluzione del rapporto con diritto al
rimborso integrale dell’importo corrisposto per ogni tipo di viaggio o
spostamento. Il consumatore, a sua scelta, potrà richiedere il rimborso o ottenere un
voucher da utilizzare entro un congruo termine di tempo ed eventualmente prorogabile.
NON INGOIATE IL ROSPO Avv. Raffaella D’Angelo Uff. Legale CODACONS
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