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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
Un virus subdolo e terribile che, oltre che spezzare vite, ha frantumato il rito collettivo dei viaggi di primavera.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Un virus subdolo e terribile che, oltre che spezzare vite, ha frantumato il rito collettivo dei viaggi di primavera.



L`emergenza epidemiologica ha azzerato il turismo portando il settore al collasso, con un
calo registrato in misura già superiore al 60 per cento che, secondo gli analisti, avrà una
incidenza sostanziale sul Prodotto interno.
In effetti, in queste settimane gli operatori hanno potuto raccogliere solo annullamenti di
voli e pacchetti turistici. Tutte con un`unica giustificazione: Covid-19. Un virus subdolo e
terribile che, oltre che spezzare vite, ha frantumato il rito collettivo dei viaggi di primavera.
Spesso, di fronte ad una (giustificata) disdetta o ad una istanza di risarcimento per
inadempimento, le agenzie, o le stesse Compagnie aeree, offrono ai clienti un voucher in
luogo del rimborso pecuniario. Una pratica discutibile che è recentemente passata al vaglio
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale con la sentenza del 26 marzo 2020
(Causa 215/18) ha fissato importanti principi a tutela dei passeggeri.
L`Alta Corte con sede in Lussemburgo chiamata a dirimere una vertenza su un ritardo
aereo, con relativo titolo acquistato presso un`agenzia di viaggi e non direttamente dal
vettore, ha stabilito che il passeggero ha sempre diritto alla compensazione pecuniaria.
La Corte di Giustizia, partendo da quella che in apparenza si presenta come una vertenza
semplice, ossia un banale ritardo aereo, ha fissato tre principi centrali i quali possono
trovare una larga applicazione pratica: in primo luogo, si è deciso che un ricorso per il
riconoscimento di una compensazione pecuniaria, proposto da un passeggero nei confronti
del vettore aereo, rientra nella nozione di «materia contrattuale». Ciò anche se tra le parti
del giudizio non era stato concluso alcun contratto in quanto il volo operato dal vettore era
incluso in un contratto «tutto compreso», stipulato con un terzo (l’agenzia di viaggi).
In secondo luogo, l`Alta Corte ha ritenuto che una tale domanda giudiziale non rientra
nell’ambito dei contratti conclusi dai consumatori (contratti disciplinati dagli articoli 15-17
del Regolamento europeo 44/2001).
Infine la Corte di Giustizia ha riconosciuto che in caso di ritardo aereo il passeggero, pur in
assenza di contratto diretto con la Compagnia, può vedersi riconosciuta dal vettore una
compensazione pecuniaria.
E` un passo in avanti, breve ma significativo, nella tutela del soggetto debole, posizione
propria dell`utente che acquista il titolo di viaggio. Del resto `da questioni grandi come
capocchie di spillo nascono grandi principi di diritto` amava ripetere il giurista tedesco
Rudolf von Jhering.
Il passeggero - una volta usciti da questo brutto incubo collettivo - avrà una protezione in
più, senza dimenticare che è comunque possibile la consultazione di siti ed App che
consentono di avere contezza dei ritardi in cui mediamente incorrono i vettori, a seconda
degli scali in cui essi sono chiamati ad operare.
Qualche precauzione in più già prima di un acquisto è sempre consigliabile.
Pierluigi Morena
ufficio legale Codacons