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LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE AI TEMPI DEL COVID19
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
LIBERTA’ Di CIRCOLAZIONE AI TEMPI DEL COVID19
In questo periodo di quarantena spesso ci siamo interrogati sulla legittimità delle
misure di limitazione adottate dal Governo. La risposta di facile soluzione è nella nostra
CARTA COSTITUZIONALE. L’articolo 16 che si occupa della libertà di circolazione
e di soggiorno recita «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in
via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge». Dalla lettura della norma si
evince che la libertà dei cittadini di circolare o soggiornare sul territorio nazionale può
quindi subire una limitazione a condizione che vi siano evidenti motivi, attinenti alla
salute e alla pubblica sicurezza, e che ciò avvenga in virtù di una norma adottata dal
Parlamento o dal Governo (nelle forme del decreto legge o del decreto legislativo). Ciò
significa che nessun decreto ministeriale, regolamento comunale o legge regionale,
ossia norme di rango inferiore alla LEGGE, nella gerarchia delle Fonti del Diritto,
possono restringere il diritto di spostamento dei cittadini italiani. Il meccanismo della
RISERVA DI LEGGE contenuto nell’art. 16 della Costituzione è però relativo (cd
riserva di legge relativa). Ciò significa che una legge generale potrebbe ben disporre
una generica limitazione della libertà, delegando poi il governo, attraverso più specifici
provvedimenti amministrativi (come ad esempio il DPCM, ossia il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o un Decreto ministeriale), ad attuare le
disposizioni della legge stessa, come avvenuto nel nostro paese in periodo di
emergenza COVID19. Tuttavia la possibilità che condizioni di oggettiva,
imprevedibile ed estesa emergenza possano richiedere di accettare ingerenze pubbliche
nell’esercizio dei diritti individuali più marcate del solito, come nel periodo che stiamo
vivendo, non equivale ad arrendersi all’idea che queste ultime possano essere
adottate extra ordinem , oltre, cioè, le forme costituzionali. Lo stato di emergenza
sanitaria non può tradursi in uno stato di emergenza giuridica: ne va della tenuta del
nostro sistema istituzionale e della ragione più profonda del modello di Stato di diritto.
Detto ciò non v’è alcun dubbio sul giudizio di eccesso che stanno assumendo i controlli
sul rispetto della quarantena. La sanzione elevata al runner solitario sulla spiaggia
individuato attraverso l’uso del drone, cui abbiamo assistito, è solo uno degli esempi
di comportamento dell’autorità ai limiti del rispetto delle nostre libertà sui quali ci si
dovrà interrogare quando i Giudici di Pace, in un futuro ormai prossimo, saranno
sommersi da opposizioni a sanzione per violazione della quarantena.
Avv. Raffaella D’Angelo Ufficio legale CODACONS CAMPANIA