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I BUONI FRUTTIFERI
I Buoni fruttiferi sono i tradizionali prodotti del risparmio postale. Titoli che hanno riscosso
successo perché a basso rischio in quanto emessi dalla Cassa depositi e prestiti, con garanzia dello
Stato, e collocati in esclusiva da Poste Italiane. I Buoni garantiscono la restituzione del capitale,
oltre agli interessi maturati alla loro scadenza. Tuttavia, questi tradizionali titoli danno adito a
contenzioso allorquando il cliente richiede il rimborso concordato. Spesse volte, infatti, Poste
Italiane non riconosce al sottoscrittore i tassi di rendimento nella misura dovuta. Le questioni più
diffuse nei tribunali attengono alla modifica dei rendimenti nel corso del rapporto, con il grosso
delle vertenze che riguarda i Buoni di durata trentennale. Qui entra in gioco il discorso sulla serie
dei titoli, infatti nel periodo successivo all’entrata in vigore del Decreto ministeriale del 1986 che
riduceva i rendimenti, Poste Italiane ha continuato ad utilizzare i vecchi moduli di Buoni della serie
“P”, ignorando la sopravvenuta riduzione dei rendimenti.
Ciò è avvenuto per ragioni di economia, si sono utilizzati tutti i moduli residui della precedente
serie fino al loro esaurimento. Si è però creato un problema interpretativo, in particolare sui vecchi
moduli con le più vantaggiose condizioni della precedente serie, venivano apposti i timbri della
nuova serie “Q” nel malriuscito tentativo di evitare equivoci sull’appartenenza del titolo alla serie
più recente. Nella parte retrostante dei Buoni veniva apposto il timbro “Q” con i tassi di interesse
applicabili per i primi 20 anni di vita del titolo, ma nulla veniva disposto sull’entità degli interessi
da applicare negli ultimi 10 anni (il buono della serie Q ha scadenza trentennale). In sintesi una
confusione ingenerata da Poste Italiane, con i risparmiatori chiamati a far valere in sede giudiziaria
la tesi secondo cui l’omessa indicazione dei tassi degli ultimi 10 anni comporta l’adozione dei tassi
riportati sul testo dei titoli della precedente serie, di entità doppia di quella prevista nel decreto del
1986.
Pierluigi Morena
ufficio legale Codacons