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CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI
Credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e fitto d’azienda
Credito imposta locazioni
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel Decreto Rilancio, è stato introdotto il c.d
“Credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e fitto
d’azienda” (Art. 28). Il legislatore, ha voluto agevolare gli imprenditori che, a seguito di una forte
riduzione dei ricavi e delle limitazioni imposte dal governo, hanno dovuto comunque versare il
canone di locazione del proprio esercizio commerciale, nonostante il mancato utilizzo dello stesso
per un periodo di oltre 2 mesi. L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo
d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e il credito d’imposta è
pari al 60% del canone versato. Possono beneficiare di tale credito i soggetti esercenti attività di
impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo
d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che, per
effetto della pandemia, hanno avuto una riduzione del fatturato pari al 50% rispetto ai
corrispondenti mesi dell’anno precedente.
Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di
cessione il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento in cui la
cessione ha efficacia. In questa ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza del versamento
dell’intero canone, fermo restando, però, che deve avvenire il pagamento della restante differenza
(40%) dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita. Resta inteso che in assenza di pagamento
del canone, non è possibile usufruire del credito di imposta. I canoni devono essere relativi a un
contratto di locazione così come indentificato dall’art.1571 del codice civile e la condizione
necessaria per poter fruire del credito è il pagamento dello stesso. Inoltre nel caso in cui
l’ammontare del canone sia stato rinegoziato per effetto dell’attuale contingenza economica,
rispetto a quello inizialmente pattuito, il credito d’imposta sarà commisurato al canone
rideterminato, ma ciò potrà avvenire solo dopo aver provveduto a registrare la riduzione presso
l’Agenzia delle Entrate.
Durante il mese di Ottobre, con l’introduzione del “Decreto Ristori”
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 28.10.2020, al fine di garantire un maggior sostegno
economico per le aziende colpite dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24 Ottobre, il
credito d’imposta è stato prorogato per ulteriori 3 mensilità (ottobre/novembre/dicembre 2020), con
le stesse modalità di calcolo del precedente.
Roberto Laiso
Dottore Commercialista
studiolaiso@hotmail.com