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SOSTEGNI BIS RISCOSSIONE SOSPESA

Sostegni bis: riscossione sospesa
Il 20 maggio 2021 è stato approvato il DL Sostegni bis che prevede il differimento di 2 mesi - fino al 30 giugno
2021 - della sospensione delle attività dell'Agente della riscossione. La sospensione riguarda tutti i versamenti
derivanti da: Cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione; Accertamenti esecutivi emessi
dall’Agenzia delle Entrate; Avvisi di addebito emessi dall’INPS; Atti di accertamento emessi dall’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA
importazione; Ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali; Accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali.
Sono altresì sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata
in vigore del Sostegni bis su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a
titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad
alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in
presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a
prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, prima di
disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel
periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del Sostegni bis e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.
Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, per le quali l’agente della
riscossione non ha notificato l’ordine di versamento, restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni
pubbliche, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del
beneficiario.
I versamenti sospesi derivanti da cartelle di pagamento devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il
mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 31 luglio 2021 ovvero, qualora il
contribuente non sia in grado di ottemperare al pagamento in un’unica soluzione, lo stesso potrà, entro lo stesso
termine, presentare istanza di rateizzo.
Roberto Laiso
Dottore Commercialista
studiolaiso@hotmail.com