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PRESTITI ESTINTI IN ANTICIPO
PRESTITI ESTINTI IN ANTICIPOIn caso di estinzione anticipata di un finanziamento, da parte dei consumatori, sono a
questi rimborsabili le somme pagate, per la frazione pertinente alla “restante durata del
contratto”.
Questo è quanto prescrive la legge (nello specifico l’art. 125 sexies del Testo Unico
bancario) ma non quello che le società finanziarie hanno da sempre attuato a danno dei
consumatori.
La norma infatti prevede che il consumatore può chiedere il recupero di somme
indebitamente trattenute dalla banca o finanziaria e per farlo deve semplicemente provare:
1) Che il finanziamento rientri nel campo di applicazione del credito ai consumatori;
2) E che è stato chiesto il rimborso anticipato del prestito.
Tutte le clausole inserite nei contratti di finanziamento che limitino o escludano tale diritto
sono affette da nullità per violazione appunto della norma del TUB.
È intervenuta, di recente, una sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato la
finanziaria Santander alla restituzione dei costi sostenuti dal consumatore in un caso,
appunto di estinzione anticipata della finanziaria.
Sul punto, era intervenuta anche la Corte di Giustizia europea, alla quale si è riportato lo
stesso Tribunale di Milano.
È stato inibito alla società finanziaria, da parte della giustizia italiana, il comportamento
illegittimo consistente nella riduzione dei soli costi recurring (ovvero correlati ad attività
destinate a svolgersi nel corso del rapporto) e non del costo totale del credito comprensivo
delle spese fisse, spese di istruttoria etc.
È stato ordinato alla stessa di pubblicare, sul proprio sito internet, un estratto della
sentenza, al fine di informare tutti i consumatori della illegittimità della clausola che non
prevedeva, in caso di estinzione anticipata, il rimborso delle spese.
Nel mirino dell’Antitrus, le finanziarie sono finite anche per un’altra pratica scorretta
ovvero quella di imporre ai consumatori, all’atto della sottoscrizione del finanziamento,
polizze assicurative non collegate o non funzionali al prestito.
La gravità di tale pratica, è ravvisabile nella natura aggressiva nonché nell’entità del
pregiudizio economico derivante da uno stato di bisogno che induceva il consumatore a
richiedere il prestito e pertanto anche ad accettare la polizza.
Avv. Maria Cristina Rizzo
Ufficio Legale Codacons Campania