CONTENUTI > Articoli > 2021 > 07 > CONTRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNI BIS

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO ALTERNATIVO SOSTEGNI BIS

Contributo fondo perduto “alternativo” - Sostegni bis
Il Decreto Legge c.d. Sostegni-bis”, all’articolo 1, commi da 5 a 15, riconosce un contributo a fondo perduto,
denominato “contributo Sostegni bis attività stagionali”, alternativo al contributo Sostegni bis automatico di
cui al medesimo articolo, commi da 1 a 3, riconosciuto ai soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo
perduto previsto dall’articolo 1 del decreto legge n. 41/2021 (c.d. Decreto “Sostegni”).
Il contributo Sostegni bis automatico consiste in una somma di importo pari al contributo Sostegni già
percepito ed è erogato automaticamente dall’Agenzia delle entrate senza necessità di presentare istanza, con
la stessa modalità di erogazione scelta dal contribuente nell’istanza al contributo Sostegni.
Il contributo Sostegni bis attività stagionali viene, invece, riconosciuto, a seguito di presentazione di istanza,
ai soggetti per i quali si è verificato un calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi
del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.
La misura del contributo varia a seconda se il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo del
primo decreto Sostegni.
a) se il soggetto interessato ha beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni, il nuovo contributo è
determinato applicando alla suddetta differenza tra la media del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi
indicati (1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020), le seguenti percentuali differenziate
in base ai ricavi/compensi 2019: 60% fino a 100.000 euro; 50% da 100.000 a 400.000 euro; 40% da 400.000
a un milione; 30% da uno a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni;
b) se il soggetto interessato non ha beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni, alla suddetta
differenza si applicano, invece, le seguenti percentuali, variabili sempre a seconda dei ricavi/compensi 2019:
90% fino a 100.000 euro; 70% da 100.000 a 400.000 euro; 50% da 400.000 a un milione; 40% da uno a 5
milioni; 30% da 5 a 10 milioni.
Per ottenere il contributo è necessario presentare istanza all’Agenzia delle Entrate.
Le “regole di compilazione” sul calo del fatturato medio non differiscono molto da quelle già fissate per il Cfp
DL Sostegni. Esistono però due condizioni particolari, come di seguito evidenziato:
• a differenza dei precedenti c.f.p. varati per l’emergenza da Covid-19, per il contributo Sostegni bis
attività stagionali non è previsto il requisito, alternativo al calo del fatturato e corrispettivi, consistente
nell’attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, per essere ammessi a
richiedere il contributo Sostegni bis attività stagionali, tutti i soggetti Iva devono possedere il requisito
del calo minimo del fatturato;
• per il contributo in argomento non è previsto un importo minimo
mentre rimane comunque
invariato l’importo massimo concedibile che è pari a 150.000 euro.
Roberto Laiso
Dottore Commercialista
studiolaiso@hotmail.com