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ESONERO COVID PER CONTRIBUTI

Esonero Covid per contributi
L’articolo 1, comma 20 e seguenti, della legge 178/2020 ha previsto l’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali 2021 a favore dei soggetti danneggiati
dall’emergenza epidemiologica Covid-19, nel rispetto di determinate condizioni. Al fine di
giovarsi del beneficio gli iscritti INPS dovranno presentare apposita domanda tramite
l’area riservata del sito dell’Istituto, entro il termine del 30 settembre 2021. Il cd. “anno
bianco contributivo”, previsto dall’articolo 1 della manovra finanziaria, Legge 178/2020,
comma 20 e seguenti, prevede che le istanze d’esonero vadano presentate all’INPS per i
soggetti iscritti:
• alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni
autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri;
• alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’art. 53, comma 1, TUIR;
• alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come
professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già
collocati in pensione.
Per tutti agli altri soggetti, in particolare i liberi professionisti iscritti agli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, le domande dovranno invece essere
presentate entro il 31 ottobre 2021 secondo lo schema predisposto dai singoli enti
previdenziali.
In ogni caso, l’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola
forma di previdenza obbligatoria.
L’esonero può essere richiesto esclusivamente per i contributi di competenza dell’anno
2021 e che abbiano una scadenza entro il 31 dicembre 2021.
I requisiti affinché i lavoratori iscritti all’Inps possano accedere all’esonero contributivo,
con evidenza di alcuni chiarimenti offerti con la circolare Inps 124/2021, sono i seguenti:
1. Calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a
quelli dell’anno 2019;
2. Reddito 2019 da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla
Gestione non superiore a 50.000 euro;
3. Possesso della regolarità contributiva.
Sono, altresì, esclusi i contributi richiesti nell’arco temporale indicato ma di competenza
di annualità pregresse. Il limite massimo di esonero richiedibile è fissato in 3.000 euro,
anche se la somma effettivamente spettante dovrà essere determinata in funzione delle
richieste pervenute dagli aventi diritto.
Articolo a firma del Dott. Roberto Laiso, Dottore Commercialista,
pubblicato il 16 settembre 2021 su Il Quotidiano del Sud