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IL GREEN PASS NON VIOLA LA CARTA

Il Green Pass non vìola la Carta
Dal 1° settembre il Green pass è diventato obbligatorio per accedere ad alcuni mezzi
pubblici (non tutti), per entrare all’università non solo a lavorare ma anche a seguire un
corso, per fare lezione a scuola.
Un decreto approvato dal Governo lo scorso 6 agosto ha stabilito che chi non ha la
certificazione verde perché non è vaccinato, non è guarito dal Covid o non ha fatto un
tampone nelle ultime 48 ore, avrà da adesso in poi ulteriori limitazioni rispetto a quelle
che già esistono per ristoranti al chiuso, palestre, piscine, musei, cinema, stadi, e
quant’altro.
La notizia ha agitato gli animi di negazionisti del Covid e no vax che con manifestazioni
anche violente in questi giorni stanno manifestando il loro dissenso tacciando di dittatura
il Governo e arrivando a paragoni eccessivi con il marchio simbolo infausto della shoah.
Senza entrare nel merito o meglio nella meritevolezza della protesta è necessario far luce
su alcune affermazioni sulla legittimità del provvedimento.
Innanzitutto per essere “incostituzionale”, una norma deve violare uno o più articoli della
Costituzione. L’art. 16 Cost. riconosce la libertà di movimento a tutti i cittadini salvo che
una legge disponga limiti, di carattere generale (ossia per tutti i cittadini o per categorie
omogenee), dettati da motivi di salute. Dunque, è la stessa Costituzione ad ammettere
limitazioni. Ed a scegliere queste limitazioni – dice sempre la Costituzione – è la legge. Il
D.L. 105/2021 che istituisce il green pass è un atto avente forza di legge, ossia equiparato
alla legge del Parlamento, immediatamente efficace e, quindi, vincolante. Pertanto
rattandosi di una legge che pone restrizioni in ragione della salute pubblica, il D.L. 105
rispetta pienamente l’art. 16 della Cost. Il green pass non costituisce neanche una
limitazione alla libertà di spostamento (come invece il lockdown) ma è solo una
condizione per l’accesso, in determinate forme, ai locali (una sorta di carta d’identità per
entrare in determinati luoghi).
Chi sostiene inoltre che il green pass sia contrario al Reg. UE 953/21 o non lo ha letto o
non lo ha compreso. Il regolamento vieta che si possa usare la vaccinazione come
indiretto modo per limitare la libertà di circolazione tra Stati dell’UE, senza menzionare le
limitazioni interne.
Anzi, le giustifica. Tant’è che riporta testualmente quanto segue:
«In conformità del diritto dell’Unione, gli Stati membri possono limitare il diritto
fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica. Tutte le restrizioni alla
libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione attuate per limitare la diffusione
del SARS-CoV-2 dovrebbero basarsi (…) sulla tutela della salute pubblica».
Insomma, l’UE dice che il green pass è legittimo (tant’è che esiste proprio il green pass
europeo). Infondate sono anche le accuse di violazione delle norme sulla Privacy visto
che la legge prevede possibili limitazioni per motivi di salute pubblica ed in ogni caso ai
privati è comunque fatto obbligo di non trattare i dati dei clienti che esibiscono il green pass. La certificazione verde quindi, destinata alla dismissione con l’esaurirsi
dell’emergenza sanitaria è, in questo momento, pari ad un documento personale da
esibire all’occorrenza come per gli attuali documenti di riconoscimento. Sarebbe come
dire che viola la privacy il titolare del bar che chiede la carta d’identità al minorenne
prima di dargli alcolici. Pertanto bando alle polemiche inutili alimentate dai social!
“Abbiamo fatto molti sogni per arrivare qui!”
Avv. Raffaella D’Angelo
Ufficio Legale
CODACONS CAMPANIA
Articolo pubblicato il 9/9/2021 su Il Quotdiano del Sud