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CREDITI DI IMPOSTA PER ATTIVITA TEATRALI
"Credito d'imposta per attività teatrali"L’articolo 36-bis del DL Sostegni n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge n.
69/2021, ha previsto un credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e
gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di
almeno il 20% rispetto all'anno 2019. L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e
delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo.
Con il Provvedimento prot n. 262278/2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le
modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e ha approvato il modello di
Comunicazione, con le relative istruzioni.
I soggetti beneficiari sono gli esercenti attività d’impresa che svolgono attività teatrali e
spettacoli dal vivo. Il credito spetta per le spese sostenute nel 2020 per la realizzazione
delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, incluse le spese sostenute per la
realizzazione delle predette attività mediante l'utilizzo di sistemi digitali per la
trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
L’importo del credito sarà pari al 90% delle spese sostenute.
I soggetti beneficiari devono comunicare telematicamente all’Agenzia, direttamente o
avvalendosi di un soggetto incaricato, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2020
per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, al fine di consentire
l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione
alle risorse disponibili.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile
è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con
successivo provvedimento da emanare entro il 25 novembre 2021. Detta percentuale è
ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, pari a 10 milioni di euro,
all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare
complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la
percentuale è pari al 100%.
Se l’importo teoricamente spettante del credito d’imposta, unitamente ad altre eventuali
misure di aiuto riconosciute ai sensi della Sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020, determini il superamento dei limiti massimi ivi
previsti, nella Comunicazione va riportato l’importo ridotto del credito rideterminato ai
fini del rispetto dei predetti limiti. In tal caso, si tiene conto di tale minor importo e
l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito rideterminato
moltiplicato per la suddetta percentuale.
Il credito riconosciuto si potrà utilizzare esclusivamente in compensazione a partire dal
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che individuerà la
quota effettivamente fruibile del credito.
Dovranno aspettare l’esito dei controlli antimafia, invece, gli esercenti con crediti
superiori a 150mila euro. In questo caso, se dalle verifiche non emergono impedimenti,
l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo della somma. Articolo a cura di Roberto Laiso, dottore commercialista, pubblicato il 4 novembre 2021
su Il Quotidiano del Sud.