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IL PIANO DEL CONSUMATORE PUO AIUTARTI MA NON E SEMPLICE
Il "Piano del consumatore" può aiutarti. Ma non è semplice!Una persona fisica molto indebitata, anzi sovraindebitata, ovvero che si trova in “una situazione di perdurante
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina
la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni…”, può accedere attraverso il cosiddetto “Piano
del consumatore” alla possibilità di rinegoziare il proprio debito con i creditori. Ovviamente non tutti possono
accedere alla procedura.
L'accesso a questa procedura non è cosa semplice e il tutto deve dipendere dal giudizio di un giudice che
verifica la fattibilità, l’assenza degli atti in frode ai creditori e la meritevolezza del consumatore nonché la
convenienza della proposta in ipotesi di contestazioni al riguardo.
Se omologato, il Piano permette di sospendere tutte le procedure esecutive (sia quelle già in corso, sia quelle
che devono partire) e di sanare i propri i debiti, senza doverli per forza ripagare interamente. Ma occorrono
determinati requisiti per poter accedere alla procedura.
Si può accedere al Piano del consumatore solo a determinate condizioni, che dipendono soprattutto dal
soggetto, dalla sua buona fede e dal tipo di debito.
Il requisito della meritevolezza, in quanto giocoforza oggetto di valutazione soggettiva, ha trovato nelle prime
applicazioni giurisprudenziali diverse interpretazioni, talune più rigide, altre più inclini a tener conto delle
dinamiche sociali che caratterizzano l’odierno sistema economico. A parere di chi scrive, pur restando
indubbio che l’accesso a tale tutela sia espressamente subordinato a un positivo apprezzamento della condotta
dell’indebitato, è altrettanto vero che la legge è comunque rivolta a soggetti che si trovano nella comprovata
incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte, sicché il parametro soggettivo andrebbe opportunamente
letto in senso dinamico e alla luce di tutti i fattori sociali, esterni e interni, che connotano le quotidiane
operazioni economiche. Non da ultimo, non appare peregrino ritenere che vada tenuta in conto, ove ricorrente,
la non rara corresponsabilità degli istituti finanziatori nei casi di sovraindebitamento determinato
dall’eccessivo ricorso al credito, giacché le pratiche commerciali tenute, anche dagli operatori qualificati del
settore, negli anni hanno empiricamente contribuito ad una diseducazione dell’utente finale.
Con la nuova disciplina, il piano del consumatore sarà sostituito dal Piano di ristrutturazione dei debiti del
consumatore. Le principali novità, tutte tendenti a un ampliamento della tutela offerta al consumatore, saranno
tra le altre: l’espressa previsione della possibile falcidia per i contratti di finanziamento contro cessione del
quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno,
nonché di un giudizio sulla condotta dei finanziatori nella valutazione del merito creditizio.
Roberto Laiso
Dottore Commercialista
studiolaiso@hotmail.com