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BUONI FRUTTIFERI COINTESTATI
Cosa fare in caso di decesso di uno degli intestatari

BUONI FRUTTIFERI COINTESTATI

Cosa fare in caso di decesso di uno degli intestatari


BUONI FRUTTIFERI COINTESTATI: che fare in caso di decesso di uno degli
intestatari?
I buoni fruttiferi postali cointestati e dotati della clausola “pari facoltà di rimborso”
attribuiscono a ciascun cointestatario, in caso di sopravvenuto decesso dell’altro,
il diritto ad ottenere la liquidazione dell’intero importo risultante dal titolo. Il
principio di diritto così affermato dalla Sentenza della Cassazione sez. I n. 24639
del 13 settembre 2021 ha, così, risolto uno dei tanti contrasti in materia di buoni
fruttiferi postali. Infatti, in questi casi Poste Italiane negava il rimborso al titolare
superstite, in mancanza di una quietanza liberatoria degli altri eredi, ritenendo che
il titolo fosse parte della comunione ereditaria. In pratica, in mancanza di una
norma specifica in materia di buoni, riteneva applicabile alla fattispecie la
disposizione prevista dal codice postale in materia di libretti postali cointestati in
virtù della quale il pagamento delle somme depositate era subordinato al consenso
di tutti gli eredi anche ove lo stesso fosse intestato a più persone. I giudici della
Cassazione, invece, sovvertendo tale tesi, con la menzionata pronuncia, hanno evidenziato
che “i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del
diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il
rimborso «a vista», il che si traduce nell’incanalamento della fase di pagamento della somma
portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto «a vista»,
all’intestatario”. Pertanto, la tesi secondo la quale la morte di un cointestatario non
consentirebbe il rimborso dell’intera somma agli altri “finirebbe per paralizzare proprio
l’aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si
caratterizzano”. Infatti, un conto è la titolarità del credito, altro è il diritto alla riscossione,
“sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti
dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto”. In buona sostanza, è l’erede del
soggetto defunto che potrà eventualmente agire nei confronti del cointestatario superstite
per recuperare quanto di sua spettanza, ma “Poste Italiane S.p.a. non può rifiutare il
rimborso del buono, sotto l’aspetto considerato, non essendo tenuto ad alcun divieto di
esecuzione della prestazione, che viceversa non può legittimamente rifiutare”. Si tratta
della prima pronuncia di legittimità su questa specifica questione. Dopo tante batoste ai
risparmiatori finalmente la “Corte s’è desta.”!
Avv. Raffaella D’Angelo Uff. Legale CODACONS CAMPANIA