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CODICE DEL CONSUMO AL VIA LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA VENDITA DEI BENI
Codice del Consumo: al via le modifiche alla disciplina sulla vendita dei beniEntreranno in vigore il 1° gennaio 2022 le modifiche apportate al Codice del Consumo
dal D.Lgs 170/2021 e si applicheranno ai contratti stipulati successivamente a tale data.
Le modifiche introdotte per dare esecuzione ad una Direttiva Europea, riguarderanno la
vendita dei beni tra venditore e consumatore; la novità più rilevante sarà che tale disciplina
non riguarderà solamente più i beni di consumo ma ben tout court, compresi i beni “con
elementi digitali” e gli “animali vivi”, dapprima non ricompresi nella tutela codicistica.
Per tale motivo è stata anche ampliata la definizione di venditore comprendendo ora
anche il “fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro delle sue
attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuti
digitali o servizi digitali.
La nozione di bene, voluta dalla riforma è stata ampliata a qualsiasi bene mobile materiale
anche da assemblare quali acqua, gas, energia elettrica quando siano confezionati per
la vendita in un volume determinato.
La disciplina, si applica ora anche ai beni usati.
Ulteriore modifica riguarda la condotta del venditore con obbligo di aggiornamento in
caso di vendita di beni digitali: al contempo, però se il consumatore, avendo acquistato
beni digitali non li installi entro un congruo termine, il venditore non risponderà dei difetti
di conformità derivanti appunto dal mancato aggiornamento.
Le norme sulla garanzia convenzionale, sono state ora riguardano la responsabilità del
venditore il quale è responsabile per qualsiasi vizio di conformità esistente al momento
della consegna del bene e che si manifesta nel termine di due anni dalla consegna: ciò
vale anche per i beni digitali con una possibile estensione della responsabilità nel caso in
cui il contratto preveda la fornitura continuativa del contenuto digitale per più di due anni.
La presunzione che il difetto di conformità esistesse già al momento della consegna è stata
poi elevata da 6 mesi ad 1 anno.
È previsto, inoltre, espressamente che il consumatore leso possa esercitare il diritto al
risarcimento danni.
Avv. Maria Cristina Rizzo
Ufficio Legale Codacons Campania