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SKY DAZN
Sede Regionale: Via M. De Angelis, 1 - 84125 Salerno 089 252433 call center nazionale 892007 C.F.
95046270658 http://www.codacons.it - e-mail: codacons.campania@gmail.com
COMUNICATO STAMPA
22/08/2018
• CALCIO IN TV: ESPOSTO ALL’ANTITRUST SU DAZN/SKY;
• CODACONS: DENUNCIAMO PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE. UTENTI DEFRAUDATI E DISORIENTATI,
INCREDIBILE CHE I CONSUMATORI CONOSCANO IL PREZZO MA NON LE
PARTITE CHE VEDRANNO
Di fronte alla questione dei diritti televisivi e delle pay-tv il Codacons ha deciso di
intervenire con un esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per
pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole. Il Codacons, quale strumento di
rappresentanza di interessi diffusi, ha rappresentato all’AGCM “il disorientamento e
l’arrabbiatura di gran parte dei clienti SKY e Premium”, che in larga parte si sono sentiti
“defraudati” dal nuovo assetto dei diritti TV.
Oltre ai problemi tecnici che hanno caratterizzato la prima giornata di campionato, infatti,
l’Associazione ha approfondito – grazie alle segnalazioni ricevute – l’incresciosa vicenda
relativa agli abbonamenti DAZN e ai disagi degli utenti già abbonati a SKY e Mediaset
Premium.
È evidente che la condotta di SKY e DAZN sia scorretta ai sensi del Codice del
Consumo, in particolare sia aggressiva ai sensi dell’articolo 24 del Codice in quanto
“esercita un indebito condizionamento sul tifoso […] ad aderire a ben 2 abbonamenti con
un esborso maggiore in termini denaro e ad usufruire comunque di un servizio di
pessima qualità”.
L’Associazione non può tacere riguardo la condotta commerciale scorretta “posta in
essere da DAZN, che si fa pagare 9,90€ al mese per rendere un servizio scadente: le
partite trasmesse sono continuamente interrotte anche per chi ha la connessione con
fibra ottica. Dal canto suo SKY pone in essere una condotta scorretta in quanto costringe
gli utenti a pagare l’abbonamento per la serie A, allo stesso prezzo della scorsa stagione
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calcistica, non garantendo la trasmissione di tutto il campionato e non dichiarando sin da
subito quali sono le partite che non verranno trasmesse”.
Riguardo DAZN, in particolare, le segnalazioni giunte riguardano in particolare “le
interruzioni continue ed improvvise, i ritardi nella connessione, la mancata disponibilità
dell’app per alcuni dispositivi e il ritardo nella trasmissione in tempo reale della partita
dovuto allo streaming rallentato”. Da segnalare è anche l’ingannevolezza del messaggio
pubblicitario diffuso da DAZN. L’emittente pubblicizza il servizio sostenendo che non sia
“un contratto, né un abbonamento e che si può disdire in qualsiasi momento”, ma è
evidente – semmai – il contrario.
Egualmente significativa la situazione degli utenti SKY:
“La circostanza più grave riguarda gli abbonati a SKY calcio, che lo scorso anno
vedevano tutte le partite del campionato, ora nel pacchetto vedranno solo 7 partite su 10
di serie A, ma non potranno sapere quali. Dipenderà dall’orario e dal giorno. Una
situazione di grave disagio per gli utenti tv del calcio: ti abboni, paghi e poi bisogna
incrociare le dita sperando che la propria squadra giochi nel giorno e nell’orario giusto.
Tale situazione costringe di fatto i tifosi ad abbonarsi a SKY per vedere il 70% delle
partite e a DAZN, con tutti i problemi tecnici e disagi del caso, per vedere il restante 30%
delle partite di serie A. La conseguenza dunque non è una maggiore concorrenza nel
settore, ma la duplicazione degli abbonamenti: chi ha già SKY deve abbonarsi anche a
DAZN per vedere il restante 30% delle partite, per non rischiare di perdersi la partita
della propria squadra. SKY inoltre, nonostante non trasmetta più tutte le partite di
campionato, non riduce il costo del proprio abbonamento”.
Per tutte queste ragioni l’Associazione ha chiesto all’AGCM di:
• aprire un’istruttoria (ai sensi dell’art 6 del Regolamento del 1.4.2015 sulla pratiche
commerciali scorrette e pubblicità ingannevole) e inibire la continuazione della
condotta, accertando e sanzionando le emittenti per pratica commerciale aggressiva
vietata ai sensi degli artt. 20, 24 e seguenti del Codice del Consumo,
• accertare la vessatorietà del rinnovo automatico dell’abbonamento ai sensi dell’articolo
33 comma 2 del Codice del Consumo.
Addetto stampa Codacons campania
Nunziante Sessa
[ Per maggiori informazioni chiamare il n. 335 715 6962]