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BOLLETTE
COMUNICATO STAMPA
2 marzo 2022
BOLLETTE: CONTRO DECISIONE DEL TAR DELLA LOMBARDIA CODACONS RICORRE AL
CONSIGLIO DI STATO
SU AUMENTI BOLLETTE GIUDICI SI PRONUNCERANNO IL PROSSIMO 8 MARZO
Contro la decisione del Tar della Lombardia che ha respinto il ricorso del Codacons
avverso l’aumento delle bollette di luce e gas, si pronuncerà il prossimo 8 marzo il
Consiglio di Stato (Pres. Sabbato), cui l’associazione si è rivolta in appello.
A parere del Codacons, infatti, il Tar nel respingere il ricorso ha espresso considerazioni
errate in merito al criterio di aggiornamento trimestrale delle tariffe luce e gas. Proprio
una modifica del criterio di calcolo delle tariffe, potrebbe portare secondo il Codacons ad
una riduzione immediata delle bollette di circa il 30%.
L’asserzione che la L. n. 481/95, non imporrebbe un criterio di calcolo su base annuale,
risulta palesemente smentita dall’art. 2, comma 12, lett. e), L. n. 481/95, secondo cui
l’Autorità:
e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri
e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe […]; verifica la conformità ai
criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe
ANNUALMENTE presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il
servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non
intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;”
Il criterio aggiornamento su base annuale è poi ribadito dall’art. 3, comma 4:
“Le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, AGGIORNATE ENTRO IL 31
DICEMBRE DI OGNI ANNO, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Consensualmente l'Autorità provvede a definire eventuali aggiornamenti delle
perequazioni.”
Ebbene, non si comprende, come abbia fatto il TAR Milano, a fronte di tali norme di cui
alla L. 481/95, che prevedono espressamente che l’aggiornamento delle condizioni
economiche per la fornitura di energia elettrica avvenga su base annuale, a ritenere che
invece tali norme non imporrebbero “affatto” un tale criterio.