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SCUOLA
pieno successo del codacons e dello studio rienzi in nome della libertà di scelta della scuola prevista dall’art 33 della costituzione

SCUOLA

pieno successo del codacons e dello studio rienzi in nome della libertà di scelta della scuola prevista dall’art 33 della costituzione



COMUNICATO STAMPA
6 aprile 2022
SCUOLA: TAR DEL LAZIO AMMETTE GLI STUDENTI PRIVATISTI A SOSTENERE GLI ESAMI
DI STATO PRESSO LE SCUOLE PARITARIE DAGLI STESSE PRESCELTE
PIENO SUCCESSO DEL CODACONS E DELLO STUDIO RIENZI IN NOME DELLA LIBERTÀ DI
SCELTA DELLA SCUOLA PREVISTA DALL’ART 33 DELLA COSTITUZIONE
Con una sentenza emessa oggi la sezione III bis del TAR Lazio (Pres. Giuseppe Sapone,
Relatore Raffaele Tuccillo) ha ribadito il diritto dei privatisti di studiare e sostenere gli
esami nelle scuole di loro scelta, senza alcuna distinzione tra scuole paritarie e scuole
statali.
Una tesi sostenuta dal Codacons e dallo Studio Rienzi, promotori di una serie di ricorsi
dinanzi al Tar a tutela degli studenti privatisti cui era stata negata dal Miur la possibilità di
sostenere gli esami di Stato presso le scuole paritarie dagli stessi prescelte.
Nelle motivazione della sentenza del Tar si legge:
“Ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 62 del 2017, rubricato Ammissione dei candidati esterni, “I
candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato
all`Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad
assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti
scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso
ovvero, in caso di assenza nel comune dell`indirizzo di studio indicato nella domanda,
nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella
regione. Eventuali deroghe al superamento dell`ambito organizzativo regionale devono
essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall`Ufficio scolastico regionale
di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti
tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare
il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di
trentacinque candidati di cui all`articolo 16, comma 4…”
Nel caso di specie, non risulta essere rispettata la citata procedura e, in ogni caso,
l’amministrazione non ha motivato o specificato le ragioni in base alle quali non è stato
assegnato il ricorrente nella sede dallo stesso indicata. Ne discende l’accoglimento del
ricorso per difetto di motivazione e l’annullamento degli atti impugnati”.