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EURIBOR NULLA LA CLAUSOLA DI INTERESSI DEL MUTUO
COMUNICATO STAMPA
Martedì 13 Febbraio 2024
MANIPOLAZIONE EURIBOR: NULLA LA CLAUSOLA DI INTERESSI DEL MUTUO
ANCHE LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SI PRONUNCIA A FAVORE DEI
CONSUMATORI: INTERESSI AL TASSO LEGALE
CODACONS: VEDIAMO COME SI CALCOLA IL RISARCIMENTO! INVITIAMO A
CONTATTARCI ALL'INDIRIZZO MAIL CODACONS.BERGAMO@GMAIL.COM O ALLO
0229419096
Importantissimo approdo giurisprudenziale a favore dei consumatori. Dopo l'ordinanza n.
34889 emessa il 13 dicembre 2023 della terza sezione della Corte di Cassazione (Pres.
Scarano, Rel. Gorgoni) che ha rilevato la nullità del tasso di interesse applicato in un
contratto di leasing, il quale è stato determinato facendo riferimento all'Euribor soggetto
a manipolazione, anche la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 18 gennaio 2024,
n. 41, ha fatto concreta applicazione dei principi espressi dalla pronuncia della Cassazione
sancendo la nullità del tasso.
La pronuncia sostiene specificamente la nullità del tasso di finanziamento nel contratto
quando questo è stato calcolato utilizzando l'Euribor che è stato manipolato attraverso
un accordo anticoncorrenziale da parte di un gruppo di istituti bancari. Tale
manipolazione dell'Euribor è stata riconosciuta dalla Commissione Antitrust Europea con
decisione del 4 dicembre 2013, relativamente al periodo compreso tra settembre 2005 e
maggio 2008.
"Importante passo in avanti della giurisprudenza che finalmente sanziona adeguatamente
le intese anticoncorrenziali - afferma il Presidente Marco Maria Donzelli - finalmente si
apre una nuova era di risarcimenti per i consumatori vittime dello strapotere delle
banche.
Innanzitutto una domanda: che rimborso può, effettivamente, essere richiesto dai
risparmiatori? E’ presto detto: si tratta della differenza tra il tasso di interesse
effettivamente applicato al suo mutuo e un tasso sostitutivo. La legge prevede che il
calcolo sia effettuato in base all’articolo 117 del Testo unico bancario e il tasso dei bot del
periodo. Ad esempio, su un mutuo di 100.000 euro stipulato nel periodo interessato, il
rimborso potrebbe ammontare a circa 5.000 euro. Né tantomeno un ostacolo
insormontabile è rappresentato dalla prescrizione se è vero che il termine decennale
ricorre dal pagamento dell’ultima rata di mutuo, tale ostacolo vale solo se la prescrizione
non sia stata interrotta mentre per i piani di ammortamento vita ancora in essere non si
pone nessun problema.
Invitiamo tutti i consumatori che abbiano sottoscritto un mutuo a tasso variabile prima
del 2005 a sottoporci il loro caso, così da indirizzarli e assisterli per ottenere la
restituzione degli interessi versati in eccesso.
Per informazioni, segnalazioni e per ottenere assistenza legale si invita a contattare il
Codacons all’indirizzo codacons.bergamo@gmail.com o al recapito 0229419096”.