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CARTA DEI DIRITTI DEL MALATO PARTE I


COORDINAMENTO DI
ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE E DEI DIRITTI
DI UTENTI E CONSUMATORI
CARTA DEI DIRITTI DEL MALATO - PARTE I
La carta dei diritti del malato è un documento presentato a Bruxelles nel 2002 da
una fitta rete di associazioni civiche a tutela dei diritti fondamentali del paziente. La
Carta europea dei diritti del malato si propone di tutelare pazienti, consumatori,
utenti, pazienti, famiglie e soggetti deboli, cui deve essere garantito il diritto ad
usufruire delle cure mediche, come previsto dal “modello sociale europeo”.
Va ricordato che, secondo la Costituzione Italiana, “la Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun
caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Pertanto il Servizio
Sanitario Nazionale deve garantire universalità, uguaglianza ed equità. Vi sono poi
altre leggi a difesa del malato.
Il 30 marzo 1994, grazie ad un incontro europeo promosso dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (World Health Organization), venne messa nero su bianco la
“dichiarazione sulla promozione dei diritti dei malati in Europa”. Di più recente
stesura, invece, la cosiddetta “Carta Europe dei diritti del malato”, nata nel 2002,
attraverso la collaborazione tra varie organizzazioni presenti in vari Paesi
dell’Unione Europea che sancisce 14 diritti del paziente che devono essere garantiti
ad ogni singolo individuo.
1. DIRITTO AL TEMPO
Ogni cittadino ha diritto a vedere rispettato il suo tempo al pari di quello della
burocrazia e degli operatori sanitari.
2. DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Ogni cittadino ha diritto a ricevere tutte le informazioni e la documentazione
sanitaria di cui necessita nonché ad entrare in possesso degli atti necessari a
certificare in modo completo la sua condizione di salute.
3. DIRITTO ALLA SICUREZZA
Chiunque si trovi in una situazione di rischio per la sua salute ha diritto ad ottenere
tutte le prestazioni necessarie alla sua condizione e ha altresì diritto a non subire
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ulteriori danni causati dal cattivo funzionamento delle strutture e dei servizi.
4. DIRITTO ALLA PROTEZIONE
Il servizio sanitario ha il dovere di proteggere in maniera particolare ogni essere
umano che, a causa del suo stato di salute, si trova in una condizione momentanea
o permanente di debolezza, non facendogli mancare per nessun motivo e in alcun
momento l'assistenza di cui ha bisogno.
5. DIRITTO ALLA CERTEZZA
Ogni cittadino ha diritto ad avere dal Servizio sanitario la certezza del trattamento
nel tempo e nello spazio, a prescindere dal soggetto erogatore, e a non essere
vittima degli effetti di conflitti professionali e organizzativi, di cambiamenti
repentini delle norme, della discrezionalità nella interpretazione delle leggi e delle
circolari, di differenze di trattamento a seconda della collocazione geografica.
6. DIRITTO ALLA FIDUCIA
Ogni cittadino ha diritto a vedersi trattato come un soggetto degno di fiducia e non
come un possibile evasore o un presunto bugiardo.
7. DIRITTO ALLA QUALITÀ
Ogni cittadino ha diritto di trovare nei servizi sanitari operatori e strutture orientati
verso un unico obiettivo: farlo guarire e migliorare comunque il suo stato di salute.
8. DIRITTO ALLA DIFFERENZA
Ogni cittadino ha diritto a vedere riconosciuta la sua specificità derivante dall'età,
dal sesso, dalla nazionalità, dalla condizione di salute, dalla cultura e dalla religione,
e a ricevere di conseguenza trattamenti differenziati a seconda delle diverse
esigenze.
9. DIRITTO ALLA NORMALIT À
Ogni cittadino ha diritto a curarsi senza alterare, oltre il necessario, le sue abitudini di
vita.
10. DIRITTO ALLA FAMIGLIA
Ogni famiglia che si trova ad assistere un suo componente ha diritto di ricevere dal
Servizio sanitario il sostegno materiale necessario.

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11. DIRITTO ALLA DECISIONE
Il cittadino ha diritto, sulla base delle informazioni in suo possesso e fatte salve le
prerogative dei medici, a mantenere una propria sfera di decisionalità e di
responsabilità in merito alla propria salute e alla propria vita.
12. DIRITTO AL VOLONTARIATO, ALL'ASSISTENZA DA PARTE DEI SOGGETTI
NON PROFIT E ALLA PARTECIPAZIONE
Ogni cittadino ha diritto a un servizio sanitario, sia esso erogato da soggetti pubblici
che da soggetti privati, nel quale sia favorita la presenza del volontariato e delle
attività non profit e sia garantita la partecipazione degli utenti.
13. DIRITTO AL FUTURO
Ogni cittadino, anche se condannato dalla sua malattia, ha diritto a trascorrere
l'ultimo periodo della vita conservando la sua dignità, soffrendo il meno possibile e
ricevendo attenzione e assistenza.
14. DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DEI TORTI
Ogni cittadino ha diritto, di fronte ad una violazione subita, alla riparazione del torto
subito in tempi brevi e in misura congrua.